Variazioni dell’organico aziendale e obblighi di assunzione

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con nota n. 966 del 17 giugno c.a., ha fornito chiarimenti in merito alla sanzione per il mancato rispetto degli obblighi di assunzione di lavoratori appartenenti alle categorie protette, previsti dalla Legge n.68/1999, per più annualità. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle c.d. “categorie protette” secondo una misura determinata in base alla consistenza dell’organico aziendale.
Trascorsi sessanta giorni dalla data in cui insorgono gli obblighi di assunzione, per ogni giorno lavorativo durante il quale risulti non coperta, per cause imputabili al datore di lavoro, la quota dell’obbligo di cui all’articolo 3, il datore di lavoro stesso è tenuto al versamento, a titolo di sanzione amministrativa, di una somma pari a cinque volte la misura del contributo esonerativo al giorno per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima giornata.
Affinché il datore di lavoro possa essere ammesso al pagamento della sanzione in misura minima, come previsto dall’articolo 13 del D.Lgs. n. 124/2004 (diffida), occorre necessariamente che la violazione sia stata effettivamente sanata mediante uno degli adempimenti normativamente previsti quali la presentazione agli uffici competenti della richiesta di assunzione o la stipula del contratto di lavoro con la persona con disabilità avviata dagli uffici.
Ciò vale anche laddove l’assunzione del soggetto disabile ovvero la richiesta di assunzione numerica, seppur tardive perché effettuate oltre i 60 giorni, siano state effettuate spontaneamente dal datore di lavoro.
Diversamente avviene nell’ipotesi in cui, rispetto ad un’accertata scopertura verificatasi nel tempo, venga meno medio tempore l’obbligo di assunzione previsto dall’articolo 3 della Legge n. 68/1999 per effetto di una riduzione dell’organico aziendale.
In tal caso, infatti, tale violazione non risulterà diffidabile atteso che il venir meno dell’obbligo di assunzione è conseguenza di una riduzione della c.d. base di computo e non di una iniziativa, sia pur tardiva, del datore di lavoro.
Pertanto, la sanzione amministrativa sarà contestata, unicamente mediante notifica di illecito, in ragione del numero di giornate lavorative intercorrenti dalla scadenza dei 60 giorni previsti per adempiere agli obblighi in questione, al momento in cui, per effetto della riduzione di organico aziendale, sono venuti meno gli stessi obblighi.

 

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