Detassazione dei premi di produttività al 5%

DETASSAZIONE DEI PREMI DI PRODUTTIVITA’ AL 5%
Firmato in Confcommercio Lecco un nuovo accordo territoriale che permette l’applicazione dell’imposta sostitutiva agevolata per i premi di risultato

Sottoscritto in Confcommercio Imprese per l’Italia Lecco un nuovo accordo territoriale, che permette l’applicabilità di un’imposta sostitutiva agevolata (il 5% per il 2023), applicabile ai premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione. La misura è prevista ad esclusivo riferimento dei datori di lavoro, anche non imprenditori, del settore privato.
L’agevolazione è applicabile ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell’anno precedente a quello di percezione delle somme agevolate, a 80.000 euro. Le somme e i valori per i quali può applicarsi l’imposta sostitutiva devono essere erogati in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali.


Confcommercio Imprese per l’Italia Lecco, Filcams CGIL Lecco, Fisascat CISL Monza Brianza Lecco e UilTuCS Lecco hanno raggiunto un accordo quadro territoriale sulla detassazione dei premi di produttività, della partecipazione agli utili e per i servizi di welfare.
L’accordo si riferisce all’applicazione della tassazione agevolata delle somme erogate ai sensi della Legge di Stabilità 2017, che consente di detassare le somme di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili, individua gli indicatori di misurazione richiesti dalla legge per l’applicazione della c.d. detassazione dei premi di produttività (imposta sostitutiva dell’IRPEF ed addizionali regionali e comunali nella misura del 10%.
A tal merito si ricorda che la legge di Bilancio 2023 (l. 197/2022), all’articolo 1, comma 63 riduce del 50% l’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività erogati nell’anno 2023, portando così al 5% la già ridotta imposizione prevista, fino all’importo di 3mila euro, sui premi di risultato di ammontare variabile.

Campo di applicazione
L’accordo quadro territoriale è applicabile esclusivamente ai datori di lavoro che erogano premi di risultato, ovvero erogano somme per partecipazione agli utili, oggetto di c.d. “detassazione” secondo quanto previsto dalla Legge.
I datori di lavoro devono essere associati/aderenti al sistema di rappresentanza di Confcommercio Lecco, applicare e rispettare integralmente i seguenti CCNL sia per la parte c.d. economica e normativa sia per la parte c.d. obbligatoria:
• il vigente CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi sottoscritto da Confcommercio e Filcams – CGIL, Fisascat – CISL e Uiltucs il 30 luglio 2019;
• il vigente CCNL per i dipendenti da aziende del Settore Turismo sottoscritto da Confcommercio – Federalberghi – Faita e Filcams – CGIL, Fisascat – CISL e Uiltucs (18 gennaio 2014);
• l’accordo sottoscritto in data 5 ottobre 2016 tra Federalberghi, Faita e Filcams – CGIL, Fisascat – CISL e Uiltucs, che si intende qui integralmente riportato per le parti firmatarie anche per le aziende ed i dipendenti di Lecco e della sua provincia;
• il vigente CCNL per i dipendenti da aziende dei settori Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo (FIPE – ANGEM – LEGACOOP -CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI – AGCI SERVIZI) (8 febbraio 2018);

Per le aziende con più di 30 dipendenti dove siano costituite RSA/RSU, viene previsto un confronto a livello aziendale presso la sede di Confcommercio Lecco con l’assistenza delle Organizzazioni firmatarie dell’accordo, al fine di individuare congiuntamente i criteri utili alla definizione del premio di risultato o dei piani di welfare alternativi, in coerenza con le previsioni del CCNL.

Adesione all’accordo quadro territoriale
I datori di lavoro che intendono aderire all’accordo quadro territoriale dovranno effettuare, prima dell’inizio del periodo congruo preso a riferimento, una apposita dichiarazione utilizzando il modello allegato all’accordo, da compilare e trasmettere esclusivamente tramite PEC all’indirizzo detassazione.lecco@confcommerciopec.it,.
La predetta dichiarazione sarà trasmessa dai datori di lavoro, anche tramite mail, ai lavoratori interessati.
Indicatori e indici di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione
L’accordo prevede che possono essere utilizzati dai datori di lavoro uno o più degli indicatori individuati dal Decreto interministeriale del 25 marzo 2016, di seguito riportati:

INDICATORI
1. Volume della produzione/n. dipendenti
2. Fatturato o VA di bilancio/n. dipendenti
3. MOL/VA
4. EBIT di bilancio
5. Indici di soddisfazione del cliente
6. Diminuzione numero riparazioni, rilavorazioni
7. Riduzione degli scarti di lavorazione
8. % di rispetto dei tempi di consegna
9. Rispetto previsioni di avanzamento lavori
10. Modifiche organizzazione del lavoro 11. Lavoro agile (smart working)
12. Modifiche ai regimi di orario
13. Rapporto costi effettivi/costi previsti
14. Riduzione assenteismo
15. Numero brevetti depositati
16. Riduzione tempi sviluppo nuovi prodotti
17. Riduzione dei consumi energetici
18. Riduzione numero infortuni
19. Riduzione tempi di attraversamento interni lavorazione
20. Riduzione tempi di commessa
21. Differenze inventariali

L’utilizzo dei suddetti indicatori deve determinare un effettivo, verificabile e dimostrabile incremento di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione,riferito ad uno o più degli stessi indicatori sopra elencati.
Al termine del periodo congruo preso a riferimento (minimo di quattro mesi) i datori di lavoro daranno comunicazione scritta ai lavoratori dei risultati raggiunti.
Analoga comunicazione dovrà essere inviata esclusivamente tramite PEC (detassazione.lecco@confcommerciopec.it,) a Confcommercio Lecco.
Secondo quanto richiesto dalla legge il raggiungimento degli indici di incremento deve essere verificabile attraverso idonea documentazione di confronto quale ad esempio: bilanci depositati, report interni, dati rilevabili dal libro Unico del lavoro- LUL, denunce infortunio ecc.

Partecipazioni agli utili
Possono essere oggetto di detassazione anche gli utili di impresa erogati ai sensi dell’art. 2102 cod. civ.

Coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro
La legge prevede una riduzione contributiva a favore delle aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro, a tale riguardo l’accordo ha definito i casi nei quali è riscontrabile tale situazione.

Opzione welfare
l datori di lavoro, con la comunicazione di adesione all’accordo quadro territoriale, indicheranno la previsione della possibilità per il lavoratore di scegliere se fruire in tutto o in parte di servizi di welfare in sostituzione dell’erogazione dei premi oggetto dell’accordo, indicando i servizi di welfare fruibili.

Monitoraggio
Le parti firmatarie dell’accordo effettueranno quadrimestralmente un monitoraggio sulle comunicazioni ricevute, incontrandosi al fine di monitorare e valutare congiuntamente l’andamento e gli effetti dell’attuazione dell’accordo quadro territoriale.

Deposito
Confcommercio Lecco il 20 aprile 2023 ha depositato presso l’Ispettorato Nazionale del Lavoro l’Accordo Quadro Territoriale con le modalità telematiche previste dall’articolo 5 del Decreto Interministeriale del 25 marzo 2016.
I datori di lavoro, prima dell’erogazione delle somme detassabili, dovranno registrarsi, compilare e trasmettere telematicamente il Modulo di deposito allegato alla nota del Ministero del Lavoro, del 22 luglio 2016, n.4274, contenente la dichiarazione di conformità.
Tale operazione andrà effettuata sul sito internet:
https://www.cliclavoro.gov.it/Aziende/Adempimenti/Pagine/Detassazione-Deposito-contratti.aspx.
ll codice modulo da inserire è: 20230420101637686.

Validità
L’Accordo quadro Territoriale, scadrà il 31 dicembre 2027.
Esso si intenderà rinnovato di anno in anno se non disdettato almeno tre mesi prima della fine dell’anno.

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