Detassazione premi di risultato 2016, ecco i termini

Detassazione premi risultato 2016: diventa operativa con la pubblicazione del decreto interministeriale del 25 marzo 2016, che disciplina l’erogazione dei premi di risultato e la partecipazione agli utili di impresa con tassazione agevolata.

Datori di lavoro interessati

Le disposizioni in esame trovano applicazione per i datori di lavoro del settore privato.

Le nuove misure fiscali agevolate sono riservate ai lavoratori dipendenti del settore privato, titolari di contratto di lavoro subordinato, indipendentemente se a tempo determinato o indeterminato, i quali abbiano percepito nell’anno precedente a quello di riferimento, redditi di lavoro dipendente di ammontare non superiore a 50.000 euro lordi.
Poiché la disposizione fa espresso riferimento ai “titolari di reddito di lavoro dipendente”, l’agevolazione è esclusa per i titolari di redditi di lavoro assimilato a quello di lavoro dipendente come, ad esempio, i collaboratori coordinati e continuativi.

Tipologia e misura detassazione
Trova applicazione nel settore privato , alle erogazioni da lavoro effettuate nel periodo di imposta 2016 e in quelli successivi per un importo non superiore a 50 mila euro annui, una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite di importo complessivo di 2.000 euro lordi, che sale ad euro 2500 per le imprese che prevedono precise forme di coinvolgimento dei lavoratori nell’organizzazione aziendale del lavoro, mediante la costituzione di gruppi di lavoro con precise funzioni, così da perseguire miglioramenti ed innovazioni nelle varie aree produttive, secondo i chiarimenti che perverranno dalle competenti istituzioni.
Emolumenti retributivi destinatari detassazione

Sono i seguenti:
a) ai premi di risultato di ammontare variabile , la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti dai contratti collettivi aziendali o territoriali, che possono consistere nell’aumento della produzione o in risparmi dei fattori produttivi ovvero nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, anche attraverso la riorganizzazione dell’orario di lavoro non straordinario o il ricorso al lavoro agile (ved. il DdL sul ‘lavoro agile’), quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, rispetto ad un periodo congruo definito dall’accordo, il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati.
b) alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili netti dell’impresa risultanti dal bilancio regolarmente approvato e pubblicato, cui si applica l’articolo 95, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986., in cui si dispone: ”Le partecipazioni agli utili spettanti ai lavoratori dipendenti, e agli associati in partecipazione sono computate in diminuzione del reddito dell’esercizio di competenza, indipendentemente dalla imputazione al conto economico.”;
c) ai fini della determinazione dei premi di produttività, e’computato il periodo obbligatorio di congedo di maternità.
I contratti collettivi da sottoscrivere

Le somme e i valori di cui al decreto interministeriale in esame devono essere erogati in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che recita:” per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ed i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria”.

I predetti contratti collettivi inoltre:
a) legano la corresponsione di premi di risultato di ammontare variabile nonché i criteri di individuazione delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa;
b) gli strumenti e le modalità attraverso cui le aziende realizzano il coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro;
c) le ulteriori modalità attuative delle previsioni contenute nei commi da 182 a 191

4) Coinvolgimento paritetico dei lavoratori
E’ previsto che l’incremento dell’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al10%, sale da un importo lordo di euro 2000 a quello di euro 2500 qualora i contratti collettivi di cui al n.3), prevedano strumenti e modalità di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro da realizzarsi attraverso un piano che stabilisca, a titolo esemplificativo, la costituzione di gruppi di lavoro nei quali operano responsabili aziendali e lavoratori finalizzati al miglioramento o all’innovazione di aree produttive o sistemi di produzione e che prevedono strutture permanenti di consultazione e monitoraggio degli obiettivi da perseguire e delle risorse necessarie nonché la predisposizione di rapporti periodici che illustrino le attività svolte e i risultati raggiunti., fermo restando che non costituiscono strumenti e modalità utili ai fini di cui all’incremento ad euro 2500 i gruppi di lavoro di semplice consultazione, addestramento o formazione.

5) Deposito e monitoraggio dei contratti.
Il comma 5 del decreto interministeriale in esame ,richiamando l’art.14 del decreto leg.vo n.151/15, secondo cui: ”I benefici contributivi o fiscali e le altre agevolazioni connesse con la stipula di contratti collettivi aziendali o territoriali sono riconosciuti a condizione che tali contratti siano depositati in via telematica presso la Direzione territoriale del lavoro competente, che li mette a disposizione, con le medesime modalità, delle altre amministrazioni ed enti pubblici interessati”. dispone che ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10%, il deposito dei contratti collettivi è effettuato entro 30 giorni dalla sottoscrizione degli stessi, unitamente alla dichiarazione di conformità del contratto alle disposizioni del presente decreto, redatta in conformità al modello di cui all’allegato n. 1., fermo restando che il modello di dichiarazione è reso disponibile sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – http://www.lavoro.gov.ite aggiornato con decreto direttoriale.

Incentivi al welfare aziendale

L’art.6 del decreto interministeriale consente l’erogazione da parte del datore di lavoro di beni, prestazioni, opere e servizi di cui ai commi 2 e 3 dell’ articolo 51 t.u.917/1986, mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale ,precisando che tali documenti:

– debbono essere nominativi;
– non possono essere utilizzati da persone diverse dall’avente diritto;
– non possono essere monetizzati o ceduti a terzi;
– devono dare diritto ad una sola prestazione, servizio o bene.

In materia si fa riferimento a beni e servizi che vanno a comporre il c.d. “welfare aziendale”, in particolare alla lettere f), f-bis), f-ter), introdotte e/o modificate dalla legge di stabilità del 2016

f) l’utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell’articolo 12 del Tuir per le finalità di cui al comma 1 dell’articolo 100 dello stesso Tuir, vale a dire per finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto;

f-bis) le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell’articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età’ prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari;

f-ter) le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell’articolo 12;

Peraltro, qualora il lavoratore opti per la fruizione di servizi o beni di cui ai commi 2 e 3 del richiamato articolo 51 in luogo del premio di rendimento, il valore di detti beni e servizi continua a fruire dell’esclusione dal reddito disposta da detto articolo 51 e non è soggetta all’imposta sostitutiva del dieci per cento.

Efficacia disposizione decreto

Le disposizioni del decreto si applicano alle erogazioni effettuate nel periodo di imposta 2016 e in quelli successivi.
Nell’eventualità in cui tali erogazioni si riferiscano a premi di risultato e partecipazione agli utili relativi al 2015, l’applicazione del regime di favore è comunque subordinata al rispetto di tutte le condizioni stabilite dalla legge n. 208 del 2015 e dal decreto interministeriale. Nei casi di cui al presente comma, il deposito dei contratti, qualora non ancora effettuato, deve avvenire entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, unitamente all’autodichiarazione di conformità del contratto alle disposizioni del presente decreto.

Attenzione:
Con una Nota pubblicata il 14 giugno 2016, sul Portale Clic Lavoro è stato posticipato al 15 luglio prossimo il termine, originariamente fissato al 15 giugno 2016, per effettuare il deposito, tramite procedura telematica, dei contratti di secondo livello, stipulati prima del 16 maggio 2016 (data di vigenza del DM 25 marzo 2016) e a tale data non ancora depositati, in forza dei quali sono erogati, nel corrente anno, premi riferiti al 2015 potenzialmente detassabili.
Per i contratti stipulati dal 16 maggio 2016, invece, rimane confermato, ai fini del relativo deposito, il termine di 30 giorni dalla loro sottoscrizione.

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