Prevenzione incendi. Criteri per la gestione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro

Sicurezza: la prevenzione incendi

Si informa che è stato pubblicato nella G.U. del 29 ottobre 2021 n. 259 il decreto del Ministero dell’Interno 3 settembre 2021 che definisce i “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”

Il provvedimento entrerà in vigore il 29 ottobre 2022, ossia un anno dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e si applicherà ai luoghi di lavoro, ad esclusione dei cantieri temporanei e mobili e delle attività a rischio di incidente rilevante.

Con la pubblicazione di questo terzo decreto si va a completare il quadro relativo all’articolo 46 rubricato “Prevenzione incendi” del d.lgs. n. 81/2008, che demandava a uno o più decreti l’adozione dei criteri per i controlli, la gestione delle emergenze, le caratteristiche del servizio di prevenzione e protezione antincendio sostituendo così le vigenti disposizioni in materia di cui al decreto del Ministro dell’Interno 10 marzo 1998.

Ricordiamo che sono stati già stati emanati e pubblicati:

• Il decreto del Ministero dell’Interno 1° settembre 2021 recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”
• Il decreto del Ministero dell’Interno 2 settembre 2021 recante “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”

Con il decreto in commento sono definiti i criteri generali atti ad individuare le misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi, nonché le misure precauzionali di esercizio ed il decreto stesso si applica alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall’art. 62 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ad esclusione delle attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al titolo IV del medesimo decreto legislativo.

Nell’art. 2 viene stabilito che la valutazione dei rischi d’incendio e l’individuazione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione da adottare costituiscono parte integrante del documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 17 del d.lgs. 81/08.

Nell’Allegato I, al punto 3, vengono riportate le indicazioni per effettuare la valutazione del rischio d’incendio che deve tener conto dell’ analisi dello specifico luogo di lavoro.

La valutazione deve inoltre ricomprendere l’individuazione dei pericoli d’incendio (es. sorgenti d’innesco, lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio etc.), la descrizione del contesto e dell’ambiente nei quali i pericoli sono inseriti, la determinazione di quantità e tipologia degli occupanti e dei beni esposti al rischio, la valutazione delle conseguenze dell’incendio, l’individuazione delle misure atte a rimuovere o ridurre i pericoli che determinino rischi significativi.

L’articolo 3 precisa poi che le regole tecniche di prevenzione incendi stabiliscono i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro per i quali risultano applicabili.

Per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono riportati nell’Allegato 1 del decreto.

Il medesimo allegato definisce, poi, i luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio che sono quelli ubicati in attività non soggette e non dotate di specifica regola tecnica verticale (ossia quelle non ricomprese nell’elenco dell’Allegato 1 del D.P.R. 3 agosto 2015 “Approvazione delle norme tecniche di prevenzione incendi”) e aventi tutti i seguenti requisiti aggiuntivi:

• affollamento complessivo fino a 100 occupanti (per occupanti si intendono le persone presenti a qualsiasi titolo nell’attività);
• superficie lorda complessiva fino a 1000 metri quadri;
• con piani situati a una quota compresa tra -5 e 24 metri;
• dove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative (intendendo per quantità significative qt>900 MJ/metri cubi);
• dove non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
• dove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio.

Per i luoghi di lavoro non ricadenti nei punti precedenti i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono quelli riportati nel decreto del Ministero dell’Interno 3 agosto 2015.

Sempre l’Allegato 1 riporta le indicazioni relative alla strategia antincendio e che devono riguardare la compartimentazione, l’esodo, la gestione e il controllo della sicurezza antincendio, la rivelazione ed allarme, il controllo di fumi e calore, la sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio.

Da ultimo, per quanto concerne le disposizioni transitorie e finali (art. 4), viene specificato che per i luoghi di lavoro esistenti alla data di entrata in vigore del decreto (29 ottobre 2022) l’adeguamento alle disposizioni sopra richiamate dovrà avvenire nei casi indicati dall’art. 29 comma 3 del d.lgs. 81 ossia:

• in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori oppure
• in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione oppure
• a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità

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