Flessibilità orario di lavoro nel CCNL Terziario

Flessibilità orario di lavoro: ecco come viene regolata nel CCNL

La gestione dell’orario di lavoro ha una previsione specifica nel CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi ed anche l’ultimo rinnovo contrattuale ha previsto delle modifiche alla disciplina.

La novità più eclatante, dell’ultimo rinnovo, consiste nella estensione dell’orario di lavoro, nei periodi dell’anno in cui l’attività è più intensa, da 40 a 44 ore senza l’automatico scatto della maggiorazione prevista per il lavoro straordinario, fino a un massimo di sedici settimane, con il conseguente recupero nei dodici mesi successivi in periodi di minor lavoro.

In ogni caso per quanto riguarda la durata normale dell’orario di lavoro effettivo, riposi e orario medio per specifiche tipologie nulla è cambiato rispetto alla precedente formulazione contrattuale.

L’orario settimanale rimane fissato in 40 ore settimanali ad eccezione di specifici settori appositamente considerati.

Ovvero:

  • per i dipendenti da gestori di impianti di distribuzione di carburanti, l’orario di lavoro è fissato in 45 ore settimanali;
  • per i dipendenti da gestori di impianti di distribuzione di carburante esclusivamente autostradali, l’orario di lavoro è fissato in 40 ore settimanali, con assorbimento di 24 ore di permesso retribuito (ROL);
  • per i dipendenti da aziende distributrici di carburante metano compresso per autotrazione l’orario di lavoro è fissato in 42 ore settimanali;
  • per i lavoratori discontinui o di semplice attesa o custodia (per l’elenco delle mansioni cfr. art. 135 del CCNL) l’orario di lavoro è fissato in 45 ore settimanali.

La durata massima dell’orario di lavoro settimanale è pari a 48 ore settimanali, calcolate come media in un periodo di 6 mesi, che la contrattazione collettiva territoriale o aziendale, a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti l’organizzazione del lavoro può ampliare a 12 mesi.

Per quanto riguarda il riposo giornaliero, in deroga alla previsione di legge che indica in 11 ore consecutive il riposo giornaliero tra una prestazione e l’altra, il CCNL indica le casistiche nelle quali tale periodo può essere fruito in modo frazionato in caso di: cambio turno / fascia, interventi di ripristino della funzionalità di macchinari, impianti o attrezzature, manutenzione svolta presso terzi, attività straordinarie finalizzate alla sicurezza, allestimenti in fase di avvio di nuove attività, allestimento o riallestimenti straordinari, aziende che abbiano un intervallo tra la chiusura e l’apertura del giorno successivo inferiore alle 11 ore e inventari, bilanci ed adempimenti fiscali ed amministrativi straordinari.

Sono inoltre previste tre diverse articolazioni di orario settimanale da adottarsi a seconda delle particolari esigenze del settore commercio e terziario:

  • 40 ore realizzate attraverso la concessione di una mezza giornata di riposo in coincidenza con la chiusura settimanale dell’esercizio commerciale ed un’ulteriore mezza giornata a turno settimanale;
  • 39 ore settimanali realizzate attraverso l’assorbimento di 36 ore dei permessi retribuiti;
  • 38 ore attraverso l’assorbimento di 72 ore di permessi retribuiti.

Viene eliminata la possibilità di distribuzione dell’orario settimanale in 40 ore con utilizzo di flessibilità prevista all’articolo 125, oggi riformulato, che incideva sul monte ore permessi incrementandolo di otto ore.

L’articolazione dell’orario così stabilito potrà essere variato tenendo conto sia delle esigenze aziendali, sia delle istanze dei lavoratori, ma solo previa comunicazione da parte del datore di lavoro da effettuarsi almeno 30 giorni prima della sua applicazione, anziché entro il 30 novembre di ciascun anno come previsto nella precedente stesura; la comunicazione dovrà essere trasmessa ai lavoratori e all’ente bilaterale territoriale della provincia di competenza, ovvero all’ente bilaterale nazionale per le aziende multilocalizzate.

Risulta evidente quindi che la variazione dell’orario di lavoro non avrà più vigore dall’anno successivo ma, di norma, seguirà una validità annuale, salvo una diversa comunicazione del datore di lavoro da effettuarsi sempre nel rispetto dei 30 giorni ante attuazione.

Flessibilità orario (artt. 125-126-127 riformulati)
La regolamentazione della flessibilità ha trovato, nel rinnovato accordo, una disposizione più organica all’interno del contratto essendo stata concentrata in tre articoli consecutivi.
E’ stabilito che in caso di intensità lavorativa l’azienda può richiedere ai propri lavoratori un diverso regime di orario anche con superamento dell’orario di lavoro contrattuale sino al limite di 44 ore settimanali per un massimo di 16 settimane.
Per recuperare tale eccedenza rispetto alle ore settimanali contrattuali, nei periodi di minor lavoro dell’anno i lavoratori potranno effettuare il recupero delle ore svolte in eccesso.
L’anno da considerare entro cui effettuare il recupero delle ore è da intendersi il periodo di dodici mesi seguente la data di avvio del programma di flessibilità.
Per mettere in atto un diverso regime d’orario con richiesta di superamento dell’orario contrattuale il datore di lavoro ha obbligo di preavvisare i lavoratori almeno quindici giorni prima della sua attuazione trasmettendo agli stessi il programma di flessibilità.
La retribuzione del lavoratore sarà dunque sempre riferita al normale orario di lavoro sia per i periodi di superamento sino a 44 ore, sia nei periodi di riduzione per recupero delle ore svolte in eccedenza, mentre nel caso di ricorso a regimi di orario plurisettimanali sarà corrisposta la maggiorazione per lavoro straordinario con decorrenza dalla prima ora successiva all’orario definito.
Qualora al termine del programma di flessibilità non tutte le ore fossero recuperate, scatterà per le eccedenti la liquidazione dello straordinario nel limite delle 250 ore annue previste all’articolo 136 e secondo le maggiorazioni previste all’articolo 137.
Nell’abito della regolamentazione della flessibilità sono inoltre previste due ipotesi aggiuntive contenute in modo più lineare negli articoli 126 e 127 come riformulati.

Ipotesi aggiuntiva A
Mediante un accordo collettivo di secondo livello (territoriale o aziendale), è possibile istituire programmi di flessibilità che prevedano una prestazione ordinaria settimanale da 45 e fino a 48 ore, per un massimo di 16 settimane nell’anno in tutte le aziende che applichino un orario normale di lavoro pari a 40, 39 nonché 38 ore, queste ultime con assorbimento dei premessi ROL.
In caso di applicazione dell’ipotesi aggiuntiva A sulla flessibilità d’orario, è prevista la maturazione di 45 minuti di permesso retribuito per ogni settimana di “picco” dell’attività lavorativa (nel caso di utilizzo di tutte e 16 le settimane, pertanto, spetteranno ai lavoratori coinvolti un totale di 12 ore di permessi retribuiti aggiuntivi).
Le ore di recupero potranno essere programmate per il 50% da parte dell’azienda, e per il restante 50% accantonate a banca ore e utilizzate a discrezione del lavoratore.

Ipotesi aggiuntiva B
Sempre mediante un accordo collettivo di secondo livello (territoriale o aziendale) è possibile istituire programmi di flessibilità che prevedano una prestazione ordinaria settimanale fino ad un massimo di 44 ore, per un massimo di 24 settimane nell’anno, ovvero 48 ore, per un massimo di 24 settimane nell’anno.
Nel caso di applicazione dell’”ipotesi aggiuntiva B” sulla flessibilità d’orario, è prevista la maturazione di 45 minuti di permesso retribuito per ogni settimana di “picco”, nel caso di settimane da 44 ore, oppure di 70 minuti di permesso retribuito per ogni settimana di “picco”, nel caso di settimane da 48 ore.
Le ore di recupero potranno essere programmate per il 50% da parte dell’azienda, e per il restante 50% accantonate a banca ore e utilizzate a discrezione del lavoratore.

Ricordiamo inoltre la possibilità di assumere giovani fino a 25 anni compiuti, anche non studenti, per il part time a 8 ore.

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