Saldi invernali al via venerdì 5 gennaio 2024

Venerdì 5 gennaio 2024 partono i saldi invernali

Il 3 gennaio in Valle d’Aosta si alzerà il sipario sulla stagione dei saldi invernali che dal 5 partiranno in tutte le altre regioni: la data di inizio dei saldi di fine stagione è stata individuata per Lecco e a Lombardia nel primo giorno feriale antecedente l’Epifania (5 gennaio 2024). Saranno 15,8 milioni le famiglie che si dedicheranno allo shopping scontato e ogni persona spenderà circa 137 euro, per un giro di affari di 4,8 miliardi di euro.

Ricordiamo che le vendite di fine stagione sono effettuate dall’operatore commerciale al fine di esitare, durante una certa stagione o entro un breve periodo di tempo, prodotti non alimentari di carattere stagionale o articoli di moda e, in genere, prodotti che se non venduti entro un certo tempo, siano comunque suscettibili di notevole deprezzamento.
Le vendite di fine stagione possono essere effettuate, tenuto conto delle consuetudini locali e delle esigenze del consumatore, soltanto in due periodi dell’anno, della durata massima di sessanta giorni,

Per quanto riguarda le vendite promozionali, si ricorda che sono effettuate dall’operatore commerciale al fine di promuovere la vendita di uno, più o tutti i prodotti della gamma merceologica, applicando sconti o ribassi sul prezzo normale di vendita.
Le vendite promozionali dei prodotti di cui all’articolo 3, comma 1 della Legge Regionale (abbigliamento e relativi accessori, calzature, articoli tessili per la casa), non possono essere effettuate nel periodo dei saldi e nei trenta giorni antecedenti l’inizio degli stessi.
Le vendite promozionali dei prodotti alimentari, dei prodotti per l’igiene della persona e per l’igiene della casa non sono soggette alle limitazioni di cui sopra.

SI RICORDA CHE PER TUTTI I CARTELLI RELATIVI ALLE VENDITE STRAORDINARIE EVENTUALMENTE APPOSTI SULLE VETRINE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI DEVE ESSERE ASSOLTA L’IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ PRESSO I COMUNI O I CONCESSIONARI DEGLI STESSI.

Per il corretto acquisto degli articoli in saldo, Confcommercio ricorda alcuni principi di base:
1. Cambi: la possibilità di cambiare il capo dopo che lo si è acquistato è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme. In questo caso scatta l’obbligo per il negoziante della riparazione o della sostituzione del capo e, nel caso ciò risulti impossibile, la riduzione o la restituzione del prezzo pagato. Il compratore è però tenuto a denunciare il vizio del capo entro due mesi dalla data della scoperta del difetto.
2. Prova dei capi: non c’è obbligo. E’ rimesso alla discrezionalità del negoziante.
3. Pagamenti: le carte di credito devono essere accettate da parte del negoziante qualora sia esposto nel punto vendita l’adesivo che attesta la relativa convenzione.
4. Prodotti in vendita: i capi che vengono proposti in saldo devono avere carattere stagionale o di moda ed essere suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo. Tuttavia nulla vieta di porre in vendita anche capi appartenenti non alla stagione in corso.
5. Indicazione del prezzo: obbligo del negoziante di indicare il prezzo normale di vendita, lo sconto e il prezzo finale.

 

Le dichiarazioni di Federmoda

Per il presidente nazionale di Federazione Moda Italia-Confcommercio, Giulio Felloni, “le stime dell’Ufficio Studi evidenziano una tenuta della propensione al consumo degli italiani, dopo un anno complesso in cui la moda ha contribuito in maniera determinante alla discesa ed al contenimento dell’inflazione”. “Questi saldi – ha osservato Felloni – rappresentano un’eccezionale opportunità per i consumatori che potranno trovare nei negozi di moda un vasto assortimento di prodotti di qualità a prezzi molto convenienti. Il fashion retail si conferma una componente essenziale per il valore e la vitalità di vie, piazze e centri storici e contribuisce alla crescita del Pil e dell’occupazione in Italia”.

Potrebbe piacerti anche

I commenti sono chiusi.