Rateizzazione dei versamenti sospesi: 50% entro il 30 gennaio

Proroga scadenza della prima rata della rateizzazione dell’ulteriore 50% dei versamenti sospesi

L’articolo 97 del D.L. n. 104/2020 ha introdotto un’ulteriore modalità di rateizzazione dei versamenti sospesi, prevedendo la possibilità per i contribuenti di effettuare i versamenti beneficiando di una diversa modulazione dell’adempimento rateale.
Il 50% delle somme oggetto di sospensione poteva essere versato in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili entro il 31 dicembre 2020, mentre per il versamento del restante 50% delle somme dovute è stata prevista una rateizzazione fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili con prima rata da versare entro il 16 gennaio 202.
L’Inps, con messaggio n. 102 del 13 gennaio c.a., fornisce indicazioni per il versamento del restante 50% delle somme dovute, evidenziando che, considerato il perdurare della situazione di emergenza, il versamento della prima rata del restante 50%, potrà essere effettuato entro il 31 gennaio 2021.
L’importo minimo di ognuna delle ventiquattro rate non può essere inferiore a € 50,00.
Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, comporterà la decadenza dalla rateizzazione di cui all’articolo 97 del D.L. n. 104/2020 e sull’importo residuo saranno dovuti, con decorrenza 16 settembre 2020, gli interessi legali.
Le aziende provvederanno al pagamento tramite modello “F24”, compilando la “Sezione INPS”, utilizzando il codice contributo “DSOS” ed esponendo la matricola dell’azienda seguita dallo stesso codice utilizzato per la rilevazione del credito (N966 – N967 – N968 – N969 – N970 – N971- N972 – N973).

 

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