Vendita di melassa per narghilé e tabacco per pipa ad acqua

Con la circolare n. 28/2022 dello scorso 5 agosto, l’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli ha emanato la regolamentazione dell’attività di vendita di melassa per narghilè e tabacco per pipa ad acqua finalizzata al successivo consumo in loco a mezzo di appositi dispositivi presso i Pubblici Esercizi dotati di licenza per la somministrazione di cibi e bevande (i cc.dd. “shisha bar”), con efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2023.
È bene fin da subito sottolineare che, a partire da tale data, gli esercizi interessati a fornire il predetto servizio ai relativi clienti dovranno necessariamente dotarsi di un c.d. patentino speciale che sarà rilasciato dall’Ufficio dei monopoli competente per territorio.
Ed invero, tali prodotti (melassa per narghilé e tabacco per pipa ad acqua) rientrano nella qualificazione di “altri tabacco da fumo” di cui all’art. 39-bis, comma 1, lett. c) n. 2 del D.Lgs n. 504/1995 e come tali devono soggiacere a una serie di norme applicabili ai generi di monopolio soggetti ad accisa: in particolare, ad avviso della predetta Agenzia, la vendita di tali prodotti deve avvenire per il tramite esclusivo delle rivendite e dei patentini in base al disposto dell’art. 16 della L. n. 1293/1957.
L’Agenzia chiarisce che, per ragioni di coerenza sistematica, è stato ritenuto opportuno applicare a questa fattispecie la disciplina dei patentini di cui all’art. 7 del D.M. n. 38/2013 (d’ora in avanti “patentini ordinari”), vale a dire i titoli autorizzatori che consentono ai Pubblici Esercizi dotati di licenza per la somministrazione di alimenti e bevande – nonché, tra gli altri, ad alberghi, stabilimenti balneari, sale Bingo, sale giochi – di fornire il servizio di vendita dei tabacchi lavorati.
Tuttavia, stante l’unicità del prodotto venduto e della finalità del consumo in loco, è stato espressamente chiarito la non applicabilità delle disposizioni volte a preservare il carattere di complementarietà di tale servizio, cosi come la non necessità che l’esercizio in questione abbia un orario prolungato rispetto a quello delle rivendite circostanti, il riposo settimanale in un giorno diverso, o comunque che vi sia una certa distanza dalle rivendite ordinarie (art. 7, comma 3 del D.M. n. 38/2013).
Con circolare n. 28/2022 l’ADM ha stabilito, con decorrenza a partire dal 1° gennaio 2023, che per esercitare l’attività di vendita di melassa per narghilè e tabacco per pipa ad acqua finalizzata al successivo consumo in loco a mezzo di appositi dispositivi è necessario dotarsi di un c.d. patentino speciale, mediante apposita istanza da trasmettere all’Ufficio dei monopoli competente per territorio. Tali patentini – che potranno essere rilasciati esclusivamente ai Pubblici Esercizi dotati di licenza per la somministrazione di cibi e bevande – avranno validità biennale (rinnovabile). • Requisiti soggettivi
La circolare in oggetto specifica che i patentini speciali per la vendita di melassa per narghilé e tabacco per pipa ad acqua finalizzata al successivo consumo in loco potranno esser rilasciati unicamente ai Pubblici Esercizi dotati di licenza per la somministrazione di cibi e bevande. Sono poi previsti una serie di requisiti soggettivi (maggiore età, cittadinanza europea, assenza di provvedimenti di inabilitazione/interdizione, assenza di condanne per taluni reati – sul punto cfr. lett. a) del provvedimento in commento) che incidono sulla costituzione e sulla permanenza di un vincolo fiduciario tra amministrazione e soggetto esercente.
• Istanza
La modulistica per la presentazione dell’istanza sarà pubblicata sul sito dell’Agenzia al seguente link. Il termine iniziale del procedimento è fissato al 1° gennaio 2023 per tutte le istanze che saranno trasmesse sino a tale data. Il provvedimento individua tre diverse ipotesi:
1) Richiesta del solo patentino speciale In questo caso occorrerà presentare all’Ufficio dei monopoli competente per territorio l’istanza di rilascio dell’autorizzazione (prima di iniziare l’attività), che dovrà esser corredata da una perizia giurata contenente, tra l’altro, una planimetria del locale con indicazione delle aree destinate all’attività per la quale si richiede il patentino, nonché un’attestazione in ordine all’attuale conformità del locale alle prescrizioni di cui alla legge n. 3/2003 (che, come noto, impone una serie di prescrizioni in ordine alle cc.dd. “sale per fumatori”). Occorrerà altresì presentare una dichiarazione resa dal legale rappresentante nella quale lo stesso attesta il possesso dei requisiti richiesti, e si impegna, tra l’altro, a verificare la maggiore età degli acquirenti (richiedendo, all’atto dell’acquisto, l’esibizione di un documento d’identità).
2) Richiesta del patentino ordinario e del patentino speciale Coloro che siano intenzionati a fornire anche l’ordinario servizio di vendita dei tabacchi lavorati (oltreché la vendita per consumo in loco della melassa per narghilé e del tabacco per pipa ad acqua), dovranno presentare l’istanza ordinaria a norma degli articoli 7, 8 e 9 del D.M. n. 38/2013 sopra citato, da integrare ai sensi della disciplina di cui al punto 1. Il rilascio dell’autorizzazione dovrà fare espressa menzione di entrambe le attività esercitate.
3) Soggetti già titolari di un patentino ordinario che richiedono anche il patentino speciale Tali soggetti dovranno effettuare una nuova richiesta ai sensi della disciplina di cui al punto 1. In tal caso sarà emanato un provvedimento autorizzatorio integrativo di quello originariamente rilasciato.
• Validità del patentino speciale
L’autorizzazione – che sarà rilasciata, previa verifica della sussistenza dei requisiti, entro 130 giorni dalla data di ricevimento dell’istanza – ha validità biennale (rinnovabile con istanza da presentare entro trenta giorni dal termine di scadenza). È bene sottolineare che il patentino speciale abilita alla sola ed esclusiva vendita dei prodotti (melassa per narghilè e tabacco per pipa ad acqua) finalizzata al consumo all’interno dell’esercizio. È fatto, quindi, divieto di vendita per asporto e non è consentito neppure l’asporto della quantità di prodotto residuo di chi abbia precedentemente consumato.

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