Fitofarmaci, per venderli serve l’abilitazione

Obbligo di possesso del certificato di abilitazione per la per la vendita, all’ingrosso o al dettaglio, di tutti i fitofarmaci per uso professionale, a partire dal 26 novembre 2015.

Il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 stabilisce, all’art. 8, comma 1, che a partire da tale data “chiunque intenda svolgere un’attività di vendita di prodotti fitosanitari o di consulenza sull’impiego di prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti deve essere in possesso di uno specifico certificato di abilitazione” rilasciato dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Il certificato di abilitazione alla vendita può essere rilasciato soltanto alle persone in possesso di diplomi o lauree in discipline agrarie, forestali, biologiche, ambientali, chimiche, mediche e veterinarie, a condizione che abbiano frequentato appositi corsi di formazione ed ottenuto una valutazione positiva sulle materie elencate nell’allegato I al decreto (art. 8, comma 2).

Il certificato di abilitazione all’attività di consulente può essere rilasciato alle persone in possesso di diplomi o lauree in discipline agrarie, forestali, a condizione che abbiano un’adeguata conoscenza in materia di difesa integrata e sulle materie elencate nell’allegato I al decreto, comprovata dalla frequenza ad appositi corsi con valutazione finale (art. 8, comma 3).

Dal 26 novembre 2015, inoltre, anche gli utilizzatori professionali che acquistano per l’impiego diretto, per sé o per conto terzi, fitofarmaci e coadiuvanti, devono essere in possesso di specifico certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo rilasciato dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano (art. 9, comma 1).

Tali certificati possono essere rilasciati soltanto a quanti:

  • siano maggiorenni;
  • abbiano frequentato appositi corsi di formazione ed ottenuto una valutazione positiva nelle materie elencate nell’allegato I al decreto, in accordo con quanto stabilito nel Piano.

I suddetti certificati (vendita, consulenza e acquisto) hanno una validità di cinque anni e, alla scadenza, possono essere rinnovati, a richiesta del titolare, solo dopo la verifica della partecipazione a specifici corsi di aggiornamento.

Sia i certificati di abilitazione alla vendita che quelli all’acquisto, rilasciati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, rimangono validi fino alla scadenza. La disciplina del rinnovo dei certificati di abilitazione alla vendita è stata demandata al “Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari” previsto dall’articolo 6 del decreto legislativo ed emanato, in seguito, con il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 (all. 2).

Il PAN ha stabilito che le autorità regionali e provinciali non potessero procedere al rilascio o al rinnovo delle abilitazioni alla vendita e all’acquisto e all’utilizzo dei prodotti fitosanitari, con le modalità previgenti l’entrata in vigore del D.Lgs. 150/2012, oltre la data del 26 novembre 2014.

Alla loro scadenza, le abilitazioni rilasciate sulla base del precedente sistema formativo, devono essere rinnovate secondo le modalità previste del PAN e dalle successive norme attuative di livello regionale e/o provinciale. I certificati di abilitazione alla vendita già rilasciati ai sensi del D.P.R. 290/2001, possono essere rinnovati anche se i titolari del certificato stesso non sono in possesso dei requisiti previsti all’art. 8, comma 2, del D.Lgs. 150/2012 (A.1.1, par. 7).

I certificati di abilitazione sono validi su tutto il territorio nazionale.

L’articolo 10 del decreto 150/2012, ha stabilito che, a partire dal 26 novembre 2015, al momento della vendita dei prodotti fitosanitari “deve essere presente almeno una persona, titolare o dipendente, in possesso del relativo certificato di abilitazione, per fornire all’acquirente informazioni adeguate sul corretto uso dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti, in materia di rischi e sicurezza per la salute umana e per l’ambiente connessi al loro impiego, nonché sul corretto smaltimento dei rifiuti”.

Il Piano di azione nazionale, inoltre, specifica che il certificato di abilitazione deve essere esposto e ben visibile nel locale adibito a punto vendita (A.1.14).

A tal proposito si sottolinea che in base alle nuove disposizioni non è necessario che il titolare dell’impresa sia in possesso del patentino, ma è sufficiente che, al momento della vendita, sia presente una persona in possesso del certificato di abilitazione.

Il distributore (compresi i rivenditori all’ingrosso e al dettaglio, come specificato all’art. 3, comma 1, lett. f)) ha l’obbligo di accertare la validità del certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo e l’identità dell’acquirente, e di registrare i prodotti venduti con il riferimento al numero o codice dell’abilitazione.

Tutte le disposizioni stabilite dall’art. 24 del D.P.R. 23 aprile 2001, n. 290, relativamente alle caratteristiche dei locali e alle prescrizioni per l’acquisto, si applicano ai prodotti fitosanitari destinati agli utilizzatori professionali.

All’atto della vendita di prodotti fitosanitari destinati a utilizzatori non professionali, devono essere fornite dal personale, titolare o dipendente, all’acquirente informazioni generali sui rischi per la salute umana e l’ambiente connessi al loro uso, sui pericoli connessi all’esposizione, ed in particolare sulle condizioni per uno stoccaggio, una manipolazione e un’applicazione corretti e lo smaltimento sicuro, nonché sulle alternative eventualmente disponibili.

Il comma 4 dell’articolo 10 stabilisce, inoltre, che il Ministero della Salute, d’intesa con quelli delle politiche agricole, alimentari e forestali e dell’ambiente, dovranno emanare specifiche disposizioni per l’individuazione dei prodotti fitosanitari destinati ad utilizzatori non professionali, che rimangono gli unici prodotti fitosanitari acquistabili da utenti non professionali. Il comma 5 dell’articolo stabilisce, infatti, che, decorso il termine di due anni successivi all’adozione di tali disposizioni, “è vietata la vendita agli utilizzatori non professionali di prodotti fitosanitari che non recano in etichetta la specifica dicitura «prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali»”.

A quanto risulta, la bozza di decreto è al momento all’esame dell’ufficio legislativo del Ministero della Salute.

Anche la vendita attraverso canali alternativi alla vendita diretta, come la vendita on-line, sarà disciplinata con apposito decreto, emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministeri dell’ambiente e della salute (art. 10, comma 6).

L’articolo 16 del decreto 150/2012, stabilisce che le persone titolari di un’impresa commerciale o le società che commercializzano e vendono prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari sono tenute a trasmettere annualmente, entro il secondo mese successivo alla fine di ciascun anno solare, in via telematica al Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), o su supporto magnetico all’Autorità regionale competente, la scheda informativa sui dati di vendita secondo modalità tecniche che saranno definite dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. La scheda riguarderà soltanto le vendite effettuate all’utilizzatore finale.

La scheda informativa deve riportare:

informazioni relative al dichiarante, quali la ragione sociale o cognome e nome, se trattasi di dichiarante persona fisica, partita IVA o codice fiscale, sede e recapito telefonico o fax o email, nonché la specificazione se titolare dell’autorizzazione o intermediario. Per intermediario si intendono gli esercizi di vendita che forniscono i prodotti fitosanitari;

informazioni relative ai prodotti, quali denominazione, numero di registrazione, quantità espresse in chilogrammi o litri.

A tal fine, il PAN stabilisce che i distributori sono tenuti a compilare un registro nel quale riportare, per ogni prodotto fitosanitario, le quantità vendute ai singoli utilizzatori professionali (A.1.14). Il registro può essere compilato anche con l’ausilio di sistemi informatizzati.

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