Congedo straordinario e permessi legge 104/1992

Congedo straordinario e permessi Legge n. 104/1992 fruibili da più lavoratori

Fornite le indicazioni relative alla gestione sia del congedo straordinario (D.Lgs. n. 151/2001), che dei permessi (Legge n. 104/1992), in favore di più richiedenti per assistere, nello stesso periodo, il medesimo soggetto con disabilità in situazione di gravità.
L’Inps ha precisato che fermo restando che il congedo straordinario non può essere riconosciuto a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona con disabilità grave, è invece possibile autorizzare sia la fruizione del predetto congedo che la fruizione dei permessi di cui all’articolo 33 della legge n. 104/1992 a più lavoratori per l’assistenza allo stesso soggetto con disabilità grave, alternativamente e purché non negli stessi giorni.
La precisazione dell’Inps deriva dalla modifica disposta dal D.Lgs. n. 105/2022, il quale è intervenuto sull’articolo 33 della Legge n. 104/1992, eliminando il principio del c.d. referente unico all’assistenza con riferimento alla fruizione dei permessi disciplinati dal comma 3 del citato articolo 33.
Conseguentemente, può essere accolta una domanda di congedo straordinario relativa a periodi per i quali risultino già rilasciate autorizzazioni per la fruizione di tre giorni di permesso mensili di cui all’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992, o del prolungamento del congedo parentale (art. 33, D.Lgs. n. 151/2001) o delle ore di permesso alternative al prolungamento (art. 33, comma 2, Legge n. 104/1992 e art. 42, comma 1, D.Lgs. n. 151/2001) per assistere la stessa persona disabile in situazione di gravità.
Allo stesso modo, per i mesi in cui risultino già autorizzati periodi di congedo straordinario, potranno essere autorizzate domande per fruire di tre giorni di permesso mensile/prolungamento del congedo parentale oppure di ore di permesso alternative al prolungamento del congedo parentale presentate da altri referenti, per assistere la stessa persona disabile in situazione di gravità.
I suddetti benefici non posso essere fruiti nelle medesime giornate, trattandosi di istituti rispondenti alle medesime finalità di assistenza al disabile in situazione di gravità, e devono, quindi, intendersi alternativi.

(rif: Inps, messaggio n. 4143 del 22 novembre 2023 – D.Lgs. n. 151/2001, articolo 42, comma 5 – Legge n. 104/1992, articolo 33)

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