Entro il 31 gennaio l’invio del prospetto disabili e della comunicazione sul lavoro somministrato

Entro il 31 gennaio l’invio del prospetto informativo disabili e della comunicazione annuale sull’utilizzo del lavoro somministrato

Il Ministero del Lavoro sul portale cliclavoro ricorda che entro il 31 gennaio deve essere inviato in via telematica il prospetto informativo disabili, secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale del 2 novembre 2010.
Il prospetto informativo disabili (art. 9, comma 6, Legge n. 68/99) è una dichiarazione che i datori di lavoro con 15 o più dipendenti devono presentare alle Province/Città Metropolitana competente, indicando la situazione occupazionale, riferita al 31 dicembre dell’anno precedente, rispetto agli obblighi di assunzione di personale disabile e/o appartenente alle categorie protette.
Il prospetto non deve essere inviato tutti gli anni ma solo qualora, rispetto all’ultimo invio, vi siano stati cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva.
La sanzione amministrativa in caso di ritardato/mancato invio del prospetto informativo disabili, di cui all’articolo 15, comma 1, della Legge n. 68/99, è pari a 702,43 euro, maggiorata di 34,02 euro per ogni giorno di ulteriore ritardo.

 

Si ricorda l’obbligo a carico di tutte le aziende, indipendentemente dal numero dei dipendenti occupati, di comunicare alle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori (RSA/RSU se esistenti, altrimenti alle OO.SS. dei lavoratori territoriali di categoria) una serie di informazioni relative all’utilizzo dei lavoratori somministrati.

Il termine per l’invio della comunicazione è il 31 gennaio 2023 per le imprese che applicano il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi e le informazioni contenute sono riferite ai dodici mesi precedenti (1.1.2022 – 31.12.2022).
Per le aziende che applicano i CCNL del Turismo il termine è il 20 febbraio (Alberghi, Pubblici esercizi, Ristorazione collettiva e commerciale e Turismo, Agenzie di Viaggi).
La comunicazione deve essere inviata solo dai datori di lavoro che abbiano utilizzato lavoratori somministrati nell’anno 2022.
La comunicazione, in assenza di RSA/RSU, deve essere inviata alle OO.SS. territoriali di categoria dei lavoratori, ai seguenti indirizzi:

LOMBARDIA LECCO
FILCAMS CGIL regionalelombardia@filcams.cgil.it
filcamslecco@cgil.lombardia.it
filcams.lombardia@pecgil.it
filcams.lecco@pecgil.it
FISASACAT CISL fisascat.lombardia@cisl.it
fisascat.brianza.lecco@cisl.it
pec@fisascatcisllombardia.telecompost.it
cisl.monzalecco@pec.it
UILTUCS milano@uiltucs.eu lecco@uiltucs.eu
mail@pec.uiltucslombardia.it
lecco@pec.uiltucslombardia.it

Si ricorda che, in caso di mancata comunicazione, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria variabile da euro 250 a euro 1.250.
rif: D.Lgs. n. 81/2015, articolo 36

 

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