Tutela per la quarantena, le novità introdotte dall’Inps

Tutela per la quarantena, per i lavoratori “fragili” e per la malattia conclamata da COVID-19

L’Inps, con messaggio n. 2842 del 6 agosto c.a., riguardo all’indennità di malattia in caso di quarantena ai sensi dell’art. 26, comma 1, del D.L. n. 18/2020, ha comunicato che ai fini del riconoscimento dell’indennità previdenziale per l’anno 2020, saranno considerate valide le certificazioni attestanti la quarantena con isolamento fiduciario redatte dai medici curanti, anche nei casi in cui non sia stato possibile reperire alcuna indicazione riguardo al provvedimento emesso dall’operatore di sanità pubblica.
Il legislatore attualmente non ha previsto, per l’anno 2021, appositi stanziamenti volti alla tutela della quarantena di cui al comma 1 del citato articolo 26. Pertanto, salvo eventuali interventi normativi, l’Istituto non potrà procedere a riconoscere la tutela previdenziale per gli eventi riferiti all’anno in corso.
In merito alla tutela per i lavoratori “fragili”, la cui assenza dal lavoro è stata equiparata a ricovero ospedaliero ai sensi del comma 2 dell’articolo 26 del D.L. n. 18/2020, la prestazione, nel limite degli importi stanziati, verrà riconosciuta per gli eventi fino al 30 giugno 2021.
L’Istituto evidenzia invece l’avvenuta proroga fino al 31 ottobre 2021 della previsione secondo cui i lavoratori fragili svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.
Per gli eventi certificati come malattia conclamata da COVID-19, di cui al comma 6 dell’articolo 26 in parola, l’Istituto procederà al riconoscimento della tutela della malattia secondo l’ordinaria gestione.

 

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