Estensione dei destinatari dell’indennità una tantum da 200 euro

L’Inps, ha fornito ulteriori istruzioni per l’erogazione del bonus di 200 euro in favore dei nuovi beneficiari individuati dal Decreto Aiuti bis.

L’indennità è riconosciuta anche ai lavoratori che al mese di luglio scorso avevano in essere un rapporto di lavoro, anche con altro datore di lavoro, a condizione che gli stessi non abbiano beneficiato dell’esonero contributivo disciplinato dalla Legge di bilancio 2022 (presupposto previsto in via generale per il riconoscimento del bonus) per via di eventi coperti da contribuzione figurativa integrale dall’Inps fino alla data del 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del Decreto Aiuti).
Nella circolare viene specificato che gli eventi coperti da contribuzione figurativa devono sussistere dal 1° gennaio 2022 fino alla data del 18 maggio 2022, anche se gli stessi possono essere sorti in data antecedente il 1° gennaio 2022 e proseguiti in data successiva al 18 maggio 2022.
L’Istituto conferma che l’erogazione dell’indennità avverrà in via automatica nel mese di ottobre 2022, per il tramite dei datori di lavoro, previa dichiarazione del lavoratore:
– di non beneficiare dell’indennità disciplinata dal Decreto Aiuti (articoli 31 e 32 del decreto-legge 17 maggio 2022, n.50);
– di essere stato destinatario di eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’Inps (come nei casi di congedo o cassa integrazione) nel periodo 1°gennaio 2022 – 18 maggio 2022;
– di essere consapevole di non avere diritto al bonus, laddove già destinatario dello stesso con erogazione d’ufficio da parte dell’Inps.
Il lavoratore, nel caso sia titolare di più rapporti di lavoro, deve presentare la dichiarazione al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell’indennità.
Per il recupero del credito maturato per effetto dell’erogazione dell’indennità, i datori di lavoro potranno compensarlo attraverso la denuncia UniEmens riferita alla competenza del mese di ottobre 2022, oppure tramite regolarizzazione sul flusso UniEmens della competenza del mese di luglio 2022.
Per quanto non espressamente disciplinato, valgono i chiarimenti emanati dall’Inps nella circolare n. 73/2022.

 

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