Indennità COVID per i mesi di aprile e maggio 2020

Indennità COVID per i mesi di aprile e maggio 2020

L’Inps, con circolare n. 80 del 6 luglio c.a., fornisce indicazioni in merito alla indennità Covid-19, per i mesi aprile e maggio 2020, per i lavoratori somministrati e per il mese di maggio 2020 per i liberi professionisti, i collaboratori coordinati e continuativi ed i lavoratori stagionali, previste dal D.L. n. 34/2020, a favore delle suddette categorie di lavoratori le cui attività lavorative sono state colpite dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

In particolare, l’articolo 84, del citato decreto legge, ai seguenti commi prevede:

– comma 2
Ai liberi professionisti, titolari di partita IVA attiva alla data del 19 maggio 2020, è riconosciuta un’indennità pari a 1.000 euro per il mese di maggio 2020.
Tali soggetti non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto, né essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
Ai fini dell’accesso all’indennità Covid-19 per il mese di maggio 2020, la norma prevede quale requisito che i suddetti lavoratori abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019.

– comma 3
Ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione separata, è riconosciuta un’indennità pari a 1000 euro per il mese di maggio 2020.
Tali soggetti non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto, non essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie ed aver cessato il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa nel periodo ricompreso tra il 24 febbraio e il 19 maggio 2020 come risultante dalle comunicazioni obbligatorie (UNILAV).

– commi 5 e 6
Ai lavoratori in somministrazione presso imprese utilizzatrici operanti nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente un rapporto di lavoro in somministrazione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, è riconosciuta un’indennità pari a 600 euro per il mese di aprile 2020 ed un’indennità pari a 1.000 euro per il mese di maggio 2020.
I suddetti lavoratori, per accedere all’indennità per i mesi di aprile e maggio 2020, non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto, né di rapporto di lavoro dipendente, né di indennità di disoccupazione NASpI.

– comma 6
Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, è riconosciuta un’indennità pari a euro 1.000 per il mese di maggio 2020.
I suddetti lavoratori, alla data del 19 maggio 2020, non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto, né di rapporto di lavoro dipendente, né di indennità di disoccupazione NASpI.

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