Lavoro a termine o a chiamata: quale contratto?

Lavoro a termine o a chiamata, le soluzioni offerte dalla normativa vigente: il contratto più adatto

Il contratto a tempo determinato
Il contratto a tempo determinato è un contratto di lavoro subordinato nel quale è prevista una durata predeterminata, mediante l’apposizione di un termine. La durata massima del contratto a tempo determinato è attualmente fissata in 12 mesi, con possibilità di estensione a 24 mesi, ma solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni (art. 19):
– esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività;
– esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
– esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.
Non è comunque possibile con il medesimo lavoratore superare complessivamente i 24 mesi anche con più contratti a termine. Il contratto di lavoro potrà essere a tempo pieno o a tempo parziale, tra cui il part time ciclico, ovvero ripetibile nelle stagioni previste, ma che permette di superare il limite dei 24 mesi. Nel Dpr 1525 del 1963 sono inoltre indicate le attività stagionali ex lege, tra cui le attività svolte in colonie montane, marine e curative e le attività esercitate dalle aziende turistiche, che abbiano, nell’anno solare, un periodo di inattività non inferiore a settanta giorni continuativi o a centoventi giorni non continuativi.
Si ricorda anche che il contratto del turismo e dei pubblici esercizi oltre a regolamentare forme di stagionalità a favore di aziende cosiddette di “stagione” (che chiudono per una parte dell’anno), anche per intensificazione dell’attività sia di carattere stagionale sia per periodi connessi a festività, per lo svolgimento di manifestazioni o per iniziative commerciali e/o promozionali.
Gli studenti, nel settore del commercio, del turismo e dei pubblici esercizi, possono svolgere l’attività lavorativa nel weekend con contratti di lavoro part time di 8 ore.
Per il turismo ed i pubblici esercizi è possibile stipulare contratti di massimo 3 giorni per banqueting, meeting, convegni, fiere, congressi, manifestazioni, attività del fine settimana o in occasione delle festività (lavoro extra e di surroga).

Chiamata o intermittente
E’ un contratto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, con il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo, anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno.

Presupposti:
1. oggettivo: i casi di utilizzo sono individuati con decreto ministeriale. Ad esempio per attività quali quelle di cameriere, personale di servizio e di cucina negli alberghi, trattorie ed esercizi pubblici in genere;
2. soggettivo: può essere concluso esclusivamente con soggetti con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni siano svolte entro il 25° anno, e con più di 55 anni.
Il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore alle 400 giornate di effettivo lavoro nell’arco di tre anni solari, ad eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo. In caso di superamento del predetto periodo il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. Come detto, la disposizione non si applica ai settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo. Il datore di lavoro deve effettuare, oltre alla comunicazione obbligatoria pre-assuntiva, una comunicazione amministrativa, con modalità di comunicazione telematica, prima di ogni chiamata del lavoratore.

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