Apprendistato professionalizzante: le novità introdotte

Apprendistato professionalizzante – assunzione apprendista con medesime mansioni presso altro datore di lavoro

L’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani tra i 15 e i 29 anni e prevede che il datore di lavoro corrisponda all’apprendista una retribuzione commisurata all’esperienza dell’apprendista ed una formazione necessaria per acquisire le competenze professionali adeguate al ruolo e alle mansioni per cui è stato assunto in un determinato settore.
Viene pertanto previsto che l’apprendista segua un percorso formativo individuale, da svolgersi all’interno o all’esterno dell’azienda. La formazione rappresenta l’elemento che contraddistingue il contratto di apprendistato da altre forme contrattuali lavorative.
Il contratto di apprendistato professionalizzante è una delle 3 tipologie di contratto di apprendistato. Definito anche “apprendistato di 2° livello”, è rivolto ai giovani tra i 18 e i 29 anni. Possono accedere a un contratto di apprendistato professionalizzante anche i giovani di 17 anni che possiedono già una qualifica professionale rilasciata dal sistema di Istruzione e Formazione.
Terminato il periodo di apprendistato professionalizzante, il giovane viene inserito in azienda con assunzione a tempo indeterminato.
L’apprendistato permette vantaggi economici grazie ad un’aliquota contributiva agevolata ed a riduzioni del minimo contrattuale.
Il datore di lavoro può decidere di interrompere l’apprendistato professionalizzante:
– prima della scadenza del contratto solo con giusta causa e rispettando i termini di preavviso contrattuali;
– al termine dell’apprendistato, anche senza motivazione.
L’apprendista può dare le dimissioni volontarie purché anche lui rispetti i termini di preavviso e, in caso di interruzione del contratto lavorativo, ha diritto alla disoccupazione NASpI, anche in caso di dimissioni volontarie per giusta causa.
L’assunzione di apprendisti, che hanno svolto la medesima mansione presso altri datore di lavoro è possibile.
Il Ministero del Lavoro, con l’interpello n. 8 del 2 febbraio 2007, ha chiarito che è possibile assumere un apprendista che ha già svolto precedenti rapporti di lavoro in “mansioni corrispondenti alla stessa qualifica oggetto del contratto formativo”, qualora la loro durata sia stata inferiore alla metà di quella prevista dalla contrattazione collettiva. Tale indicazioni è dettata dalla necessità che il precedente rapporto di lavoro, sotto il profilo dell’acquisizione delle esperienze e delle competenze professionali, non abbia a prevalere sull’instaurando rapporto di apprendistato.

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