Riduzione del premio Inail di prevenzione, ecco le condizioni

Prevista la riduzione del premio Inail di prevenzione per le aziende, operative da almeno due anni e che abbiano effettuato nel 2016 interventi migliorativi delle condizioni di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro rispetto agli obblighi di legge,

Le aziende possono richiedere all’INAIL, entro il 28 febbraio 2017, la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione, attraverso il modello OT 24 per l’anno 2017

Tale revisione è stata finalizzata ad un inserimento nel modello della documentazione che l’Istituto considera probatoria dell’effettività ed idoneità dell’intervento, da presentare contestualmente alla domanda stessa. Il nuovo modello nella sezione B–Interventi di carattere generale ispirati alla responsabilità sociale, introduce a parità di interventi, punteggi differenziati in base alla dimensione aziendale, privilegiando quelle più piccole. Inoltre, nelle sezioni C- Interventi trasversali ed E- Interventi settoriali del citato modello sono previsti, per taluni interventi, punteggi differenziati per settore.

Sono state richieste ed ottenute alcune misure non previste in precedenza, relative alla prevenzione del rischio stradale.

L’ agevolazione è prevista nelle seguenti misure:
Lavoratori-anno Riduzione
Fino a 10                28%
da 11 a 50              18%
da 51 a 200            10%
Oltre 200                5%

Per poter accedere alla riduzione è necessario aver effettuato interventi in base ai quali viene attribuito un punteggio minimo, pari a cento.

L’agevolazione in esame, rientra tra i “benefici normativi e contributivi” pertanto è necessario che, al momento della concessione del beneficio, i datori di lavoro siano in possesso dei seguenti requisiti:

applicazione integrale della parte economica e normativa degli accordi e dei contratti collettivi nazionali e regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché degli altri obblighi di legge;
inesistenza, a carico del datore di lavoro o del dirigente responsabile, di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi in ordine alla commissione delle violazioni, in materia di tutela delle condizioni di lavoro, di cui all’allegato A del Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 o il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato per ciascun illecito (cd. “cause ostative”);
possesso della regolarità contributiva nei confronti di INAIL e INPS.

E’ richiesto, inoltre, anche il possesso della regolarità in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro. Tale requisito s’intende realizzato qualora siano osservate tutte le disposizioni obbligatorie con riferimento alla situazione presente alla data del 31 dicembre dell’anno precedente quello cui si riferisce la domanda.

L’istanza va presentata esclusivamente con modalità telematica accedendo alla sezione Servizi on line del sito internet dell’Istituto.

L’INAIL, entro 120 giorni, dal ricevimento della domanda comunica all’azienda il provvedimento adottato adeguatamente motivato.

La riduzione eventualmente riconosciuta dall’Istituto opera solo per l’anno nel quale è stata presentata la domanda ed è applicata dall’azienda in sede di regolazione del premio dovuto per il medesimo anno.

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