Assunzione disabili, nuovo incentivo nel 2016

Un nuovo incentivo assunzione disabili, le indicazioni operative dell’Inps.
La fruizione del nuovo incentivo per l’assunzione di lavoratori con disabilità è previsto, a partire dal 1° gennaio 2016, dal decreto legislativo 151/2015, che ha apportato significative modifiche alla disciplina di cui alla legge 68/’99.
In particolare le nuove disposizioni, al fine di favorire un maggiore inserimento delle persone con disabilità nel mondo del lavoro, prevedono un’agevolazione di tipo economico a favore dei datori di lavoro che assumono, che varia a seconda della riduzione della capacità lavorativa del soggetto assunto e della tipologia di contratto applicato. La gestione dell’incentivo è affidata all’Inps.
Datori di lavoro beneficiari
Sono ammessi al beneficio tutti i datori di lavoro privati, imprenditori e non, soggetti o meno all’obbligo di assunzione di cui alla legge n. 68/1999.
Lavoratori per cui spetta l’incentivo
1. lavoratori disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra;
2. lavoratori disabili con riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 ed il 79% per cento o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui citate tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra;
3. lavoratori con disabilità intellettiva e psichica con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%.
L’incentivo non è fruibile per altre categorie protette di lavoratori che, seppure aventi diritto al collocamento obbligatorio, non rientrano nelle condizioni sopra elencate.

Rapporti incentivati
Sono interessati dall’agevolazione :
• assunzioni a tempo indeterminato e trasformazioni a tempo indeterminato di un rapporto a termine, anche a tempo parziale, decorrenti dal 1° gennaio 2016:
• assunzioni, anche a tempo determinato, di lavoratori con disabilità intellettiva e psichica con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% e con durata del rapporto non inferiore a dodici mesi;
• assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, con invio in missione sia a tempo determinato che a tempo indeterminato; in tali ipotesi, i benefici economici per assunzione o trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all’utilizzatore; l’agevolazione, inoltre, non spetta durante i periodi in cui il lavoratore non sia oggetto di somministrazione;
• rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della legge 142/2001;
• rapporti di lavoro a domicilio che, ai sensi dell’art. 1 della legge 18 dicembre 1973, n. 877, devono essere qualificati come rapporti di lavoro subordinato in cui la prestazione lavorativa viene svolta presso il domicilio del lavoratore o in un altro locale di cui abbia disponibilità.

Misura e durata beneficio
Come già accennato, la misura dell’agevolazione varia a seconda del grado di disabilità del lavoratore assunto e della tipologia di rapporto di lavoro, come di seguito specificato:
1. per assunzioni a tempo indeterminato di disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra: 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali;
2. per assunzioni di disabili con riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 e il 79% o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra: 35% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali;
3. per assunzioni di disabili con disabilità intellettiva e psichica con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%: 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali.

Anche la durata del beneficio varia in base alle caratteristiche del lavoratore assunto ed alla tipologia di rapporto di lavoro instaurato:
1. per assunzioni a tempo indeterminato di disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o con minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra: trentasei mesi;
2. per assunzioni a tempo indeterminato di disabili con riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 % o con minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra: trentasei mesi;
3. per assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%: sessanta mesi;
4. per assunzioni a tempo determinato di lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%: per tutta la durata del rapporto (purché lo stesso non sia inferiore a 12 mesi).

L’incentivo è riconosciuto nel limite delle risorse predeterminate e l’autorizzazione alla fruizione dello stesso segue l’ordine cronologico di presentazione delle istanze.
Condizioni per fruizione incentivo
L’agevolazione è subordinata:
a) alla regolarità prevista dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006, inerente:
– l’adempimento degli obblighi contributivi;
– l’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
– il rispetto degli altri obblighi di legge;
– il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
b) alle condizioni generali in materia di fruizione degli incentivi stabilita dall’art.31 del decreto legislativo 150/2015;
c) alla realizzazione dell’incremento netto dell’occupazione, rispetto alla media della forza occupata nell’anno precedente l’assunzione o la trasformazione (art. 31, lett.f- d.lgs. 150/2015);
d) alle condizioni generali di compatibilità con il mercato interno (art. 33 e Capo I° Regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione Europea del 17 giugno 2014).
Compatibilità con altri incentivi
Poiché la possibilità di cumulo tra il beneficio ex articolo 13 della legge n. 68/1999 ed altre agevolazioni contributive era già prevista, nel limite nel 100% dei costi salariali (retribuzione lorda e contribuzione dovuta, comprendente gli oneri previdenziali e i contributi assistenziali per ciascun periodo di occupazione), il nuovo incentivo risulta compatibile con le seguenti agevolazioni:
• incentivo all’assunzione di lavoratori con più di 50 anni di età, disoccupati da oltre 12 mesi, e di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi ovvero prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree o impiegate in particolari settori produttivi o professioni (legge 92/2012 art. 4, commi 8-11), nel limite del 100% dei costi salariali;
• esonero contributivo di cui alla legge 208/2015, senza limitazioni in quanto la compatibilità, in questo caso, non è fra due provvedimenti inerenti ad aiuti di Stato;
• bonus occupazionale di cui al Programma “Garanzia Giovani”, nel limite del 100% dei costi
salariali.
Esclusioni
L’incentivo non è cumulabile con altre agevolazioni di natura economica, quali:
a) incentivo per l’assunzione di giovani genitori (decreto Ministro gioventù 19.11.2010);
b) incentivo all’assunzione di beneficiari del trattamento NASpI (legge 92/2012, art. 2).

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