Apprendistato, le novità per il 2017: le tre tipologie

Sono prorogati per tutto il 2017, gli incentivi all’assunzione di giovani con contratto di apprendistato, nelle tre tipologie previste dalla normativa, la misura è prevista dalla Legge di Bilancio 2017.

L’agevolazione riguarda i giovani nella fascia di età compresa tra i 15 e i 25 anni compiuti, per i quali possono essere attivati contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, i giovani tra i 18 i 29 anni nel caso dell’apprendistato professionalizzate (17 se in possesso della qualifica professionale) e per l’alta formazione e la ricerca, mentre si prescinde dall’età per i lavoratori in caso di assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante di percettori di trattamenti di disoccupazione.

Ricordiamo che, oltre alle agevolazioni contributive, il datore di lavoro ha la possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto a quello spettante in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro ai lavoratori addetti a mansioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al cui conseguimento è finalizzato il contratto. In alternativa può essere stabilita la retribuzione dell’apprendista in misura percentuale e proporzionata all’anzianità di servizio.

Per quanto riguarda invece gli aspetti contributi, in primis il lavoratore versa una aliquota ridotta pari al 5,84%, mentre il datore di lavoro versa all’INPS una contribuzione nella misura del 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, che sale all’11,61% (1,31% per la NASpI e 0,30% destinata alla formazione).

Vi è però una riduzione per i datori di lavoro che occupano alle dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, che infatti versano 1,5% il primo anno e il 3% il secondo anno.

Bisogna però ricordare che per i datori di lavoro (in via sperimentale), che assumono con l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore possono fino al 31 dicembre 2017 potranno godere dei seguenti benefici:

  1. a) essi non devono rispettare quanto prescritto in merito alcontributo di licenziamentodi cui all’art. 2, commi 31 e 32, della legge n. 92/2012;
  2. b) possono versare l’aliquota contributiva al 5% anziché al 10%;
  3. c) possono godere dellosgravio totale dei contributia carico del datore di lavoro di finanziamento dell’ASpI (ora NASpI) e dello 0,30% previsto dall’art. 25 della legge n. 845/1978.

Si esclude, per legge, la possibilità di estendere di un anno i benefici contributivi nel caso di prosecuzione del rapporto oltre la scadenza.

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