Retribuzione 2016, i valori dei minimali e massimali

I valori dei minimali e massimali di retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, a decorrere dal 1° gennaio 2016 sono stati così definiti.

MINIMALI DI RETRIBUZIONE GIORNALIERA
La retribuzione minima da assoggettare a contribuzione nel 2016 non potrà essere inferiore al minimale giornaliero di 47,68 euro. Per quanto concerne i lavoratori con qualifica di dirigente, il minimale giornaliero è pari a euro 131,89.

LAVORATORI A TEMPO PARZIALE
In linea generale, nell’ipotesi di un orario di lavoro normale di 40 ore settimanali, il procedimento del calcolo è il seguente: (euro 47,68 x 6) : 40 ore (o il diverso orario settimanale) = euro 7,15

ALIQUOTA AGGIUNTIVA
L’aliquota aggiuntiva dell’1% a carico del lavoratore deve essere applicata sulla quota di retribuzione eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile che, per l’anno 2016, è pari a 46.123,00 euro. Il predetto importo, rapportato a mese, è pari a 3.844,00 euro.

MASSIMALE ANNUO CONTRIBUTIVO/PENSIONABILE
Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile da applicare ai nuovi iscritti, successivamente al 1.1.96, a forme pensionistiche obbligatorie ed a coloro che hanno optato per la pensione con il sistema contributivo è pari, per l’anno 2016, a 100.324,00 euro.

IMPORTI CHE NON CONCORRONO A FORMARE IL REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE
Ricordiamo, che le erogazioni liberali, anche di importo inferiore a 258,23 euro, non sono più escluse dall’imponibile previdenziale ed al riguardo, precisiamo che continuano ad essere escluse dalla retribuzione imponibile le erogazioni liberali in natura di importo non superiore a 258,23 euro annue.

LIMITE RETRIBUTIVO PER COPERTURA ASSICURATIVA
Il limite minimo di retribuzione per l’accreditamento della contribuzione obbligatoria e figurativa è pari, per l’anno 2016, a 200,76 euro settimanali (40% dell’importo del trattamento minimo pensionistico, pari, nel 2016, a 501,89 euro mensili).
Qualora la retribuzione settimanale risulti inferiore al predetto importo, ne deriverà una proporzionale contrazione del periodo utile ai fini pensionistici.

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