Le indicazioni Inps sul Bonus Donne 2026

Bonus Donne 2026: le principali indicazioni

Pubblicata la circolare che illustra l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, di donne svantaggiate e molto svantaggiate, introdotto dall’articolo 1 del D.L. n. 62/2026.

L’ammontare massimo riconoscibile è pari a 650 euro mensili (800 euro se la lavoratrice è residente in una delle regioni ZES – Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna, Marche e Umbria).

L’esonero spetta per:
a. le assunzioni a tempo indeterminato;
b. effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026;
c. di donne che, alternativamente, alla data dell’assunzione:
-siano molto svantaggiate in quanto prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti

Ai fini del rispetto del requisito, il soggetto negli ultimi sei mesi non deve aver prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero negli ultimi sei mesi non deve svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata, la cui remunerazione sia superiore ai limiti esenti da imposizione.

La durata massima è pari a 24 mesi dalla data di assunzione.

-siano molto svantaggiate in quanto prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 12 mesi e appartenenti a una delle categorie di cui alle lettere da b) a g) della definizione di “lavoratore svantaggiato” di cui all’articolo 2, punto 4), del regolamento (UE) 651/2014, e precisamente:
• abbiano un’età compresa tra i 15 e i 24 anni (art. 2, punto 4), lett. b);
• non possiedano un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o abbiano completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbiano ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito (art. 2, punto 4), lett. c);
• abbiano superato i 50 anni di età (art. 2, punto 4), lett. d);
• siano soggetti adulti che vivano soli o con una o più persone a carico (art. 2, punto 4), lett. e);
• siano occupate in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che superi almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartenga al genere sottorappresentato (art. 2, punto 4), lett. f);
• appartengano a una minoranza etnica di uno Stato membro e abbiano la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso a un’occupazione stabile (art. 2, punto 4), lett. g).
La durata massima è pari a 24 mesi dalla data di assunzione.

– siano svantaggiate in quanto appartenenti, alternativamente, a una delle categorie di cui alle lettere da a) a g) della definizione di “lavoratore svantaggiato” di cui all’articolo 2, punto 4), del regolamento (UE) 651/2014.

Tali soggetti sono i medesimi del precedente punto, con l’aggiunta di un’ulteriore casistica, ossia coloro che non abbiano un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi (art. 2, punto 4), lett. a).

La durata massima è pari a 12 mesi dalla data di assunzione.

Le agevolazioni non possono trovare applicazione in caso di:
• assunzioni a tempo determinato;
• trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti di lavoro a tempo determinato già in essere;
• contratti di apprendistato;
• assunzioni con contratto di lavoro intermittente o a chiamata, ancorché stipulato a tempo indeterminato;
• prestazioni di lavoro occasionale (art. 54-bis, D.L. n. 50/2017).
L’esonero spetta per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, ancorché la somministrazione sia resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato.

L’assunzione deve determinare un incremento occupazionale netto.

La fruizione del beneficio è subordinata al riconoscimento di un trattamento economico individuale in misura non inferiore al trattamento economico complessivo definito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Inoltre, ai sensi dell’articolo 14 del D.L. n. 159/2025, l’adempimento, per i datori di lavoro che assumono con benefici contributivi, di pubblicare la disponibilità della posizione di lavoro sul Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL), al momento, non ha carattere obbligatorio.

Procedimento di ammissione agli esoneri
Allo scopo di conoscere con certezza l’ammontare del beneficio spettante e l’eventuale residua disponibilità delle risorse, il datore di lavoro deve inoltrare all’INPS la domanda di ammissione alle agevolazioni, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line, reperibile sul sito istituzionale www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Bonus donne 2026”.

La domanda di riconoscimento delle misure può essere inoltrata sia per le assunzioni già effettuate che per i rapporti di lavoro non ancora instaurati.

L’Istituto provvede al monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa, qualora dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, l’INPS sospenderà l’accoglimento di ulteriori domande da parte dei datori di lavoro.

Rif: INPS, circolare n. 57 del 14 maggio 2026

 

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