Nuovo Imaie – pagamento dei compensi relativi all’anno 2020

Il compenso per l’anno 2020 di spettanza di Nuovo Imaie (compenso per gli artisti interpreti esecutori di opere cinematografiche e assimilate trasmesse nelle strutture ricettive), i cui importi annuali rimangono invariati rispetto all’anno 2019, dovrà essere versato entro il 30 novembre 2021.
In caso di pagamento oltre il termine del 30 novembre, l’azienda associata perde il diritto allo sconto del 15%. Non è consentito versare il compenso in data successiva al 31 dicembre 2021.
Lo scorso anno, in considerazione dell’emergenza sanitaria dovuta al COVID-19, Nuovo Imaie ha previsto la possibilità di versare il compenso dovuto in due rate. Chi ha versato entro l’anno 2020 solo la prima rata, pari al 50% dell’anno 2019, dovrà versare il saldo contestualmente al versamento del compenso 2020.
Inoltre, si è convenuto di modificare la modalità di calcolo del compenso per le strutture che osservano periodi di chiusura durante l’anno. A decorrere dalla annualità 2020, pertanto, verrà adottata quale unica tabella di riferimento la tabella dei compensi annuali. Ai fini del calcolo dell’equo compenso dovuto a Nuovo Imaie, gli importi dovuti sono proporzionali ai giorni di effettiva apertura delle strutture ricettive, indipendentemente dalla natura annuale o stagionale delle stesse (compenso annuale diviso 365 giorni, da moltiplicare per i giorni di effettiva apertura nell’anno).
perché si paga
L’articolo 84, comma 3, della legge sul diritto d’autore (legge 22 aprile 1941 n. 633) stabilisce che, per le utilizzazioni di opere cinematografiche e assimilate, è dovuto un equo compenso agli artisti, interpreti ed esecutori a carico di coloro che sfruttano economicamente l’opera, ulteriore rispetto all’equo compenso a carico degli organismi di emissione.
Secondo la giurisprudenza, gli alberghi effettuano una utilizzazione “ulteriore e diversa” dell’opera cinematografica rispetto a quella effettuata dalle emittenti televisive e, pertanto, devono versare l’equo compenso.
La giurisprudenza italiana ha richiamato i principi espressi in alcune sentenze dalla Corte di giustizia europea, secondo cui:
– la distribuzione di un segnale mediante apparecchi televisivi da parte di un albergo ai clienti alloggiati nelle camere, indipendentemente dalla tecnica di trasmissione del segnale utilizzata (via cavo o via satellite), costituisce un atto di comunicazione al pubblico ai sensi della vigente direttiva in materia di diritti di autore;
– è irrilevante il fatto che coloro che compongono il pubblico abbiano o meno avuto accesso all’opera (se cioè abbiano o non abbiano messo in funzione l’apparecchio televisivo), e che l’utilizzo sia gratuito;
– il carattere privato delle camere d’albergo non si oppone a che la comunicazione di un’opera ivi effettuata mediante apparecchi televisivi costituisca un atto di comunicazione al pubblico ai sensi della citata direttiva.
Pertanto, tutte le strutture ricettive fornite di apparecchi televisivi o altri strumenti atti a trasmettere opere cinematografiche ed assimilate, posti nelle sale comuni e/o nelle camere dei clienti e/o in ogni altra area della struttura ricettiva, sono tenute a versare l’equo compenso agli artisti, interpreti ed esecutori delle opere stesse.
quanto si paga
Il compenso che le strutture ricettive devono riconoscere agli artisti, interpreti ed esecutori di opere cinematografiche ed assimilate viene determinato in funzione della dimensione di ciascuna struttura ricettiva (n. di camere) e della classificazione (n. di stelle).
Tale compenso è riferito alla generalità degli aventi diritto, ciascuno dei quali può essere iscritto ad un proprio organismo di rappresentanza.
Per l’anno 2020, sulla base della dichiarata rappresentatività, Nuovo Imaie è legittimato a richiedere il 90,64% dell’equo compenso come sopra determinato. Ai sensi dell’Accordo tra Federalberghi e Nuovo Imaie, le aziende associate a Federalberghi hanno diritto al 15% di sconto se effettuano il pagamento entro il 30 novembre 2021.
Per le strutture che hanno osservato, nel corso dell’anno di riferimento, un periodo di apertura inferiore a 365 giorni, il compenso dovuto verrà parametrato ai giorni di effettiva apertura.
In considerazione della crisi in atto nel settore ricettivo a seguito dell’emergenza sanitaria dovuta al COVID-19, Nuovo Imaie ha previsto la possibilità di versare il compenso dovuto per il 2019 in due rate. Come anticipato nella premessa, pertanto, chi ha versato entro il 2020 solo la prima rata, pari al 50% dell’anno 2019, dovrà versare il saldo contestualmente al versamento del compenso 2020.
In relazione alle annualità pregresse non versate dalle strutture ricettive, con decorrenza dal 15 luglio 2009 al 31 dicembre 2019, assumendo a parametro di riferimento il compenso annuale dovuto a Nuovo Imaie nel 2020, per le aziende associate a Federalberghi che effettuano il pagamento entro il 30 novembre, il compenso dovuto per ciascuna delle annualità pregresse viene ridotto del 25%.
Per le strutture ricettive che, sulla base della data di avvio dell’attività o per altre circostanze (es. periodo di inattività) abbiano svolto la propria attività solo per una parte delle annualità pregresse, ovvero abbiano pagato parzialmente le annualità pregresse, gli importi vengono proporzionalmente ridefiniti. Nessun importo è dovuto da aziende che non abbiano svolto alcuna attività durante il periodo 15 luglio 2009 – 31 dicembre 2019.
come si paga
Le aziende possono versare quanto dovuto effettuando un bonifico, sul conto corrente bancario IBAN IT 98 E 03069 05036 1000 0000 1355, intestato a “Format s.c.a.r.l. – servizi di riscossione”.
Nella causale devono essere indicati il numero di codice fiscale, la denominazione della struttura ricettiva e il comune in cui la stessa è ubicata.
L’ordine di bonifico quietanzato, insieme ad una dichiarazione che elenca analiticamente le somme pagate ed attesta il diritto ad usufruire delle riduzioni spettanti ai soci del sistema Federalberghi, devono essere inviati tramite mail all’indirizzo info@formatservizi.it oppure a mezzo fax al n. 0662275444 il giorno stesso del pagamento.
Copia di entrambi i documenti (ordine di bonifico quietanzato e dichiarazione) deve essere conservata in azienda ed esibita in caso di controllo degli organi di vigilanza.
Alla pagina http://www.aie.federalberghi.it è disponibile un’applicazione web che assiste le aziende nel calcolo dei compensi e si conclude con la stampa della suddetta dichiarazione.
Si raccomanda fortemente di far utilizzare l’applicazione web, inserendo tutti i dati richiesti compreso l’indirizzo pec e il codice univoco, per consentire alla società di riscossione di effettuare correttamente l’invio della fattura elettronica.

 

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