Legge di Bilancio 2023: le novità in tema di lavoro (da confermare)

Legge di Bilancio 2023: ecco le principali novità previste (in attesa di ufficialità)

Di seguito alcune anticipazioni relative alla legge di bilancio 2023, rimaniamo comunque in attesa dell’ufficialità per garantire nuovi aggiornamenti o integrazioni.
Prevista la decontribuzione per le assunzioni di lavoratori under 36, donne svantaggiate e percettori del reddito di cittadinanza.
Inserito anche per il 2023, il taglio del 2% dei contributi a carico dei dipendenti con redditi fino a 35.000 euro, con l’incremento al 3% per i redditi fino a 20.000 euro.
Ipotizzata la detassazione del premio di risultato al 5%.

Agevolazioni per assunzioni a tempo indeterminato
Previste agevolazioni alle assunzioni a tempo indeterminato con una soglia di contributi fino a 6.000 euro, per chi ha già un contratto a tempo determinato, in particolare, per le donne under 36 e per i percettori del Reddito di Cittadinanza.

Premi di produttività
Previsto uno sconto fiscale sul premio di produttività al 5% fino a 3.000 euro. Inoltre, potrebbe essere fissato strutturalmente a 3.000 euro il tetto ai fringe benefit.

Lo sgravio applicabile sulla contribuzione
Il disegno di legge di Bilancio 2023 prevede l’incremento di un punto percentuale dello sgravio applicabile sulla contribuzione dovuta dai lavoratori subordinati nella misura dell’1%.
L’incremento, previsto in via transitoria fino al 31 dicembre 2023, spetta a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo annuale di 20.000 euro. La fruizione dell’esonero non costituisce aiuto di Stato e dunque non è subordinata all’autorizzazione della Commissione UE. Non è richiesta, inoltre, la sussistenza della regolarità contributiva in capo al datore di lavoro.

La legge di bilancio 2023 prevede una serie di novità sul tema voucher lavoro, siamo comunque in attesa dell’ufficialità del provvedimento.
Si ipotizza il raddoppio del tetto di reddito complessivo annuo entro cui possono esser utilizzati questi buoni, che passa da 5.000 a 10.000 euro lordi all’anno ed il divieto del ricorso ai voucher da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato, ad eccezione delle aziende alberghiere e delle strutture ricettive che operano nel settore del turismo. In passato il limite era fissato a 5 lavoratori e a 8 per chi li usava per i titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità, per i giovani con meno di 25 anni di età e per le persone disoccupate o percettori di prestazioni integrative del salario o di prestazioni di sostegno del reddito.
L’importo dei voucher lavoro previsti per il 2023 è pari a 10 euro all’ora lordi (circa 7,5 euro netti), proprio come avveniva in passato, quando erano in vigore. Il voucher da 10 euro corrisponde al compenso minimo di un’ora di prestazione, salvo le nuove regole previste per il settore agricolo.
Secondo quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2023, dal 1° gennaio 2023 potranno beneficiare dei voucher lavoro occasionale nel 2023 i seguenti settori:
-agricoltura;
– comparto HO.RE.CA., ossia industria alberghiera relativa a “hotellerie-restaurant-café” o catering;
– servizi alla persona;
– lavoro domestico.
Vi è comunque la possibilità che la platea dei beneficiari si possa allargare nella fase emendativa del testo della Manovra, includendo tutto il settore turismo nell’uso dei voucher.

La misura si rivolge a tutti i prestatori di lavoro già identificati dalla Legge Biagi e successive modifiche. Si tratta, in particolare, dei seguenti soggetti:
– pensionati, ossia titolari di trattamento pensionistico in regime obbligatorio;
– studenti, ossia giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l’Università o istituto scolastico di ogni ordine e grado e con almeno 16 anni di età e, se minorenni, previa autorizzazione del genitore o di chi esercita la potestà. Possono usare i voucher solo quando ci sono le “vacanze scolastiche”;
– percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito. Si presume, quindi, anche i percettori di Reddito di Cittadinanza, ma questo è ancora un nodo da sciogliere;
– lavoratori part time;
– inoccupati e i titolari di indennità di disoccupazione come ad esempio beneficiari di NASpI o DIS COLL;
– lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, se in possesso di un permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento di attività lavorativa, compreso quello per studio.
I voucher lavoro reintrodotti dal 1° gennaio 2023 garantiranno una copertura previdenziale INPS e una copertura assicurativa presso l’INAIL, che sarà valida nei limiti dei 10.000 euro lordi per prestatore, tetto comprensivo della totalità di committenti. I 10 euro ciascuno di ciascun voucher, in particolare, comprendono:
– la contribuzione in favore della Gestione separata dell’INPS (13%);
– l’assicurazione INAIL (7%);
– il compenso all’INPS per la gestione del servizio.
I voucher non danno diritto alle prestazioni di malattia, maternità, disoccupazione o ad assegni familiari.
Si ricorda che per il prestatore il compenso è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato. Il valore dell’assegno è, inoltre, cumulabile con i trattamenti pensionistici, secondo la normativa vigente ed è riconosciuto ai fini pensionistici.

 

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