Minimali e massimali Inps di retribuzione per l’anno 2022

I minimali e massimali Inps di retribuzione per l’anno 2022

L’Inps, con circolare n. 15 del 28 gennaio c.a., ha reso noto i valori dei minimali e massimali di retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, a decorrere dal 1° gennaio 2022.
I nuovi valori riguardano i minimali di retribuzione giornaliera, minimali per i lavoratori a tempo parziale, aliquota aggiuntiva dell’1%, massimale della base contributiva e pensionabile, limite retributivo per copertura assicurativa, importi che non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente e retribuzione annua per periodi di congedo straordinario previsti dall’art. 42 comma 5 Decreto Legislativo n. 151/2001 che sono riconosciuti in favore dei familiari di portatori di handicap.

Minimali di retribuzione giornaliera
La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza non può risultare inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivasse una retribuzione superiore a quella prevista dal contratto collettivo. In caso di pluralità di contratti collettivi riferiti alla medesima categoria, gli importi da considerare sono quelli stabiliti dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative nella categoria. Si ricorda che tale obbligo riguarda tutti i datori di lavoro, a prescindere dall’adesione alla disciplina della contrattazione collettiva. La variazione percentuale negli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi, tra l’anno 2021 e l’anno 2020, è pari a + 1,9%; conseguentemente la misura per l’anno 2022 del limite minimo di retribuzione giornaliera e degli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute per la generalità dei lavoratori dipendenti è pari a € 49,91 (9,5% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore all’1.1.2022, pari a € 525,38 mensili). Per quanto concerne i lavoratori con qualifica di dirigente, il minimale giornaliero ammonta a 138,05 euro.

Lavoratori a tempo parziale
Anche per i rapporti di lavoro a tempo parziale, i contributi devono essere calcolati su una retribuzione oraria non inferiore all’importo che si ottiene moltiplicando il minimale giornaliero di euro 49,91 per le giornate lavorative settimanali ad orario normale (sei) e dividendo il risultato ottenuto per le ore settimanali previste dai contratti nazionali di categoria per i lavoratori a tempo pieno.
Retr. min. oraria = 49,91 euro x giornate lavorative settimanali ad orario normale / ore settimanali CCNL di categoria lavoratori a tempo pieno

Aliquota aggiuntiva 1%
Nei casi di aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10%, le quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l’anno 2022 è pari a 48.279 euro, sono soggette all’applicazione dell’aliquota aggiuntiva dell’1%. Tale aliquota, dunque, deve essere applicata sulla parte di retribuzione eccedente il suindicato tetto retributivo che, rapportato a dodici mesi, risulta pari a 4.023 euro.

Massimale annuo contributivo/pensionabile
Per i lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie successivamente al 31.12.1995 e per coloro che hanno optato per la pensione con il sistema contributivo, il massimale annuo della base contributiva e pensionabile, per l’anno 2022, risulta pari a 105.014 euro.

Limite retributivo per copertura assicurativa
Per l’anno 2022, il limite minimo di retribuzione per l’accreditamento della contribuzione obbligatoria e figurativa, fissato nella misura del 40% del trattamento minimo pensionistico (per il corrente anno, pari a 525,38 euro mensili), ammonta a 210,15 euro settimanali e a 10.928 euro annuali. Qualora la retribuzione settimanale risulti inferiore all’importo sopra indicato, ne deriverà una proporzionale contrazione del periodo utile ai fini pensionistici.

Importi che non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente
Nella tabella seguente, si riportano gli importi degli elementi retributivi che per l’anno 2022 non concorrono alla determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi.
Anno 2022 (in €)
Valore delle prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto rese:
in forma cartacea 4,00• in forma elettronica 8,00
Indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto ad addetti ai cantieri edili, a strutture temporanee o ad unità produttive in zone prive di ristorazione 5,29
Fringe benefit (tetto) 258,23
Indennità di trasferta intera Italia 46,48
Indennità di trasferta 2/3 Italia 30,99
Indennità di trasferta 1/3 Italia 15,49
Indennità di trasferta intera estero 77,47
Indennità di trasferta 2/3 estero 51,65
Indennità di trasferta 1/3 estero 25,82
Indennità di trasferimento Italia (tetto) 1.549,37
Indennità di trasferimento estero (tetto) 4.648,11
Azioni offerte ai dipendenti (tetto) 2.065,

Regolarizzazione relativa al mese di gennaio 2022

La regolarizzazione prevista in caso di versamento di contributi non aggiornati, inerenti al mese di gennaio 2022, deve essere effettuata entro il 16.4.2022, portando in aumento le retribuzioni imponibili del mese in cui avviene la regolarizzazione.

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