Le novità sul lavoro contenute nella Legge di Stabilità 2016

Sono numerosi gli adempimenti introdotti dalla Legge di Stabilità 2016 per quanto concerne il lavoro.
Anche se più ridotto rispetto allo scorso anno il capitolo lavoro introduce la proroga dello sconto contributivo delle assunzioni, la tassazione agevolata dei premi produttività, la deduzione IRAP lavoro occasionale, il rientro cervelli e la conciliazione lavoro famiglia.

Ecco alcuni punti significativi della Legge di Stabilità.

Premi di produttività
Il comma 182 rende strutturale, dopo un anno di scopertura, l’incentivo fiscale per la detassazione dei premi di produttività, introdotto per la prima volta nel 2008 e di anno in anno prorogato, ad eccezione del 2015.
In buona sostanza, salvo espressa rinuncia del datore di lavoro, le somme corrisposte ai lavoratori per incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa sono assoggettati, fino a 2.000, ad un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali pari al 10%.
Viene, inoltre, stabilito che ai fini della determinazione dei premi di produttività, è computato il periodo obbligatorio di congedo di maternità.
Le somme ed i valori che, ai sensi del comma 2 dell’art. 51 del TUIR, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente (ad esempio, contributi previdenziali e da assistenziali versati in ottemperanza di legge, somministrazione di vitto, servizio di trasporto per la generalità dei dipendenti, azioni offerte alla generalità dei dipendenti) non sono soggetti, nel rispetto dei limiti indicati nel citato art. 51, all’imposta sostitutiva in esame, anche nell’eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme erogate come premi di produttività.
Le disposizioni contenute nei succitati commi trovano applicazione per il settore privato e con riferimento ai titolari di reddito da lavoro dipendente di importo non superiore, nell’anno precedente quello di percezione delle somme a euro 50.000 (nel 2014 il limite era di 40.000 euro). Il limite dei 2000 euro può essere aumentato fino ad un importo non superiore a 2.500 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro. I premi di produzione, inoltre, devono essere erogati in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all’art. 51 del D.Lgs 15 giugno 2015, n. 81.
Spetterà ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità, stabilire le modalità attuative delle suddette disposizioni.

Modifiche al regime fiscale del reddito di lavoro dipendente
Il comma 190 modifica la disciplina di talune somme e valori che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, contenuta nell’art. 51, lett. f ed f-bis del TUIR.
In particolare, la modifica normativa stabilisce che le somme, i servizi e le prestazioni erogate dal datore di lavoro ai dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di educazione ed istruzione, anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali, per le borse di studio a favore dei medesimi familiari e per la fruizione dei servizi di assistenza agli anziani e a soggetti non autosufficienti, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente. Per familiari si intendono i soggetti indicati nell’art. 12 del TUIR. Inoltre, viene stabilito che l’erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro possa anche avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale.

Proroga esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato
Ai datori di lavoro del settore privato (commi 178 e 110), per le nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato decorrenti dall’1.1.2016 e stipulate entro il 31.12.2017, è riconosciuto l’esonero parziale del 40% del versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un massimo di 24 mesi.
L’ agevolazione è concessa entro il limite di esonero di 3.250 euro annui.
Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche; pertanto, i lavoratori interessati non subiranno penalizzazioni connesse all’esonero contributivo.
I premi INAIL sono comunque dovuti.
Sono esclusi dall’agevolazione: i lavoratori agricoli, i domestici, gli apprendisti, i lavoratori con un contratto a tempo indeterminato presso qualsiasi datore nei sei mesi precedenti, i lavoratori per i quali il beneficio è stato già utilizzato in un precedente rapporto a tempo indeterminato, i lavoratori che nei 3 mesi precedenti avevano un contratto a tempo indeterminato con lo stesso datore (comprese società controllate, collegate o facenti capo allo stesso soggetto). L’agevolazione non spetta inoltre per i lavoratori per i quali il presente beneficio sia già stato usufruito o sia in fruizione in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato effettuata nel 2015 in base alla legge di stabilità 2015.
L’esonero contributivo in esame non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni di aliquote attualmente previste.
Il datore di lavoro che subentra nella fornitura di servizi in appalto e che assume, ancorché in attuazione di un obbligo preesistente, stabilito per legge o dalla contrattazione collettiva, un lavoratore per il quale il datore di lavoro cessante fruisce dell’esonero contributivo, preserva il diritto alla fruizione dell’esonero contributivo medesimo nei limiti della durata e della misura che residua computando, a tal fine, il rapporto di lavoro con il datore di lavoro cessante.

Part-time lavoratori anziani
I lavoratori dipendenti (comma 284) con contratto a tempo pieno ed indeterminato che maturino il diritto alla pensione di vecchiaia, in base alla riforma Fornero, entro il 31.12.2018 ed in possesso del prescritto requisito contributivo, sulla base di un accordo individuale con il datore di lavoro, potranno trasformare il rapporto di lavoro in part-time con un orario ridotto dal 40% al 60%. Il datore di lavoro corrisponderà al lavoratore, nella busta paga, l’ammontare equivalente ai contributi che il datore di lavoro avrebbe versato sull’orario a tempo pieno e la contribuzione figurativa sarà posta a carico dello Stato. Tale importo non concorre alla formazione del reddito e non è imponibile ai fini contributivi.
Il datore di lavoro, d’intesa con il lavoratore che intende accedere al tempo parziale, deve dare comunicazione all’INPS e alla Direzione Territoriale del lavoro della stipulazione del contratto e della relativa cessazione secondo le modalità stabilite da un decreto attuativo.
L’INPS provvede al relativo monitoraggio ed una volta esauriti i fondi, non saranno più prese in considerazione ulteriori domande.

Congedo obbligatorio per il padre
Vengono prorogati nella Legge di Stabilità (comma 205 e 282) sperimentalmente per l’anno 2016 per il padre lavoratore dipendente il congedo obbligatorio (da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio) e quello facoltativo (da utilizzare in alternativa alla madre che si trovi in astensione obbligatoria, sempre entro i cinque mesi dalla nascita del figlio).
La misura del congedo obbligatorio è ora di due giorni, fruibili anche non continuativamente.

Rientro dei cervelli
I lavoratori che erano andati all’estero e sono tornati a trasferirsi in Italia entro il 31 dicembre 2015 hanno un beneficio fiscale per i biennio 2016-2017: si tratta della detassazione fra il 70 e l’80% prevista dalla legge 238/2010. In base a quanto previsto dal comma 259 della Legge di Stabilità, questi lavoratori possono in alternativa applicare un’altra agevolazione per il rientro dei cervelli, il regime agevolato previsto dall’articolo 16 del Dlgs 147/2015 (imponibile al 70%).

IRAP
Il comma 73 della manovra estende la deduzione IRAP al lavoro stagionale: deduzione al 70% si applica a ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni per due periodi d’imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto.

Altre misure per il lavoro
gestione separata INPS: l’aliquota 2016 resta al 27% per autonomi titolari di partita IVA, mentre per collaboratori e altri autonomi obbligati alla gestione separata sale al 31%;
ammortizzatori sociali: DIS-COLL ai collaboratori per tutto il 2016, rifinanziamento ammortizzatori in deroga.

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