Flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari

Flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari: programmazione 

E’ stata pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 gennaio 2022, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2021 di programmazione dei flussi 2021, con cui sono state fissate le quote dei
lavoratori stranieri che possono fare ingresso in Italia per lavorare.
Il Decreto fissa una quota massima di ingressi pari a 69.700 unità, 42.000 delle quali riservate agli ingressi per motivi di lavoro stagionale.

La domanda
L’inoltro da parte di un datore di lavoro, italiano o straniero regolarmente residente in Italia, della richiesta di nulla osta per l’assunzione di un lavoratore extracomunitario rappresenta il momento di avvio dell’intera procedura.
A partire dalle 9:00 del 12 gennaio 2022 sarà disponibile l’applicativo per la precompilazione dei moduli di domanda all’indirizzo https://nullaostalavoro.dlci.interno.it, che saranno trasmessi, esclusivamente con le consuete modalità telematiche.
Le domande potranno essere inviate a partire:
▪ dalle ore 9:00 del 27 gennaio 2022 per l’assunzione di lavoratori non stagionali, per i lavoratori autonomi e per le conversioni;
▪ dalle ore 9:00 del 1° febbraio 2022 per l’assunzione di lavoratori stagionali.
Prerequisito necessario per la compilazione e l’inoltro telematico delle domande è il possesso di un’identità SPID, utilizzando possibilmente, lo stesso indirizzo email usato per l’identità SPID, quale nome utente.
Tutte le domande potranno essere presentate fino al 17 marzo 2022 e saranno trattate sulla base del rispettivo ordine cronologico di presentazione.
Programmazione dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato e relative quote per lavoro subordinato, stagionale e non stagionale, previste dal decreto, ripartite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali tra gli Ispettorati territoriali del lavoro, le Regioni e le Province autonome
Alla pagina web dedicata, è possibile scaricare la Modulistica online sul sito web del Ministero dell’Interno:https://www.interno.gov.it/it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/attigenerali/atti-amministrativi-generali/circolari/circolare-12-ottobre-2020-flussi-dingresso-dei-lavoratorinon-comunitari-nel-territorio-stato-lanno-2020

Le quote del decreto relativo ai flussi di ingresso
In base al nuovo decreto sono ammessi in Italia 69.700 lavoratori stranieri per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo.
Ingressi per lavoro subordinato non stagionale e per lavoro autonomo 27.700 QUOTE, vengono riservate alle assunzioni nei settori dell’autotrasporto, dell’edilizia e turistico-alberghiero per cittadini dei Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria.
In particolare dei suddetti 27.700 ingressi, 17.000 sono riservati ai lavoratori cittadini di Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia – Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador,
Etiopia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, Guatemala, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina.
La restante quota di 3.000 resta invece a disposizione dei cittadini di altri Paesi con i quali, nel corso del 2022, entreranno in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria.
– 100 quote riservate ai lavoratori stranieri che abbiano completato programmi di formazione e istruzione
nei Paesi d’origine ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
– 100 quote riservate ai lavoratori stranieri di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al
terzo grado di linea diretta di ascendenza, residenti in Venezuela.
– 500 quote riservate ai lavoratori autonomi appartenenti alle seguenti categorie:
▪ imprenditori che svolgono attività di interesse per l’economia italiana che preveda l’impiego di risorse proprie non inferiori a 500.000 euro e provenienti da fonti lecite, nonché la creazione almeno di tre nuovi posti di lavoro;
▪ liberi professionisti riconducibili a professioni vigilate oppure non regolamentate ma rappresentative a livello nazionale e comprese negli elenchi curati dalla Pubblica amministrazione;
▪ titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo espressamente previsti dal decreto
interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;
▪ artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici o privati,
in presenza dei requisiti espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;
▪ cittadini stranieri per la costituzione di imprese “start-up innovative” ai sensi della legge 17 dicembre
2012 n. 221, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e a favore dei quali sia riconducibile
un rapporto di lavoro di natura autonoma con l’impresa.

Conversioni
Le restanti 7.000 quote previste dal Decreto vengono riservate a coloro che devono convertire in lavoro il permesso di soggiorno già posseduto ad altro titolo. In particolare in tale ambito le quote sono così ripartite:
• 4.400 quote riservate a chi ha un permesso di soggiorno per lavoro stagionale da convertire in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale
• 2.000 quote riservate a chi ha un permesso di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale da convertire in permesso di soggiorno per lavoro subordinato
• 370 quote riservate a chi ha un permesso di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale da convertire in permesso di soggiorno per lavoro autonomo
• 200 quote riservate a chi ha un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato non dall’Italia ma da altro Stato membro dell’Unione europea da convertire in permesso di soggiorno per lavoro subordinato
• 30 quote riservate a chi ha un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro dell’Unione europea da convertire in permesso di soggiorno per lavoro autonomo

Flussi di ingresso per lavoro stagionale
Il Decreto prevede, 42.000 quote riservate all’ingresso per lavoro stagionale.
Le quote per lavoro stagionale sono riservate alle seguenti nazionalità: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine,
Gambia, Ghana, Giappone, Guatemala, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro,
Niger, Nigeria, Pakistan, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia,
Ucraina e potranno fare ingresso per lavoro stagionale anche i cittadini del Guatemala.
Si ricorda che il Testo Unico sull’Immigrazione prevede la possibilità di richiedere un permesso di soggiorno triennale, sempre per lavoro stagionale, nel caso in cui il lavoratore abbiano già fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale almeno una volta nei cinque anni precedenti.
La domanda può essere presentata anche da un datore di lavoro diverso da quello precedente. Uno dei principali vantaggi del permesso pluriennale è quello di consentire al lavoratore stagionale di fare ingresso
in Italia l’anno successivo indipendentemente dalla pubblicazione del decreto flussi per lavoro stagionale. La
richiesta di assunzione in caso di permesso stagionale pluriennale per le annualità successive alla prima, può
essere effettuata anche da un datore di lavoro diverso dal datore di lavoro che ha ottenuto il nullaosta triennale al lavoro stagionale.

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