Modello unico di dichiarazione ambientale MUD 2023

MUD 2023: le novità

Sulla Gazzetta Ufficiale 10 marzo 2023, n. 59 è stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 febbraio 2023, che ha approvato il modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2023 (MUD). Il nuovo modello, che sostituisce integralmente quello precedentemente in vigore ed allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 dicembre 2021, dovrà essere utilizzato per le dichiarazioni da presentare entro il giorno 8 luglio 2023.

Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (mud 2023) che dovrà essere utilizzato per le dichiarazioni da presentare nel 2023 è articolato in Comunicazioni che devono essere presentate dai soggetti tenuti all’adempimento:

  • Comunicazione Rifiuti;
  • Comunicazione Veicoli Fuori Uso;
  • Comunicazione Imballaggi, composta dalla Sezione Consorzi e dalla Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio;
  • Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche;
  • Comunicazione Rifiuti Urbani, assimilati e raccolti in convenzione;
  • Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche.

SOGGETTI OBBLIGATI

Rifiuti
• Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti
• Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione
• Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti
• Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi
• Imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (così come previsto dall’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del D.Lgs 152/06).

Sono esclusi dall’obbligo di presentazione del MUD, in base alla Legge n. 221 del 28 dicembre 2015, le imprese agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile, nonché i soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02

Veicoli fuori uso

Soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali.

Imballaggi

• Sezione Consorzi: CONAI o altri soggetti di cui all’articolo 221, comma 3, lettere a) e c) del D.Lgs 152/06.
• Sezione Gestori rifiuti di imballaggio: impianti autorizzati a svolgere operazioni di gestione di rifiuti di imballaggio

RAEE

Soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche

Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione

Soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati.

Produttori di AEE

Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche iscritti al Registro Nazionale e Sistemi Collettivi di Finanziamento

SCADENZA

La scadenza per la presentazione del Mud 2023 è l’8 luglio 2023

DIRITTI

I diritti rimangono immutati: 10 € per l’invio telematico e 15 € per l’invio via PEC. Ricordiamo anche che il Decreto Legge n. 76 del 16 luglio 2020, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, successivamente convertito nella legge 11 settembre 2020, n. 120, prevede che dal 28 febbraio 2021 si possa accedere ai siti web della pubblica amministrazione esclusivamente tramite il Sistema pubblico di identità digitale (Spid), la Carta d’identità elettronica (Cie) o la Carta nazionale dei servizi (Cns), fermo restando l’utilizzo delle credenziali già rilasciate fino alla loro naturale scadenza e, comunque, non oltre il 30 settembre 2021.

Per quanto riguarda il MUD Semplificato e il MUD Comuni il pagamento dei diritti di segreteria potrà avvenire esclusivamente con il circuito Pago Pa.

NOVITA’

Le principali novità introdotte dal nuovo DPCM sono le seguenti:

1. Sezione Rifiuti urbani

1.1 Rifiuti accidentalmente pescati

Ai sensi dell’articolo 4 del regolamento 2022/92/UE a decorrere dal 1° gennaio 2022 gli Stati membri comunicano i dati e le informazioni per i periodi annuali dal 1° gennaio al 31 dicembre. Le comunicazioni sono trasmesse per via elettronica entro 12 mesi dalla fine dell’anno di riferimento per il quale sono state raccolte.

Gli Stati membri comunicano i dati raccolti per l’anno 2021 entro il 30 giugno 2022, per quanto più possibile conformemente all’allegato. A livello nazionale, l’articolo 8, comma 7, del decreto legislativo n. 197/2021 introduce una specifica disposizione circa la necessità di acquisire le informazioni su tali tipologie di rifiuti attraverso il Modello Unico di dichiarazione ambientale. Infatti “I soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, acquisiscono dai gestori degli impianti portuali di raccolta i dati di monitoraggio riguardanti il volume e la quantità dei rifiuti accidentalmente pescati riferiti all’anno solare precedente e li trasmettono annualmente utilizzando il modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70. A tal fine, con il decreto di cui all’articolo 1, comma 3, della citata legge n. 70 del 1994, si provvede alla integrazione del modello unico di dichiarazione ambientale. L’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale trasmette entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione contenente i dati di cui al presente comma al Ministero della transizione ecologica per la successiva comunicazione alla Commissione europea, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 7 della direttiva (Ue) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019”.

Al fine di ottemperare alla trasmissione dei dati obbligatori richiesti dal regolamento 2022/92 nella scheda “Comunicazione rifiuti urbani e raccolti in convenzione” vengono richieste le informazioni attinenti ai rifiuti totali accidentalmente pescati da esprimere in tonnellate e metri cubi.

Le frazioni che contribuiscono ai valori totali sono, ai sensi del regolamento 2022/92/UE, le seguenti:

• Rifiuti in plastica: Reti, Boe, Scatole per il pesce, Cavi/corde, Bottiglie, Imballaggi, Reggette, Schiuma, Taniche, Fusti di olio, Fibra di vetro, Sacchi per fertilizzanti e mangimi, Altri oggetti di grandi dimensioni
• Rifiuti in metallo: Fusti di oli, Fili, Latte per vernici, Filtri dell’olio,
• Rifiuti in gomma: Guanti, Pneumatici e cinghie, Stivali, Altri oggetti
• Altro: Nasse da pesca in legno, Casse di legno, Pallet di legno, Altri oggetti legnosi, Corde, Indumenti e calzature, Altri oggetti in materiali tessili, Vetro, Rifiuti medici, Rifiuti sanitari, Altri oggetti

1.2 Raccolta dei dati sui rifiuti alimentari (“food waste”)

La decisione delegata 2019/1597/UE introduce, ad integrazione della direttiva 2008/98/CE, la metodologia comune e i requisiti minimi di qualità per la misurazione uniforme dei livelli di rifiuti alimentari. Tra i dati da raccogliere sono ricompresi quelli relativi ai rifiuti con codice 200108 (già richiesti tramite la Comunicazione rifiuti urbani) per i quali è necessaria una distinzione tra quantitativi di provenienza domestica e quantitativi di provenienza non domestica (vendita al dettaglio e servizi di ristorazione).

Al fine di consentire l’acquisizione del dato, viene inserito nella scheda “Comunicazione rifiuti urbani e raccolti in convenzione” un campo specifico per i rifiuti urbani da cucina e mensa (CER 200108) provenienti da utenze domestiche

1.3 Istruzioni della scheda RU

Si specifica che i Comuni devono considerare il dato della raccolta dei rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico all’interno del loro dato di raccolta.

1.4 10. 3 SCHEDA CG (Costi di gestione)

La scheda deve tenere conto di quanto previsto anche della Deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF e della Determina ARERA N.2 DRIF/2021. Viene specificato che, nel caso la dichiarazione venga presentata da Consorzi, Comunità Montane, Unione dei comuni, ecc. si dovrà compilare una scheda CG per ogni comune facente parte degli stessi.

La scheda CG viene modificata ed integrata in più punti.

2. Comunicazione RAEE

Al fine di migliorare l’informazione sulla raccolta differenziata, è previsto che nel modulo RT-RAEE il gestore di un impianto di trattamento RAEE, oltre ad indicare se riceve da privati, specifichi se riceve il rifiuto da un distributore.

3. Scheda riciclaggio

Al fine di uniformare quanto indicato dallo specifico regolamento EoW sulla carta con quanto richiesto dal MUD, tra i codici indicati nella scheda RIC, vengono inseriti i codici 150105 e 150106 in corrispondenza della voce 2) e 4) e il codice 150106 nelle voci 1) e 6).

4. Comunicazione imballaggi – Sezione Consorzi

La direttiva 2019/904/UE, sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente (direttiva SUP), introduce specifici obiettivi di raccolta di bottiglie in plastica per liquidi alimentari (articolo 9, punto 1) e parte F dell’allegato). Le disposizioni comunitarie sono state recepite, nell’ordinamento nazionale, con il D.Lgs 8 novembre 2021, n. 196, recante “Attuazione della direttiva 2019/904/Ue sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente (Cd. “direttiva Sup”)”

Al fine di acquisire il dato richiesto dalla normativa, la Comunicazione Imballaggi – Sezione Consorzi, viene integrata nel seguente modo:

• Nella Scheda STIP – tipologie (riquadro della plastica) viene aggiunta una voce specifica per le bottiglie in PET
• Nella scheda CONS viene previsto che, se il codice è 150102, venga indicato se si tratta di bottiglie in PET.

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