Esonero contributivo per le lavoratrici madri

Esonero contributivo per le lavoratrici madri che rientrano nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo di maternità

Ulteriori chiarimenti in merito all’applicazione dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, nella misura del 50%, a carico delle lavoratrici madri dipendenti dal settore privato, a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo di maternità, per un periodo massimo di un anno.
L’Inps, ad integrazione delle istruzioni già fornite con circolare n. 102/2022 precisa che anche le possibili cause che posticipino il rientro effettivo al lavoro (quali, a titolo esemplificativo, ferie, malattia, permessi retribuiti), determinano lo slittamento in avanti del giorno di decorrenza dell’esonero.
Devono essere però soddisfatte due condizioni:
– il rientro effettivo al lavoro deve verificarsi tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022;
– deve esserci continuatività tra il congedo obbligatorio di maternità (anche se seguito da un periodo di congedo facoltativo) e i periodi di assenza (per congedo facoltativo, ferie, permessi, malattia).
L’esonero dovrà essere calcolato dalla data di effettivo rientro, e di conseguenza gli eventuali periodi di ferie, permessi o altri tipi di congedo, fruiti senza soluzione di continuità rispetto al congedo obbligatorio (quindi prima del rientro effettivo) non sono oggetto di esonero: il relativo imponibile non comporta il diritto all’agevolazione.
Lo sgravio in questione è cumulabile, oltre che con altre agevolazioni che insistono sulla contribuzione dovuta dal datore di lavoro, anche con l’esonero sulla quota IVS prevista per il 2022 dall’art. 1, comma 121, Legge di Bilancio 2022, incrementato dallo 0,8 per cento al 2 per cento dall’art. 20, c. 1 del Decreto Aiuti bis per i periodi di paga 1° luglio – 31 dicembre 2022.
Riguardo alla portabilità dell’esonero, laddove la lavoratrice sia rientrata nel posto di lavoro a seguito dell’astensione per maternità e successivamente sia cambiato il datore di lavoro, l’Istituto prevede varie ipotesi:
– se il precedente rapporto incentivato e il nuovo non dovessero essere continuativi(ad esempio, dimissioni e nuova assunzione; scadenza di un contratto a termine e nuova assunzione), l’esonero non potrà essere riconosciuto;
– se il precedente rapporto incentivato e il nuovo dovessero essere continuativi(ad esempio, trasferimento d’azienda; cessione di contratto), l’esonero verrà applicato poiché si tratterebbe della prosecuzione dello stesso rapporto di lavoro;
– nel caso in cui, invece, la lavoratrice non dovesse rientrare affatto sul posto di lavoro l’esonero potrà essere riconosciuto presso il nuovo datore di lavoro che assume la lavoratrice a partire dal primo rientro effettivo dall’astensione.

 

Potrebbe piacerti anche

I commenti sono chiusi.