Disposizioni in materia di congedo di paternità e parentale

Disposizioni in materia di congedo di paternità e parentale

L’Inps fornisce nuove indicazioni in merito al congedo di paternità obbligatorio ed alla modifica dei periodi indennizzabili di congedo parentale dei lavoratori dipendenti.

Congedo di paternità obbligatorio per i lavoratori dipendenti
I padri lavoratori dipendenti hanno diritto a dieci giorni lavorativi di congedo di paternità obbligatorio a partire dai due mesi prima della data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi alla data del parto.
Il congedo di paternità obbligatorio è fruibile nelle sole giornate lavorative.
La fruizione del congedo può essere frazionata a giorni ma non può essere frazionata a ore.
Nel caso di parto plurimo al padre lavoratore dipendente spettano 20 giorni di congedo di paternità obbligatorio, a prescindere dal numero di figli nati.
Il congedo di paternità obbligatorio può essere fruito negli stessi giorni in cui la madre sta fruendo del congedo di maternità.
Il congedo di paternità obbligatorio è altresì compatibile con la fruizione da parte del padre del congedo di paternità alternativo di cui all’articolo 28 del T.U. (in caso di morte o grave infermità della madre o di abbandono del minore da parte della madre oppure in caso di affidamento esclusivo del minore al padre), ma non nelle stesse giornate.
Il novellato articolo 29 del T.U. riconosce, per tutto il periodo di congedo di paternità obbligatorio, un’indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione.
I periodi di congedo di paternità obbligatorio sono coperti da contribuzione figurativa.
I padri lavoratori dipendenti del settore privato devono comunicare al proprio datore di lavoro i giorni in cui intendono fruire del congedo di paternità obbligatorio, con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile in relazione all’evento nascita, sulla base della data presunta del parto, salvo che la contrattazione collettiva non preveda condizioni di migliore favore.
La comunicazione al datore di lavoro deve essere fatta in forma scritta oppure, ove presente, mediante sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze.
Se la fruizione del congedo è nei due mesi antecedenti la data presunta del parto, il lavoratore deve comunicare al datore di lavoro la data presunta del parto.
Le nuove disposizioni normative trovano applicazione per i casi in cui la data presunta del parto o la data del parto siano successive o coincidenti con l’entrata in vigore del decreto legislativo, nonché nei casi in cui, sebbene la data effettiva del parto sia antecedente l’entrata in vigore delle nuove norme (13 agosto 2022) il lavoratore padre si trovi nelle condizioni di poter fruire di periodi di congedo di paternità obbligatorio o dei periodi residui non fruiti a titolo di congedo obbligatorio del padre di cui alla Legge n. 92/2012.

Congedo parentale per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti del settore privato
Il D.Lgs n. 105/2022 aumenta il limite massimo dei periodi di congedo parentale indennizzati dei lavoratori dipendenti, portandolo da sei mesi a nove mesi totali e l’arco temporale in cui è possibile fruire del congedo parentale indennizzato, portandolo dai 6 anni di vita del figlio (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) agli attuali 12 anni.
Anche gli ulteriori periodi di congedo parentale del genitore con un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria sono a oggi fruibili entro i 12 anni di vita del figlio (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) e non più solo entro gli 8 anni.
Ogni genitore ha diritto a tre mesi di congedo indennizzato, che non possono essere trasferiti all’altro genitore, e a un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di tre mesi in alternativa tra i genitori.

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