Fondo per il rilancio commercio al dettaglio

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO A VALERE SUL “FONDO PER IL RILANCIO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE DI COMMERCIO AL DETTAGLIO”

Sul portale del Ministero dello Sviluppo economico è stato pubblicato il decreto direttoriale del 25 marzo 2022, con il quale si stabiliscono i termini di presentazione delle istanze e le modalità di erogazione del contributo a fondo perduto a valere sul Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio, istituito presso il MISE, dall’articolo 2 del decreto-legge 27 gennaio 2022 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.

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L’agevolazione ha la finalità di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di prevedere specifici interventi di sostegno in favore dei soggetti maggiormente danneggiati.

Le istanze potranno essere presentate a decorrere dalle ore 12:00 del 3 maggio 2022 e sino alle ore 12:00 del 24 maggio 2022.

Per fruire dell’agevolazione, le imprese devono presentare un ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni di euro e devono aver subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al trenta per cento rispetto al 2019.

Alla data di presentazione della domanda le medesime imprese devono essere, altresì, in possesso dei seguenti requisiti:

a) avere sede legale od operativa nel territorio dello Stato e risultare regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle imprese per una delle attività di cui ai codici ATECO indicati;

b) non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;

c) non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019, salvo il caso delle microimprese e piccole imprese non soggette a procedure concorsuali per insolvenza e non destinatarie di aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione;

d) non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Agevolazioni concedibili, massimali di aiuto e cumulabilità

L’importo del contributo a fondo perduto è determinato applicando alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2021 e l’ammontare medio mensile dei ricavi riferiti al periodo d’imposta 2019 una delle seguenti percentuali, differenziate per fascia di ricavi relativi al periodo d’imposta 2019:

  • sessanta per cento per le imprese con ricavi non superiori a quattrocentomila euro;
  • cinquanta per cento per le imprese con ricavi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro;
  • quaranta per cento per le imprese con ricavi superiori a un milione di euro e fino a due milioni di euro.

Il contributo è erogato a valere sulla Sezione 3.1 “Aiuti di importo limitato” del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.

Domande di concessione e fruizione dei benefici

Per l’ottenimento del contributo a fondo perduto, le imprese dovranno presentare istanza al MISE, a decorrere dalle ore 12:00 del 3 maggio 2022 e sino alle ore 12:00 del 24 maggio 2022, esclusivamente per via telematica, attraverso la procedura informatica che sarà resa disponibile sul sito istituzionale dello stesso Ministero.

È consentito presentare una sola istanza. L’accesso alla procedura informatica potrà essere effettuata dal rappresentante legale dell’impresa richiedente tramite la Carta nazionale dei servizi (cd. CNS).

Obblighi di trasparenza a carico del soggetto beneficiario

Il contributo a fondo perduto è soggetto alla disciplina in tema di trasparenza delle agevolazioni di cui agli articoli 125 e successivi della Legge del 4 agosto 2017, n. 124 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”.

Per ulteriori dettagli potete rivolgervi direttamente al vostro Commercialista di riferimento

 

 

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