Prospetto informativo disabili 2025: scadenza 31 gennaio

I datori di lavoro soggetti alle disposizioni della legge 68/1999 in tema di lavoro e categorie protette entro il 31 gennaio 2025, devono inviare il prospetto informativo disabili.
L’obbligo di avere nel proprio organico dei lavoratori con disabilità scatta dalle 15 unità di dipendenti. Da questo numero parte, in misura crescente, il numero di lavoratori disabili da assumere, secondo questa scaletta:
– tra 15 e 35 dipendenti: 1 lavoratore con disabilità
– da 36 a 50 dipendenti: 2 lavoratori con disabilità
– oltre 50 dipendenti: almeno del 7% del personale
Il prospetto informativo disabili specifica la situazione occupazionale dell’azienda, che si riferisce al 31 dicembre dell’anno precedente. Nel documento l’azienda stessa indica la propria situazione rispetto agli obblighi di assunzione di personale disabile e/o appartenente alle altre categorie protette, insieme ai posti di lavoro e alle mansioni disponibili.
Nel prospetto il titolare dovrà indicare:
– il numero totale dei lavoratori dipendenti,
– il numero e il nominativo dei lavoratori computabili nella quota di riserva,
– eventuali posti di lavoro e mansioni disponibili per tale categoria di lavoratori.
Sono tenute a presentare il prospetto informativo disabili le aziende con almeno 15 dipendenti ma solo nel caso in cui ci siano state variazioni nella situazione occupazionale che hanno comportato cambiamenti nella base occupazionale tali da modificare l’obbligo o che hanno inciso sul computo della quota di riserva.
Ai fini della determinazione della quota di riserva, sono computati tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, nonché i lavoratori già riconosciuti disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, che abbiano una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60% o minorazioni ascritte dalla prima alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al T.U. delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (come modificato dal D.Lgs. n. 865/2016), o con disabilità intellettiva e psichica, con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, accertata dagli organi competenti (art. 4, comma 3-bis della legge n. 68/1999).
Non sono invece computabili:
– i lavoratori disabili,
– i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a 6 mesi,
– i soci di cooperative di produzione e lavoro,
– i dirigenti,
– i lavoratori assunti con contratto di inserimento,
– i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l’utilizzatore (salvo quanto disposto dall’art. 34, comma 3, del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81),
– i lavoratori assunti per attività da svolgere all’estero, per la durata di tale attività,
– i soggetti impegnati in lavori socialmente utili,
– i lavoratori a domicilio,
i lavoratori che aderiscono al programma di emersione (art. 1, comma 4 bis, L. 18 ottobre 2001, n. 383), ferme restando ulteriori esclusioni previste dalle discipline di settore (art. 4, comma 1).

Le categorie protette tutelate dalla legge 68/99, sono suddivise in due macro categorie.
Persone con disabilità (articolo 1):
– persone con invalidità civile superiore al 45%
– persone con invalidità del lavoro superiore al 33%
– persone non vedenti e non udenti
– persone con invalidità di guerra, invalidità civile di guerra e invalidità per ragioni di servizio.

Altre categorie protette (articolo 18):
– orfani e coniugi superstiti di deceduti o di grandi invalidi per causa di lavoro, guerra, servizio, terrorismo, criminalità organizzata, dovere, crimini domestici;
– profughi italiani rimpatriati,
– testimoni di giustizia,
– care leavers

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