I veicoli in uso promiscuo a dipendenti e collaboratori

Detrazioni e obblighi previsti dalla legge

Il caso dei veicoli concessi in uso promiscuo a dipendenti e collaboratori (non amministratori), ricorre quando il lavoratore subordinato o parasubordinato utilizza, per scopi aziendali e personali, per la maggior parte del periodo di imposta (oltre 184 gg.), un veicolo aziendale.

In questo caso l’azienda potrà detrarre dal proprio reddito imponibile il 70% di tutti i costi sostenuti per la gestione del veicolo. Per il lavoratore subordinato o parasubordinato si genera invece un fringe benefit pari al 30% (4.500 km indipendentemente dalla percorrenza effettiva) dell’importo, che corrisponde a una percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolato sulla base del costo chilometrico d’esercizio ricavabile dalla tabelle ACI, aggiornate annualmente, al netto degli importi trattenuti al dipendente o collaboratore.

L’importo è assoggettato alla contribuzione previdenziale.

Nello specifico segnaliamo che è opportuno stipulare un contratto di comodato, uso, assegnazione, per il veicolo (art. 1803 cod. civ.), con forma scritta, che costituirà parte integrante del contratto di lavoro dipendente o parasubordinato da sottoporre a registrazione, presso l’Agenzia delle Entrate, al fine di rendere opponibile a terzi il contratto di concessione in uso. Nel contratto è consigliabile specificare le condizioni che, nei diversi casi, possono portare alla revoca di tale beneficio.

La revoca di un veicolo concesso per motivi esclusivamente legati allo svolgimento dell’attività lavorativa, in genere non comporta l’insorgere di particolari problematiche. Cessando le condizioni che richiedono l’utilizzo del veicolo cessa di conseguenza il diritto all’uso dello stesso.

 

La revoca della concessione di un veicolo ad uso promiscuo potrebbe comportare, da parte dell’utilizzatore, la rivendicazione di una cessazione di un compenso in natura fino a quel momento percepito e di conseguenza l’insorgere di un contenzioso.

 

La revoca di un veicolo concesso ad uso esclusivo di benefit potrebbe invece comportare una riduzione effettiva della retribuzione, intesa come sommatoria di compensi in denaro e in natura, che dovrà essere necessariamente compensata con altre indennità.

Le modalità di acquisto del veicolo non influenzano le percentuali di deducibilità dei costi sostenuti, che si possono così riassumere: ammortamenti, spese di manutenzione e riparazione, carburanti e lubrificanti, assicurazione, tassa di possesso, affitti box o posto auto, pedaggi autostradali, leasing, noleggio. L’assegnazione di veicoli ai propri dipendenti o collaboratori in uso promiscuo e, di conseguenza l’insorgere, di un fringe benefit può risultare fiscalmente più conveniente all’impresa.

Ricordiamo inoltre che l’uso promiscuo, per essere pienamente riconosciuto, deve rispettare, oltre che un utilizzo non saltuario, (oltre 184 gg. anno) altre precise condizioni:

– deve rientrare tra le mansioni caratteristiche del dipendente o collaboratore;

– predisposizione di un contratto d’uso, comodato ecc. debitamente registrato.

 

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