Saldi estivi 2023 al via il 6 luglio: novità nel “Codice del consumo”

Modificata la data di inizio dei saldi estivi e novità “Codice del consumo”

SALDI DI FINE STAGIONE ESTIVI
Informiamo che la Giunta Regionale, con DGR 230 del 3 maggio 2023 ha stabilito che, solo per l’anno 2023, i saldi estivi avranno inizio eccezionalmente il giorno giovedì 6 luglio.

In base all’articolo 116, comma 2 della l.r. n. 6/2010 (Testo unico delle leggi in materia di commercio e fiere), non sarà più possibile effettuare le vendite promozionali a partire da martedì 6 giugno 2023 (30 giorni prima dell’inizio dei saldi).

Fino al 5 giugno 2023 i negozi potranno comunque dare pubblicità alle vendite promozionali effettuate, con le modalità ritenute più opportune.

Si ricorda, inoltre, che, ai fini di informazione e tutela dei consumatori, i commercianti hanno l’obbligo di esporre, accanto al prodotto, il prezzo iniziale e la percentuale dello sconto o del ribasso. E’ invece facoltativa l’indicazione del prezzo di vendita conseguente allo sconto o ribasso.

L’operatore commerciale ha l’obbligo di fornire informazioni veritiere in merito agli sconti praticati sia nelle comunicazioni pubblicitarie (che, anche graficamente, non devono essere presentate in modo ingannevole per il consumatore) sia nelle indicazioni dei prezzi nei locali di vendita. Non può inoltre indicare prezzi ulteriori e diversi e deve essere in grado di dimostrare agli organi di controllo la veridicità delle informazioni relative al prodotto.

I prodotti in saldo devono essere separati da quelli eventualmente posti in vendita a prezzo normale (se ciò non è possibile, cartelli o altri mezzi devono fornire al consumatore informazioni inequivocabili e non ingannevoli).

Se il prodotto risulta difettoso, il consumatore può richiedere la sostituzione dell’articolo stesso o il rimborso del prezzo pagato dietro presentazione dello scontrino, che occorre quindi conservare.

SI RICORDA CHE PER TUTTI I CARTELLI RELATIVI ALLE VENDITE STRAORDINARIE EVENTUALMENTE APPOSTI SULLE VETRINE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI DEVE ESSERE ASSOLTA L’IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ PRESSO I COMUNI O I CONCESSIONARI DEGLI STESSI.

CODICE DEL CONSUMO

Come precedentemente indicato nelle newsletter trasmesse, si ricorda che il Decreto Legislativo n. 26 del 7 marzo 2023 è entrato in vigore il 2 aprile 2023 e modifica, integrandolo, il Codice del Consumo (Decreto Legislativo 205/2006) in particolare sui seguenti temi:
1. Annunci di riduzioni dei prezzi in vista dei prossimi SALDI estivi e per le vendite con sconti nei negozi fisici, negli outlet e sull’online.
2. Regolamentazione dell’E-COMMERCE.
3. Rafforzamento delle SANZIONI per pratiche commerciali scorrette e clausole vessatorie a danno dei consumatori.
Le disposizioni che riguardano gli ANNUNCI DI RIDUZIONE DI PREZZO (ex art. 17-bis del decreto legislativo n. 206 del 2005) entreranno in vigore dal 1° LUGLIO 2023.
Si riporta di seguito una sintesi delle disposizioni del nuovo CODICE DEL CONSUMO sulle politiche di sconto e promozionali, black friday, outlet saldi, prezzi, vendite di liquidazione tanto online quanto offline nei punti vendita fisici e negli outlet.
Al momento della pubblicazione di questo articolo, si è ricevuta notizia della prossima emanazione delle faq governative che dovrebbero dare risposta ai quesiti derivanti dalla nuova normativa.
Il testo completo della prima circolare esplicativa preparata da Federazione Moda Italia è visualizzabile al seguente link:
https://www.federazionemodaitalia.it/wp-content/uploads/2023/03/slide-direttiva-omnibus.pdf
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2023 è stato pubblicato il Decreto Legislativo n. 26 del 7marzo 2023 che recepisce la cd «Direttiva Omnibus»– Direttiva (UE) 2019/2161 per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell’Unione Europea relative alla protezione dei consumatori. Il Decreto Legislativo n. 26 del 7 marzo 2023 modifica, integrandolo, il Codice del Consumo (Decreto Legislativo 205/2006) ed è entrato in vigore il 2 aprile 2023.

DIRETTIVA «OMNIBUS» AGGIORNAMENTO DEL CODICE DEL CONSUMO
La DIRETTIVA «OMNIBUS» è un provvedimento della UE (DIRETTIVA UE 2019/2161) che aggiorna il Codice del Consumo (D. Lgs. 206/2005) recepito in Italia con Decreto Legislativo per dare maggiore trasparenza:alle politiche dei prezzi e in particolare degli sconti nella gestione degli e-commerce. Serve alle imprese per dare fiducia ai consumatori. Federazione Moda Italia ha lavorato al fianco di Confcommercio per renderla più vicina alle esigenze delle aziende.
LA DIRETTIVA «OMNIBUS» riguarda: •
• gli annunci di RIDUZIONE DEI PREZZI (sconti);
• le «PRATICHE COMMERCIALI SLEALI»;
• l’adeguamento per E-COMMERCE (Recensioni online – Trasparenza nei risultati di ricerca sulle piattaforme di vendita online);
• il rafforzamento delle SANZIONI soprattutto per grandi aziende e sui comportamenti ingannevoli che possono interessare la tutela di salute, sicurezza e minori;
• le CLAUSOLE VESSATOIRE.

AGGIORNAMENTO DEL CODICE SUL CONSUMO
La Direttiva «Omnibus» risponde anche all’esigenza rimarcata da Federazione Moda Italia – Confcommercio del rispetto del principio “STESSO MERCATO, STESSE REGOLE” in un contesto di vendita online e offline. Il nuovo Codice del Consumo, infatti, introduce per la prima volta definizioni e regolamentazioni su: “mercato online” o «interfaccia online; “servizi digitali” o “contenuto digitale”; “ricerca online”; “recensioni di consumatori o ad apprezzamenti sui media sociali”.

IMPATTO SULLE IMPRESE DELLA DIRETTIVA “OMNIBUS”
1. ADEGUAMENTO GESTIONALI
2. ADEGUAMENTO SCHEDE PRODOTTO, DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE E INFORMATIVA PER E-COMMERCE
3. OPERATIVITA’ IN STORE: CARTELLINI E GESTIONE SCONTI (SUL PREZZO DI PARTENZA ESPOSTO NEGLI ULTIMI 30 GG)
ANNUNCI DI RIDUZIONE DI PREZZO
Il DECRETO LEGISLATIVO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA UE 2019/2161 riguarda in particolare il settore Moda nella parte che regolamenta gli ANNUNCI DI RIDUZIONE DI PREZZO (art. 17 bis), che va ad impattare sulle politiche di sconto, black friday, vendite straordinarie come promozioni, saldi, e liquidazioni ecc… sia nei canali di vendita ONLINE sia OFFLINE, nei punti vendita fisici e negli outlet. Queste disposizioni si applicheranno a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento e quindi dal 1°luglio 2023.
L’obiettivo del nuovo Art. 17-bis del Codice del Consumo è di porre un freno alle spesso incontrollate politiche di sconto, prevedendo che:ogni ANNUNCIO DI RIDUZIONE DEL PREZZO da parte di un venditore deve indicare:
il PREZZO PRECEDENTE cioè il PREZZO PIÙ BASSO applicato alla GENERALITÀ dei Consumatori nei trenta giorni precedenti.
Quando la RIDUZIONE DI PREZZO AUMENTA PROGRESSIVAMENTE (ad es. durante i SALDI): il prezzo precedente è quello che si applica alla prima riduzione di prezzo e per le riduzioni successive, il prezzo precedente è il PREZZO SENZA LA RIDUZIONE ANTERIORE ALLA PRIMA APPLICAZIONE della riduzione di prezzo. Quindi quando gli sconti divengono via via più alti, come accade durante i saldi, il prezzo precedente è quello riferito ai 30 giorni antecedenti l’avvio dei saldi.

PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE
Vengono rafforzate le sanzioni con:il raddoppio delle SANZIONI MASSIME (che passano da 5 milioni a 10 milioni di euro) e l’incremento delle SANZIONI MINIME (che vengono decuplicate da 5.000 a 50.000 euro). Le «Pratiche commerciali scorrette» possono riguardare, ad esempio: ll’omissione di notizie ai consumatori in relazione a prodotti suscettibili di porre in pericolo la loro salute e sicurezza; il coinvolgimento – anche indiretto – di bambini ed adolescenti.
Per le nuove disposizioni legislative riguardanti l’E-commerce, si invita a dare lettura della informativa completa di Federazione Moda Italia al link indicato.

 

 

 

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