Medio Credito Centrale – Fondo Coronavirus

Medio Credito Centrale – Fondo Coronavirus

Il Fondo Centrale di Garanzia sostiene lo sviluppo delle Piccole e Medie Imprese Italiane concedendo una garanzia pubblica a fronte di finanziamenti concessi dalle Banche

Il Governo ha introdotto con l’articolo 49 del Dl 18/2020 numerose disposizioni che ampliano i volumi di operatività del Fondo centrale a favore delle PMI, azzerandone i costi di intervento, tramite una specifica provvista.

NOVITA’ 

gratuiti: neutralizzando sia la commissione di intervento che le commissioni di mancato perfezionamento dell’istruttoria;

di maggiore importo: la percentuale massima di garanzia è aumentata all’80% in tutti i casi, e per le controgaranzie al 90%; le percentuali valgono all’interno di un primo limite quantitativo di 1,5 milioni per linea e di un secondo limite, cumulativo, di 5 milioni per impresa (doppio di quello attuale);

estesi a rifinanziamenti: possono costituire oggetto di garanzia / controgaranzia anche le erogazioni per rifinanziare debiti pre-esistenti (superando il limite attuale, che li vieta), purché l’istituto erogante provveda a erogare credito addizionale in ragione di un 10% minimo di incremento rispetto al debito residuo.

BENEFICIARI

Tutti i soggetti che svolgono attività economica ubicate sul territorio nazionale, economicamente sane e appartenenti a qualsiasi settore ad eccezione di quelle operanti nei seguenti settori Ateco 2007: A, K, O, T, U con alcune eccezioni nell’ambito del settore A.

SOGGETTI RICHIEDENTI

Per la garanzia diretta: banche, intermediari finanziari, SFIS (società finanziarie per innovazione e sviluppo).

Per controgaranzia e cogaranzia: confidi e altri fondi di garanzia.

OPERAZIONI AMMISSIBILI

Qualsiasi tipologia di operazione finanziaria purché direttamente finalizzata all’attività d’impresa e che soddisfi alcuni requisiti di ammissibilità tra i quali:

-Devono avere una durata ovvero una scadenza certa e stabilita
-Non devono essere a fronte di attività connesse all’esportazione
Le operazioni di mini bond sono ammissibili solo se non prevedono obbligo di riconversione.

Le operazioni a fronte di acquisto di mezzi di trasporto da parte di operatori del settore sono ammissibili solo nel rispetto del Regolamento Esenzione.

Per le operazioni di investimento possono essere garantite ai sensi del:

-regime de minimis a condizione che l’investimento non risulti avviato da più di 6 mesi
-regolamento di esenzione se la data di avvio lavori sia successiva a quella di presentazione della richiesta di ammissione.

VALUTAZIONE

Il Fondo centrale avrà una operatività decisamente snella: tutte le richieste di intervento subiranno una istruttoria, che si baserà solo sui dati storici dell’ultimo bilancio approvato dell’impresa finanziata, escludendosi dunque gli indicatori andamentali.

I nostri consulenti sono in grado di effettuare una valutazione preliminare di ammissibilità e consigliarvi le migliori opzioni per il vostro progetto.

Scarica la scheda sul finanziamento Medio Credito Centrale

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