Assenza ingiustificata del lavoratore senza green pass

Assenza ingiustificata del lavoratore senza green pass

Il lavoratore (non esente) che è sprovvisto di green pass valido al momento dell’accesso al luogo di lavoro è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021.
La norma prevede che non vi siano conseguenze sul piano disciplinare e vi sia la garanzia della conservazione del rapporto di lavoro.
Il lavoratore per i giorni di assenza ingiustificata perde non solo la retribuzione ma anche tutti gli altri compensi o emolumenti ad essa connessi, come indennità di mansione, premi di produttività e buoni pasto.
Il comma 6 afferma che non sono dovuti per i giorni di assenza la retribuzione o qualsiasi altro emolumento, comunque denominato.
Tutto questo significa che:
• Non prestando alcuna attività lavorativa, il dipendente non può rivendicare la paga per i giorni di assenza;
• Non può percepire, per quelle giornate, le indennità legate alle sue mansioni come, ad esempio, l’indennità di cassa, di rischio o di lavoro disagiato;
• Non potrà percepire una quota del premio di produttività se, ad esempio, tra i criteri applicativi c’è quello della presenza in servizio (ovviamente, relativamente alle giornate di assenza);
• Non potrà percepire i “buoni pasto” per i giorni di assenza.

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