Credito d’imposta digitalizzazione agenzie di viaggi e tour operator

Si informa che è stata pubblicata sul sito web del Ministero del Turismo, la comunicazione con l’Avviso pubblico recante modalità applicative per l’accesso alla piattaforma on-line per la fruizione del credito d’imposta di cui all’articolo 4 del decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.
La pubblicazione dell’Avviso/bando in esame trae origine dal fatto che:
1) la procedura espletata – per la fruizione dello stesso incentivo a valere sulla medesima misura di cui all’articolo 4 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 – a seguito della pubblicazione dell’Avviso 18 febbraio 2022, prot. n. 2613 – non ha consentito di erogare tutte le risorse a disposizione;
2) con decreto del Ministro del Turismo, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, prot. n. 10291/22 del 10 agosto 2022, sono state dettate “Disposizioni di modifica al decreto interministeriale del 29 dicembre 2021, adottato ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del decreto legge 6 novembre 2021, n. 152”;
3) le modifiche di cui al precedente punto 2) consentono – sempre alle medesime tipologie di soggetti ammissibili all’incentivo – di presentare domanda di incentivo purché non si tratti di domanda in relazione al medesimo intervento per il quale fosse stata eventualmente già presentata domanda nell’ambito della procedura espletata a seguito della pubblicazione del precedente Avviso del 18 febbraio 2022, prot. n. 2613. 1 note informative del 10 gennaio 2022 , del 17 febbraio 2022 , del 21 febbraio 2022, del giorno 8 marzo 2022, del 30 giugno 2022, del 22 agosto 2022 e del 14 settembre 2022.
Con successiva comunicazione del Ministero del Turismo (vedi articolo 1 comma 11) verranno rese note le date di apertura e di chiusura della piattaforma informatica per la presentazione delle domande di ammissione all’incentivo in base ai contenuti dell’Avviso pubblico qui in esame.
Fra le principali indicazioni contenute nell’Avviso pubblico, segnaliamo in particolare le seguenti:
All’articolo 1 – Modalità di compilazione e presentazione della domanda di concessione del credito d’imposta – specificato, ai primi due commi, quanto indicato al punto 3) della presente nota, ai commi da 3 a 6 si precisa che le domande per la concessione e l’erogazione del credito d’imposta dovranno essere compilate e presentate esclusivamente tramite la procedura on-line, dal rappresentante legale del soggetto richiedente, come risultante dal Registro delle imprese, ovvero avvalendosi di soggetti gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro, nonché degli altri soggetti previsti all’articolo 3 comma 3 del DPR 22 luglio 1998, n. 322. Le domande e i relativi allegati dovranno essere firmati digitalmente dal rappresentante legale del soggetto richiedente, che dovrà essere in possesso di una casella di posta elettronica PEC risultante dal Registro delle imprese.
Ai commi 8 e 9 si precisa che la sezione informativa dell’incentivo, da dove scaricare il modulo di domanda e la guida alla compilazione, verrà pubblicata nell’apposita sezione dedicata del sito di Invitalia e che la domanda potrà essere presentata con le seguenti modalità e fasi:
1. accesso tramite sistema pubblico di identità digitale (SPID), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS) all’apposita procedura on line;
2. inserimento delle informazioni richieste per la compilazione della domanda;
3. generazione del modulo di domanda sotto forma di “pdf” immodificabile contenente le informazioni e i dati forniti dal soggetto richiedente e successiva apposizione della firma digitale;
4. caricamento del modulo di domanda di agevolazione debitamente compilato e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del richiedente;
5. invio della domanda;
6. rilascio da parte della piattaforma on line dell’attestazione di avvenuta presentazione della domanda, recante il giorno e l’orario di acquisizione della medesima e il suo codice identificativo.
La concessione del credito d’imposta e la pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari, secondo quanto indicato all’articolo 2, avverrà entro 60 giorni dal termine di chiusura della piattaforma, in base all’ordine cronologico di ricezione delle domande rilevato, salvo eventuali richieste di integrazione e chiarimenti.
Le concessioni sono disposte con uno o più decreti del Ministero del Turismo pubblicati sul sito istituzionale del Ministero del Turismo e nella sezione dedicata alla misura del sito di Invitalia S.p.A..
L’articolo 3 tratta le modalità della successiva fase di compilazione delle richiesta di autorizzazione alla fruizione del credito d’imposta. Anche in questo caso, per la richiesta di autorizzazione alla fruizione, valgono le regole sulle modalità di presentazione e compilazione già indicate per la presentazione della domanda di concessione della misura (di cui al precedente articolo 1 commi da 3 a 6).
Al comma 6 viene indicato che le date entro cui potranno essere presentate tali richieste verranno comunicate con successivo avviso.
Si prosegue, al comma 8, indicando che i soggetti beneficiari dovranno:
a) accedere tramite sistema pubblico di identità digitale (SPID), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS) all’apposita procedura on line;
b) inserire le informazioni richieste per la compilazione della richiesta;
c) generare il modulo di richiesta sotto forma di “pdf” immodificabile contenente le informazioni e i dati forniti dal soggetto richiedente e successiva apposizione della firma digitale del legale rappresentante;
d) caricare la richiesta di autorizzazione alla fruizione del credito d’imposta redatta sulla base dello schema che verrà successivamente reso disponibile, debitamente compilata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante;
e) allegare la seguente documentazione di spesa:
• copia delle fatture elettroniche di acquisto dei beni oggetto di agevolazione, individuati nella domanda di concessione, ai sensi dell’articolo 5 del decreto interministeriale del 29 dicembre 2021;
• copia della documentazione attestante l’effettivo pagamento delle fatture tramite bonifico bancario o postale, SEPA/Ri.Ba./SDD, accompagnata dall’evidenza della quietanza su conto corrente. Il soggetto beneficiario è tenuto ad effettuare distinti pagamenti per ciascuna delle fatture;
• copia dell’estratto conto da cui risulti l’addebito e che mostri chiaramente l’importo, la data di pagamento, nonché la causale dello stesso;
• dichiarazioni liberatorie dei fornitori dei beni agevolati redatta in forma di• dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, corredate da copia dei documenti di riconoscimento dei dichiaranti, attestanti l’integrale pagamento del prezzo di acquisto;
• verbale di consegna o di installazione del bene presso la sede operativa indicata• nella domanda di concessione;
• comunicazione della conclusione dell’intervento;
• relazione finale, redatta in forma di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà del legale rappresentante del soggetto beneficiario contenente la descrizione dettagliata delle spese complessivamente sostenute e attestante la piena conformità delle stesse a quanto dichiarato nella domanda di concessione. In caso di non conformità delle spese a quanto dichiarato in sede di concessione, la relazione finale deve contenere la dettagliata e motivata descrizione delle variazioni apportate e preventivamente autorizzate dal Ministero; le variazioni devono avere ad oggetto spese ammissibili ai sensi dell’articolo 5 del decreto interministeriale del 29 dicembre 2021;
• attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, oppure da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell’albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, oppure dal responsabile del centro di assistenza fiscale, da cui risulti l’effettività del sostenimento delle spese;
• certificazione di cui all’articolo 10, comma 3, del decreto interministeriale del 29 dicembre 2021;

f) inviare la richiesta;
g) attendere il rilascio da parte della piattaforma on line dell’attestazione di avvenuta presentazione della richiesta, recante il giorno e l’orario di acquisizione della medesima e il suo codice identificativo.
Al comma 9 si ribadisce che la richiesta di autorizzazione alla fruizione del credito d’imposta dovrà pervenire completa di tutte le informazioni previste e compilata in ogni sua parte.
L’articolo 4, sempre in tema di autorizzazione alla fruizione del credito d’imposta, prevede che ad essa proceda Invitalia S.p.A. sulla base dell’ordine cronologico di ricezione delle richieste mediante procedura on-line, provvedendo anche alle eventuali richieste di integrazioni e chiarimenti se necessarie.
Al comma 3 si prevede che la fruizione della misura è autorizzata nel rispetto delle disposizione del Regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis” e alle deroghe previste dalla Comunicazione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863.
Il soggetto beneficiario, indicano i commi 4 e 5, non dovrà risultare, dalla consultazione del Registro Nazionale aiuti di Stato, tra le imprese che hanno ricevuto aiuti illegali, e si procederà inoltre a verificare che:
• il soggetto beneficiario sia regolarmente iscritto al Registro delle imprese;
• l’attività dichiarata presso il Registro delle imprese rientri tra i codici Ateco 79.1 – 79.11 – 79.12;
• il soggetto beneficiario non sia in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di concordato preventivo ovvero sottoposto ad altre procedure concorsuali;
• in caso di imprese estere, la sede operativa in Italia sia già attiva presso il Registro delle imprese;
• il soggetto beneficiario sia in regola rispetto alla verifica della regolarità contributiva (DURC) come previsto all’articolo 31 del D.L. n. 69/2013 (convertito in Legge n. 98/2013) ovvero che non sia obbligato alla regolarità contributiva;
• il soggetto beneficiario sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana.

La fruizione della misura verrà autorizzata nel rispetto dei limiti di stanziamento annuali di risorse previsti, che contemplano una riserva del 40% dedicata agli interventi da realizzarsi nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
A tale proposito si ricorda che l’articolo numero 38 del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, stabilisce di destinare le risorse di cui all’articolo 4, del decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, alla realizzazione della linea progettuale M1C3, sub investimento 4.2.1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, destinando, al contempo, l’importo di 100 milioni di euro, di cui all’articolo 1, comma 13, del medesimo decreto legge n. 152 del 2021, a finanziare anche le domande di agevolazione presentate dalle agenzie di viaggio e tour operator ai sensi dell’articolo 4 del citato DL n. 152 del 2021.
L’articolo 5 richiama le disposizioni applicate in tema di trattamento dei dati personali: l’informativa generale ai sensi dell’art. 13 GDPR e la policy in materia di privacy sono consultabili anch’esse sul sito www.invitalia.it e sulla pagina “privacy policy” del sito internet https://www.ministeroturismo.gov.it/privacy-policy/ . L’articolo 6 dispone in materia di verifiche e controlli.
Seguono, all’articolo 7, le disposizioni finali.

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