Attività ricettive e agenzie di viaggio: stop ai versamenti Irpef e ai contributi Inps

Importanti novità per le attività ricettive e le agenzie viaggi: disposta la sospensione dei versamenti Irpef e dei contributi Inps

E’ stato pubblicato in G.U. il Decreto Legge 2 marzo 2020 , n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi, dal 2 marzo 2020 fino al 30 aprile 2020:

  • i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, operate in qualità di sostituti d’imposta;
  • i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

I versamenti Irpef e Inps predetti potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020. Le ritenute, i contributi previdenziali nonché assistenziali e i premi per l’assicurazione obbligatoria già versati non sono rimborsabili.

“Si tratta di intervento importante per dare un po’ di ossigeno alle imprese del turismo – spiega il direttore di Confcommercio Lecco, Alberto Riva – Questo provvedimento consente di spostare a fine maggio sia i versamenti Irpef che i contributi Inps, anche se ci saremmo aspettati che venisse introdotta la possibilità di pagamenti rateali e non in un’unica soluzione: fin da ora auspichiamo una modifica in tale senso quando ci sarà la conversionein legge del decreto”. Poi aggiunge: E’ chiaro che quanto stabilito dal decreto non basta però a riportare il sereno a un settore che sta subendo contraccolpi pesantissimi anche nel nostro territorio. Come Confcommercio ci aspettiamo che il Governo metta mano ad altre azioni di supporto concreto per gli imprenditori e i lavoratori di questi e altri comparti messi in ginocchio dall’emergenza Coronavirus”. E conclude: “Invitiamo le aziende associate del settore a contattare quanto prima i propri commercialisti-professionisti di riferimento per concordare le tempistiche dei pagamenti che sono stati oggetto del rinvio stabilito dal decreto”.

Di seguito particolareggiato elenco delle misure riportate nell’art. 8 del Decreto Legge in oggetto:

  • Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi, dalla data di entrata in vigore (02/03/2020) del presente decreto e fino al 30 aprile 2020:
    a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
    b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.
  • I versamenti di cui al comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso delle ritenute, dei contributi previdenziali nonché assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria già versati.
  • Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020.

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