Accordo per il rinnovo del CCNL Terziario Distribuzione e Servizi

Confcommercio-Imprese per l’Italia, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil, hanno sottoscritto venerdì 22 marzo l’accordo per il rinnovo del CCNL del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi: il contratto di riferimento per le imprese del settore e per circa tre milioni di lavoratori. L’accordo, con validità dal 1 aprile 2023 al 31 marzo 2027, prevede un aumento a regime di 240 euro al 4° livello, comprensivi di quanto già riconosciuto con il Protocollo straordinario del dicembre 2022 e in aggiunta una Una Tantum a completamento del periodo di carenza contrattuale, di 350 euro, suddivisa in due tranche di uguale importo a luglio 2024 e luglio 2025.

“L’iter contrattuale si è dovuto confrontare con i profondi impatti economici e sociali dell’emergenza pandemica, dei conflitti geopolitici e del ritorno dell’inflazione. Con spirito di responsabilità, le Parti hanno comunque lavorato per conseguire un risultato che tenesse conto degli indicatori macroeconomici, compatibilmente con la loro sostenibilità da parte delle imprese”: osserva la Vice Presidente confederale Donatella Prampolini, Presidente della Commissione Sindacale di Confcommercio.

Oltre agli aumenti salariali, nel rinnovato testo contrattuale sono stati affrontati temi di primaria importanza: l’aggiornamento e la revisione del sistema di classificazione, la nuova disciplina dei contratti a termine a seguito delle novità legislative intervenute, una risposta al lavoro disagiato con l’innalzamento dell’indennità per le clausole elastiche per il part time, il richiamo alla centralità della formazione per la competitività delle imprese e per l’occupabilità dei lavoratori, l’attenzione ai temi della parità di genere e del contrasto alla violenza sulle donne, l’investimento sulla sanità integrativa.

“Al termine di questo lungo negoziato – conclude Prampolini – siamo certi che il risultato del rinnovo del CCNL contribuirà a rafforzare le relazioni tra le parti e ad assicurare ad imprese e lavoratori condizioni di stabilità per il settore fino a marzo 2027”.

La sintesi del rinnovo:

Viene riconosciuto un aumento a regime pari a 240 euro mensili, al IV livello e riparametrato sugli altri, comprensivi dei 30 euro di AFAC già decorrenti dal mese di aprile 2023, a seguito della sottoscrizione del Protocollo Straordinario del 12 dicembre
2022.
L’aumento contrattuale verrà erogato su più tranches, disposte nelle seguenti modalità:

– 70 euro a decorrere dal mese di aprile 2024;
– 30 euro a decorrere dal mese di marzo 2025;
– 35 euro a decorrere dal mese di novembre 2025;
– 35 euro a decorrere dal mese di novembre 2026;
– 40 euro a decorrere dal mese di febbraio 2027.

Inoltre, viene riconosciuto un importo a titolo di Una Tantum, pari a 350 euro, al IV livello e riparametrato sugli altri, da erogare in due momenti differenti:
– 175 euro a luglio 2024;
– 175 euro a luglio 2025.

Oltre agli aumenti salariali, nel rinnovato testo contrattuale sono stati affrontati temi di primaria importanza: l’aggiornamento e la revisione del sistema di classificazione, la nuova disciplina dei contratti a termine a seguito delle novità legislative intervenute, una risposta al lavoro disagiato con l’innalzamento dell’indennità per le clausole elastiche per il part time, il richiamo alla centralità della formazione per la competitività delle imprese e per l’occupabilità dei lavoratori, l’attenzione ai temi della parità di genere e del contrasto alla violenza sulle donne, l’investimento sulla sanità integrativa.
Classificazione del personale
L’accordo prevede nuovi profili professionali e l’eliminazione di alcuni profili esistenti, compresa l’area dell’ICT.
Per quanto riguarda il settore della distribuzione del farmaco, l’inquadramento e la permanenza al liv. 5 dell’allestitore di commissioni nei magazzini di ingrosso medicinali con l’ausilio di supporti informatici saranno disciplinati entro il 31 dicembre 2025.
Con riferimento alle assunzioni in apprendistato professionalizzante le modifiche alla classificazione introdotte dall’accordo 22 marzo 2024 entrano in vigore dal 1° giugno 2024.

Minimi tabellari
Sono stati definiti gli importi dei minimi tabellari, per livello e per decorrenza e si sono operati degli arrotondamenti.
Si ricorda che gli aumenti corrisposti a titolo diverso di aumenti di merito e scatti di anzianità, possono essere assorbiti in tutto o in parte, nel caso di aumento tabellare, solo se l’assorbimento è stato previsto a livello sindacale o espressamente stabilito all’atto della concessione a titolo di acconto o anticipazione su futuri aumenti contrattuali erogati dal 1° gennaio 2022.

Una tantum
Definita l’una tantum, che sarà erogata in 2 tranche uguali con la retribuzione di luglio 2024 e di luglio 2025, in base al livello di appartenenza.
Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo 22 marzo 2024 l’importo sarà riproporzionato in base al trattamento economico di cui al CCNL 30 luglio 2019, con le stesse decorrenze.
L’importo deve essere ridotto proporzionalmente per i casi di assenze o aspettative non retribuite, part time, sospensioni e/o riduzioni dell’orario di lavoro concordate con accordo sindacale, instaurazioni e cessazioni di rapporti di lavoro durante il periodo suddetto.
L’importo forfettario non è utile ai fini del computo di alcun istituto contrattuale incluso il t.f.r.
Gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri aumenti contrattuali /o miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni dell’una tantum: pertanto tali importi erogati dal 1° gennaio 2022 dovranno essere considerati assorbiti dalla stessa una tantum fino a concorrenza.
Con l’erogazione dell’una tantum e tenuto conto di quanto previsto dall’accordo 12 dicembre 2022, le Parti dichiarano assolta ogni spettanza economica riferita o riferibile all’intero periodo di carenza contrattuale 1° gennaio 2020-31 marzo 2023, a qualsiasi titolo.
L’accordo integrativo ribadisce che l’anticipo mensile e l’una tantum stabiliti dal Protocollo 12 dicembre 2022 non possono essere assorbiti dagli aumenti previsti da aprile 2024 a febbraio 2027 ne dall’una tantum prevista a luglio 2024 e luglio 2025 stabiliti dall’accordo 22 marzo 2024.

Indennità di vacanza contrattuale
Introdotta l’ Indennità di vacanza contrattuale, che sarà erogata in assenza di accordo, dopo 6 mesi dalla scadenza del CCNL oppure dopo 6 mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo se successiva alla scadenza del CCNL.

Bilateralità
La norma contrattuale ha specificato che il contributo da riconoscere all’ente bilaterale territoriale a carico dell’azienda e del lavoratore deve essere erogato per 14 mensilità ed è comprensivo del contributo a sostegno delle attività delle Commissioni Paritetiche Bilaterali.
Conseguentemente, l’azienda che ometta il versamento del suddetto contributo è tenuta a corrispondere al lavoratore l’elemento distinto della retribuzione (e.d.r.) previsto per 14 mensilità. Maternità
La norma ha recepito le recenti modifiche normative dell’art. 34 del d. Lgs. 151/2001 in materia di congedo parentale adeguando le previsioni contrattuali sia in relazione alla durata del congedo che alla misura dell’indennità spettante.
La stessa previsione contrattuale ha introdotto, inoltre, un’ulteriore specifica riferita all’incidenza dei singoli istituti durante la fruizione del congedo parentale. In particolare, ha previsto che i periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi (ROL o ex-festività), mensilità aggiuntive ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all’effettiva presenza in servizio.
Da ultimo è stato ridotto a 5 giorni il termine di preavviso entro cui il lavoratore è tenuto a dare comunicazione al datore di lavoro della richiesta di congedo parentale.

Permessi
Disciplinati i congedi per le donne vittime di violenza di genere.

Assistenza integrativa
È stato stabilito un aumento pari ad euro 3,00 del contributo a carico del datore di lavoro su Fondo EST, a decorrere dal 1° aprile 2025.
È stato stabilito un aumento pari a 40 euro del contributo a carico del datore di lavoro, di cui 20 euro a decorrere dal 1° gennaio 2025 e ulteriori 20 euro a decorrere dal 1° gennaio 2026.
Tutti i suddetti contributi a carico azienda e lavoratore comprendono il contributo per assicurare le funzioni di tutela e esistenza comprese quelle di diffusione e consolidamento dell’assistenza sanitaria di categoria.
Il contributo a carico azienda e lavoratore al Quadrifor è comprensivo del contributo per assicurare le funzioni di tutela e esistenza comprese quelle di diffusione e consolidamento della formazione dei quadri.

Lavoro a termine
Introdotte le causali contrattuali di apponibilità del termine al contratto superiore a 12 mesi e non eccedente i 24 mesi per proroghe o rinnovi di contratti oltre i 12 mesi o per il rinnovo di un contratto indipendentemente dalla durata.
La contrattazione di 2° livello potrà individuare ulteriori causali; concordare percorsi di stabilizzazione; verificare che le opportunità di lavoro nei casi suddetti possano anche essere finalizzate ad incrementare l’orario dei lavoratori part-time; individuare – quale legittima causale – manifestazioni/fiere/eventi rilevanti per il contesto territoriale tali da giustificare assunzioni nei periodi interessati dallo svolgimento di tali eventi, compresi tra i 7 giorni precedenti ed i 7 giorni successivi agli eventi.
Gli accordi territoriali sulla stagionalità che individuano le località a prevalente vocazione turistica, definiscono anche le connesse attività e i relativi periodi.

Lavoro a tempo parziale
Riguardo i contratti part time, è stato stabilito che, ai fini dell’apposizione della clausola elastica nel contratto individuale di lavoro a tempo parziale, a decorrere dal 1° gennaio 2025, l’indennità da riconoscere al lavoratore aumenta da 120 a 155 euro annui non cumulabili, da corrispondere in quote mensili.

Lavoro agile
Le Parti recepiscono il Protocollo 7 dicembre 2021 sul lavoro agile.

Decorrenza
Il CCNL decorre dal 1° aprile 2023 per la parte economica e dal 1° aprile 2024 per la parte normativa e scadrà il 31 marzo 2027.

Scarica le nuove tabelle retributive

 

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