Le indicazioni Inps sui contratti di prestazione occasionale

Le indicazioni Inps sui contratti di prestazione occasionale (voucher)

L’Inps ha fornito indicazioni in merito alle nuove norme in materia di prestazione occasionale (anche detti voucher), a partire dal 1° gennaio 2023, introdotte dall’ultima Legge di Bilancio.

Limiti economici
La norma ha esteso a 10.000 euro (in luogo dei precedenti 5.000 euro) il limite di compenso annuo con il quale possono essere remunerate le attività lavorative a titolo di prestazioni occasionali, per ciascun utilizzatore con riferimento alla totalità dei prestatori.
Restando fermi i limiti di compenso annui pari a 5.000 euro per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori (art. 54-bis, comma 1, lett. a), DL n. 50/2017), e di 2.500 euro di compenso per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore (art. 54-bis, comma 1, lett. a), DL n. 50/2017), dal 1° gennaio 2023, sono vigenti i seguenti limiti:
– per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
– per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, compensi di importo complessivamente non superiore a 10.000 euro;
– per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

Ogni singolo utilizzatore, ai fini del raggiungimento del limite suddetto di 10.000 euro, potrà computare nella misura del 75% i compensi erogati a favore di:
– titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
– giovani Under 25, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi;
– persone disoccupate;
– percettori di prestazioni integrative del salario, ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.

I nuovi limiti economici si applicano anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell’ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night-club e simili, di cui al codice Ateco 93.29.1.

Limite dimensionale
Dal 1° gennaio 2023, possono fare ricorso al Contratto di prestazione occasionale i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze fino a dieci lavoratori subordinati a tempo indeterminato, in luogo dei precedenti cinque.
Il medesimo limite dimensionale si applica anche alle aziende alberghiere e alle strutture ricettive del settore turismo, anche per lavoratori non appartenenti alle categorie individuate dalla norma previgente (pensionati, Under 25, disoccupati, percettori di prestazioni integrative del salario).
rif: L’Inps circolare n. 6 del 19 gennaio 2023 – Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), all’art. 1, commi 342 e 343.

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