Videosorveglianza: la conservazione lunga delle immagini va giustificata

Videosorveglianza: la conservazione lunga delle immagini va giustificata

Salvo specifiche disposizioni, spetta all’azienda individuare i tempi di conservazione delle immagini in caso di videosorveglianza, anche nei luoghi di lavoro. È uno dei chiarimenti forniti dal Garante della privacy nelle Faq pubblicate il 5 dicembre 2020. Il Garante ha chiarito alcuni adempimenti legati alla tutela della privacy, che si aggiungono a quelli previsti, sul fronte giuslavoristico, dallo Statuto dei lavoratori. Gli obblighi dello Statuto – L’articolo 4 della legge 300/1970, concede la possibilità di installare impianti e strumenti audiovisivi dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza.
Rammentiamo che le aziende che intendano installare nei luoghi di lavoro un impianto di videosorveglianza hanno l’obbligo, sancito dall’art. 114 del D.Lvo N° 196/2003 che richiama l’art. 4 della Legge N° 300/1970, di munirsi di apposita autorizzazione videosorveglianza per l’installazione ed l’utilizzo dell’impianto, rilasciata dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) competente per territorio, previa presentazione di apposita istanza. Secondo tale norma, nella fattispecie devono ricorrere esigenze organizzative e produttive ovvero di sicurezza del lavoro (da estendere anche al concetto di tutela del patrimonio). La richiesta va fatta, a cura del titolare dell’impianto, utilizzando (preferibilmente) l’apposito modulo messo a disposizione dalla ITL sul sito www.lavoro.gov.it accedendo al link Uffici Territoriali o anche con accordo con le RSA/RSU aziendali. A conclusione delle relative valutazioni tecniche, effettuate sulla base della documentazione allegata all’istanza, l’Ufficio I.T.L. rilascia alla ditta il provvedimento di autorizzazione videosorveglianza, individuando, nello stesso, opportune condizioni di utilizzo del sistema che hanno potere vincolante per l’azienda. L’obbligo vige anche per le aziende che siano sprovviste di rappresentanti sindacali aziendali (RSA o RSU) o che, pur avendoli, non hanno raggiunto un accordo sindacale con gli stessi per l’utilizzo dell’impianto di videosorveglianza. L’obbligo non vige per le aziende che non occupano dipendenti. In tutti i casi sopra esposti, il titolare dell’impianto, e quindi del trattamento dei dati, deve comunque ottemperare agli obblighi di informativa privacy.

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