Omesso versamento delle ritenute previdenziali

Omesso versamento delle ritenute previdenziali

Il D.Lgs. n. 8/2016 dispone la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria, prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi. Tra le ipotesi di reato interessate dall’intervento normativo figura quello di omesso versamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro.
L’Istituto ha illustrato, con circolare n. 121/2016, il nuovo quadro normativo che ha introdotto due diverse fattispecie sanzionatorie collegate all’importo dell’omissione.
Per effetto dell’intervento legislativo, la sanzione penale della reclusione fino a tre anni, congiunta alla multa fino a 1.032 euro, si applica ai soli omessi versamenti di importo superiore a 10mila euro annui mentre se l’importo omesso è inferiore alla predetta soglia si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro.
Ora l’Inps, con circolare n. 32 del 25 febbraio c.a., fornisce le indicazioni necessarie all’emissione dell’ordinanza-ingiunzione per l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in caso di fondatezza dell’accertamento e di assenza del pagamento delle ritenute omesse ovvero di assenza del pagamento della sanzione in misura ridotta entro i termini normativamente previsti, nonché all’emissione dell’ordinanza motivata di archiviazione.
Il pagamento deve essere effettuato in unica soluzione entro 30 giorni dalla notifica dell’ordinanza-ingiunzione.
Su richiesta dell’interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate la sanzione può essere rateizzata.
La richiesta di rateizzazione si presenta all’Inps via PEC, raccomandata o direttamente presso gli uffici, utilizzando il modulo SC97 “Richiesta di pagamento rateale dell’Ordinanza Ingiunzione”.

 

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