CCNL Pubblici Esercizi, ristorazione collettiva e commerciale, turismo

Novità sottoscritta l'8 febbraio

In data 8 febbraio 2018 tra FIPE (Federazione Italiana Pubblici Esercizi), ANGEM (Associazione Nazionale delle Aziende di Ristorazione Collettiva e Servizi vari), LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI, FEDERLAVORO E SERVIZI CONFCOOPERATIVE, AGCI Servizi, FILCAMS – CGIL, FISASCAT – CISL, UILTUCS – UIL, è stato stipulato l’accordo per il primo CCNL per i dipendenti da aziende dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo. Come sottolineato da FIPE, si tratta di un nuovo CCNL, indipendente ed autonomo rispetto ai precedenti contratti, riservato ai dipendenti delle aziende del fuoricasa italiano. Le Parti hanno convenuto che lo stesso sostituisce il precedente CCNL Turismo 20 febbraio 2010.

Di seguito segnaliamo alcune novità.

INDENNITÀ DI FUNZIONE

A conferma delle disposizioni del CCNL 2010, si ricorda che ai quadri va riconosciuta un’indennità di funzione mensile (assorbibile fino a concorrenza dai trattamenti economici individuali comunque denominati riconosciuti aziendalmente), nelle seguenti misure:

LivelloImporto
QA75,00
QB70,00

 

SCATTI DI ANZIANITA’

A decorrere dal 1° gennaio 2018, la maturazione dei suddetti 6 scatti di anzianità passa da triennale a quadriennale, salvaguardando il solo scatto in corso di maturazione alla data del 31 dicembre 2017, rispetto al quale rimane valida la previgente disciplina e, quindi, lo stesso maturerà ancora in 3 anni. Ciò implica che per i lavoratori:

  • in forza al 31 dicembre 2017, lo scatto in corso di maturazione a tale data manterrà la scadenza triennale e solo a partire dallo scatto successivo troverà applicazione la maturazione quadriennale;
  • assunti dal 1° gennaio 2018 troverà applicazione fin da subito la maturazione quadriennale degli scatti.

Si sottolinea che nell’ipotesi di passaggi a livello superiore intervenuti nel corso del triennio, o quadriennio (con la nuova maturazione), intercorrente tra l’uno o l’altro scatto, gli importi relativi agli scatti precedenti saranno ricalcolati in base al nuovo valore al momento di maturazione del nuovo scatto senza liquidazione di arretrati per il periodo pregresso.

Restano valide le norme di coordinamento contenute nell’Allegato H del CCNL 20 febbraio 2010 (pubblici esercizi e ristorazione collettiva).

QUATTORDICESIMA

Viene confermata la corresponsione con la retribuzione del mese di luglio, a favore di tutto il personale, di una mensilità della retribuzione in atto al 30 giugno di ciascun anno (paga base nazionale, indennità di contingenza, eventuale terzo elemento o quote aggiuntive provinciali, eventuali trattamenti integrativi salariali aziendali comunque denominati). Rimane inalterata anche la modalità di accantonamento della stessa: in caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dei 12 mesi precedenti il 1° luglio, va effettuato il cumulo delle frazioni di mese (la somma così ottenuta determinerà il riconoscimento di un rateo mensile per ogni 30 giorni di calendario, nonché per l’eventuale frazione residua pari o superiore a 15 giorni).

Secondo l’accordo, nel calcolo della quattordicesima mensilità non va più considerato l’importo degli scatti di anzianità maturati.

TFR

In relazione al trattamento di fine rapporto, le Parti hanno convenuto, con riferimento al periodo 1° gennaio 2018 – 31 ottobre 2021, che gli importi degli scatti di anzianità non concorreranno alla determinazione della quota annua della retribuzione utile al calcolo di tale istituto.

Ciò implica, si ritiene, rispetto al periodo in esame, che ai fini della determinazione della retribuzione utile per il calcolo del TFR:

  1. a) la retribuzione mensile (la cui liquidazione è comprensiva degli scatti) va considerata al netto degli scatti;
  2. b) la 13esima (la cui liquidazione è comprensiva degli scatti) va considerata al netto degli scatti;
  3. c) la 14esima (la cui liquidazione è già depurata degli scatti) va considerata al netto degli scatti;
  4. d) qualsiasi voce retributiva, quantificata sulla base della retribuzione ordinaria, valida ai fini del TFR (festività del 4 novembre e, in generale, tutte le festività non godute, nonché ulteriori eventuali voci), la cui liquidazione è comprensiva degli scatti, va considerata al netto degli stessi.

TRATTENUTA PASTO

I titolari degli esercizi pubblici della ristorazione provvedono alla somministrazione, nei giorni in cui l’azienda è aperta, di due pasti giornalieri ai propri dipendenti.

L’accordo prevede un incremento del prezzo del vitto (da trattenere in busta paga al lavoratore) in atto nelle varie province o nelle aziende nelle seguenti misure:

  • euro 0,20 a pasto a partire dal 1° gennaio 2018;
  • euro 0,20 a pasto a partire dal 1° gennaio 2019;
  • euro 0,20 a pasto a partire dal 1° gennaio 2020;
  • euro 0,20 a pasto a partire dal 1° gennaio 2021.

Il lavoratore che non voglia usufruire del servizio vitto per l’anno successivo deve comunicarlo al datore per iscritto entro il mese di dicembre dell’anno che precede; solo per l’anno 2018 la suddetta richiesta va effettuata entro il 31 marzo 2018.

In tale eventualità non si procederà alla trattenuta del pasto.

ORARIO MULTIPERIODALE

L’accordo introduce una nuova disciplina delle flessibilità dell’orario di lavoro con una distribuzione multiperiodale, per fronteggiare le variazioni dell’intensità lavorativa dell’azienda, fermo restando il rispetto del riposo giornaliero e settimanale.

ROL

A riguardo, l’accordo stabilisce per i lavoratori neoassunti dal 1° gennaio 2018 un diverso trattamento per la maturazione dei permessi: per i primi 2 anni spettano le 32 ore retribuite per le festività soppresse, per il 3° e 4° anno vanno riconosciute ulteriori 36 ore o 38 ore di ROL e, decorsi 4 anni dall’assunzione, compete il 100% dei permessi contrattualmente previsti per la generalità dei dipendenti dei rispettivi comparti (104 o 108 ore).

Tale previsione trova applicazione anche rispetto ai contratti a tempo determinato, ad esclusione di quelli in aziende di stagione e nelle ipotesi di intensificazione.

Livellopaga basecontingenzatotale
Qa 1.583,15 542,70 2.125,85
Qb 1.429,61 537,59 1.967,20
1 1.295,17 536,71 1.831,88
21.141,65531,591.673,24
3 1.049,09 528,26 1.577,35
4 962,75 524,94 1.487,69
5 872,02 522,37 1.394,39
6s 819,65 520,64 1.340,29
6 800,60 520,51 1.321,11
7 718,71 518,45 1.237,16

Le  nuove  retribuzioni  in  vigore  dal  1°  gennaio 2018  per  i  settori Pubblici  Esercizi e Stabilimenti Balneari (aziende minori III – IV categoria)

Livellopaga baseriduzionepaga base ridottacontingenzatotale
Qa 1.583,15 5,68 1.577,47 542,19 2.119,66
Qb 1.429,61 5,16 1.424,45 537,12 1.961,57
1 1.295,17 5,16 1.290,01 536,24 1.826,25
2 1.141,65 4,39 1.137,26 531,20 1.668,46
3 1.049,09 3,87 1.045,22 527,91 1.573,13
4 962,75 3,36 959,39 524,64 1.484,03
5 872,02 3,10 868,92 522,09 1.391,01
6s 819,65 2,84 816,81 520,38 1.337,19
6 800,60 2,84 797,76 520,25 1.318,01
7 718,71 2,58 716,13 518,22 1.234,35

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