Ravvedimento operoso, i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Il ravvedimento operoso e i recenti chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate 
• Artt. 1, 8 e 13, D.Lgs. n. 471/97
• Art. 13, D.Lgs. n. 472/97
• Circolare Agenzia Entrate 12.10.2016, n. 42/E

Recentemente l’Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di interessanti chiarimenti in merito al ravvedimento operoso, alla luce delle novità introdotte dalla Finanziaria 2015 e della revisione del sistema sanzionatorio in vigore dal 2016.
In particolare è stato precisato che:
 la presentazione, entro 90 giorni, di una dichiarazione integrativa, non configura l’ipotesi di infedeltà, con conseguente applicabilità della sola sanzione prevista per la dichiarazione irregolare;
 qualora a seguito della dichiarazione integrativa siano dovuti maggiori acconti per il periodo successivo, non è applicabile la sanzione per insufficiente versamento;
 in caso di regolarizzazione di un tardivo versamento, la riduzione della sanzione è individuata tenendo conto del momento in cui la stessa viene versata.

Con la Finanziaria 2015 il Legislatore ha introdotto alcuni strumenti che consentono di promuovere un rapporto di collaborazione tra il Fisco ed i contribuenti e, contestualmente, ha apportato rilevanti modifiche alla disciplina del ravvedimento operoso.
In particolare, a seguito della riformulazione dell’art. 13, D.Lgs. n. 472/97, in vigore dall’1.1.2015:
 state introdotte nuove ed ulteriori soglie temporali entro le quali poter effettuare la regolarizzazione, con una diversa articolazione della sanzione ridotta, prevedendo quale termine di attivazione del ravvedimento quello di decadenza dell’azione di accertamento;
 la regolarizzazione, limitatamente ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, è possibile anche in presenza di accessi, ispezioni e verifiche ovvero di constatazione della violazione. Continuano a costituire cause ostative al ravvedimento:
– la notifica di un avviso di accertamento / liquidazione o di ogni altro atto avente natura impositiva;
– gli avvisi bonari ex artt. 36-bis e 36-ter, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72 nonché gli avvisi di recupero dei crediti d’imposta / di irrogazione delle sanzioni.

Recentemente l’Agenzia delle Entrate, con la Circolare 12.10.2016, n. 42/E, ha innanzitutto evidenziato l’avvio, nel 2015, dell’utilizzo dello strumento della compliance, attraverso l’invio al contribuente / intermediario di specifiche comunicazioni contenenti informazioni ed elementi (ricavi / compensi, volume d’affari, ecc.) riferiti al contribuente.
Con tali comunicazioni l’Agenzia segnala al contribuente le anomalie riscontrate nelle precedenti dichiarazioni, al fine di evitare il reiterarsi delle stesse e di consentire la regolarizzazione degli errori commessi tramite il ravvedimento operoso, beneficiando della riduzione delle sanzioni.
A proposito del ravvedimento operoso, l’Agenzia, nel fornire alcuni interessanti chiarimenti anche alla luce della revisione del sistema sanzionatorio operata dal D.Lgs. n. 158/2015, ha evidenziato la necessità di distinguere a seconda che la regolarizzazione intervenga entro / oltre 90 giorni dalla presentazione della dichiarazione.

Per approfondire scarica questa scheda realizzata dall’Ufficio Fiscale di Confcommercio Lecco.

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