Interdizione al lavoro delle lavoratrici madri: i chiarimenti

I chiarimenti dell’Ispettorato sull’Interdizione al lavoro delle lavoratrici madri

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota n. 553 del 2 aprile c.a., fornisce indicazioni in merito ai seguenti temi:
– divieto di adibizione delle lavoratrici madri al trasporto e al sollevamento pesi;
– termine finale da indicare nel provvedimento di interdizione post partum nelle ipotesi di parto prematuro;
– emanazione di provvedimento di interdizione a seguito di pronuncia giurisdizionale dichiarativa del diritto e necessità di specifica istanza all’Istituto previdenziale per l’erogazione della indennità sostitutiva.

Divieto di adibizione delle lavoratrici madri al trasporto e al sollevamento pesi
Le norme a tutela delle lavoratrici madri contenute negli articoli 6, 7 e 17 del D.Lgs. n. 151/2001, stabiliscono che durante la gravidanza e fino al settimo mese di età del figlio, le lavoratrici non possono essere adibite al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri.
Conseguentemente, le lavoratrici devono essere spostate ad altre mansioni e, laddove non sia possibile, il servizio ispettivo del Ministero del Lavoro può disporre l’interdizione dal lavoro.
Il provvedimento di interdizione può essere emanato, da parte dell’amministrazione competente, anche qualora l’attività vietata svolta dalla lavoratrice non sia stata oggetto del documento di valutazione del rischio (DVR) elaborato dall’azienda, una volta valutata l’impossibilità di adibizione a mansioni differenti.

Termine finale da indicare nel provvedimento di interdizione post partum nelle ipotesi di parto prematuro
L’articolo 16, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 151/2001, prevede che se il parto avviene in data anticipata rispetto a quella presunta, i giorni antecedenti al parto non goduti a titolo di astensione obbligatoria si aggiungono al periodo di congedo obbligatorio di maternità da fruire dopo il parto.
Analogo principio trova applicazione nelle ipotesi di interdizione fino al settimo mese dopo il parto.
Pertanto i giorni di congedo obbligatorio ante partum non fruiti si aggiungono al termine della fruizione dei sette mesi decorrenti dalla data effettiva del parto.

Emanazione di provvedimento di interdizione a seguito di pronuncia giurisdizionale dichiarativa del diritto e necessità di specifica istanza all’Istituto previdenziale per l’erogazione della indennità sostitutiva
L’emanazione da parte dell’Ispettorato del provvedimento amministrativo di interdizione è necessaria anche in presenza di sentenza dichiarativa circa la sussistenza del diritto all’astensione.
Ai fini dell’erogazione dell’indennità sostitutiva, la lavoratrice dovrà comunque inoltrare apposita istanza all’Inps.

 

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