Integrazione salariale: istruzioni Inps per la presentazione delle nuove domande

Le istruzioni Inps per la presentazione delle nuove domande di integrazione salariale

L’Inps, con circolare n. 72 del 29 aprile c.a., fornisce indicazioni in merito alle novità introdotte dal D.L. n. 41/2021 (c.d. Decreto Sostegni) in materia di tutele previste in costanza di rapporto di lavoro connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
L’articolo 8 del citato decreto interviene in materia di ammortizzatori sociali prevedendo, per i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica, la possibilità di richiedere:
– il trattamento di integrazione salariale CIGO per una durata massima di 13 settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021;
– l’Assegno Ordinario e la CIGD per una durata massima di 28 settimane che devono essere collocate tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021.
Ferma restando la durata massima complessiva dei trattamenti, come definita dal D.L. n. 41/2021, su conforme parere del Ministero del Lavoro e nelle more della definizione dell’iter legislativo di conversione in legge del decreto Sostegni, l’Istituto precisa che il nuovo periodo di trattamenti, previsto dal citato articolo 8, potrà essere richiesto a decorrere dall’inizio della settimana in cui si colloca il 1° aprile 2021, quindi da lunedì 29 marzo 2021.
Destinatari dei nuovi trattamenti di integrazione salariale sono tutti i datori di lavoro privati, anche se non hanno mai presentato domanda di integrazione salariale per la causale COVID-19 e si applicano ai lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del medesimo decreto–legge).
I datori di lavoro, per richiedere le nuove settimane di trattamenti di CIGO, ASO e CIGD, dovranno utilizzare la causale “COVID 19 – DL 41/21”.
I datori di lavoro, che hanno già trasmesso domanda di accesso alle prestazioni con causale “COVID 19 – DL 41/21” per periodi decorrenti dal 1° aprile 2021, possono inviare una domanda integrativa di trattamenti di CIGO, ASO e CIGD, con la medesima causale e per il periodo dal 29 al 31 marzo 2021.
La domanda integrativa deve riguardare i lavoratori in forza presso la medesima unità produttiva oggetto della originaria istanza.
Il termine di scadenza per la trasmissione delle domande integrative è fissato al 31 maggio 2021.
Riguardo alle procedure di consultazione sindacale relative ai trattamenti di cassa integrazione in deroga (CIGD), l’Istituto conferma che sono esonerati dalla definizione dell’accordo esclusivamente i datori di lavoro con dimensioni aziendali fino a 5 dipendenti.
Per le aziende con dimensioni superiori, rimane la previsione normativa della definizione di un accordo sindacale tra l’azienda e le Organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale da concludersi anche in via telematica.
Tuttavia, al fine di garantire continuità di reddito ai beneficiari della prestazione, l’Istituto precisa che in caso di domande di nuovi periodi di CIGD, che di fatto prorogano lo stato di crisi emergenziale dell’azienda, anche non in continuità rispetto a precedenti sospensioni per COVID-19, su conforme avviso del Ministero del Lavoro, non è necessaria la definizione di un nuovo accordo inerente al periodo oggetto della nuova domanda.
Restano salve le opportune procedure di informazione alle Organizzazioni sindacali, che non determinano effetti sulla procedibilità delle autorizzazioni.
Il predetto accordo resta, invece, obbligatorio per i datori di lavoro che occupano più di 5 addetti, qualora non abbiano mai fatto ricorso ai trattamenti di cassa integrazione in deroga con causale COVID-19.
Le domande di accesso ai trattamenti di cassa integrazione (ordinaria e in deroga) e di assegno ordinario devono essere inoltrate all’Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa, ossia entro il 31 maggio 2021.
La medesima scadenza del 31 maggio 2021 troverà applicazione anche con riferimento alle istanze di accesso ai trattamenti di integrazione salariale (CIGO, CIGD e ASO), il cui periodo di sospensione/riduzione di attività decorre dal 29 marzo 2021.
In caso di pagamento diretto da parte dell’Istituto, il datore di lavoro è tenuto a inviare tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero entro 30 giorni dalla notifica della PEC contenente l’autorizzazione, qualora questo termine sia più favorevole all’azienda.
Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
Per quanto riguarda le modalità di pagamento della prestazione, rimane inalterata la possibilità per l’azienda di anticipare le prestazioni e di conguagliare gli importi successivamente, così come la possibilità di richiedere il pagamento diretto da parte dell’Inps, senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell’impresa.
Per il pagamento diretto, è confermata la possibilità dell’anticipo del 40%.
Il comma 6 dell’articolo 8 del D.L. n. 41/2021 estende le modalità di pagamento con il sistema del conguaglio a tutti i trattamenti connessi all’emergenza da COVID-19, compresi quelli relativi alla cassa integrazione in deroga.
Prima dell’intervento operato dal decreto Sostegni, l’utilizzo del sistema del conguaglio per i trattamenti di CIGD era limitato alle sole aziende plurilocalizzate.
Pertanto, con riguardo alle settimane di sospensione o riduzione delle attività lavorative relative a tutti trattamenti di cassa integrazione in deroga connessi all’emergenza da COVID–19 decorrenti dal 1° aprile 2021, i datori di lavoro interessati potranno avvalersi del sistema del conguaglio in alternativa a quello del pagamento diretto, indipendentemente dalla causale richiesta.

 

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