Innalzamento del limite di esenzione dei benefit per i lavoratori con figli a carico

Innalzamento del limite di esenzione dei benefit per i lavoratori con figli a carico

L’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 23 del 1° agosto 2023, fornisce chiarimenti in merito alle novità introdotte, in materia di agevolazioni fiscali per il lavoratore dipendente con figli a carico, dall’articolo 40 del D.L. n. 48/2023 (c.d. Decreto Lavoro), convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 85/2023.
Il citato articolo 40 stabilisce, solo per il periodo d’imposta 2023 ed esclusivamente a favore dei lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, un innalzamento a 3.000 euro del limite entro il quale è possibile riconoscere ai dipendenti beni e servizi esenti da imposte.
Tra i benefit da includere nella soglia di esenzione, rientrano anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
La circolare precisa che:
• rientrano nella nozione di reddito di lavoro dipendente anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore o ai familiari;
• la detassazione ha effetto anche in relazione all’imposta sostitutiva di cui all’articolo 1, commi da 182 a 189, della Legge n. 208/2015, nell’ipotesi di erogazione dei premi di risultato in beni e servizi.
Pertanto, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore, nonché le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche, non concorrono, nel rispetto del limite di euro 3.000, a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all’imposta sostitutiva di cui ai citati commi da 182 a 189, della Legge n. 208/2015, anche nell’eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, dei premi di risultato e delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.
La suddetta sostituzione dei premi di risultato e degli utili, potenzialmente assoggettabili a imposta sostitutiva, con beni e servizi o somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche può avvenire solo qualora i contratti aziendali o territoriali prevedano la sostituibilità con benefit.
Il lavoratore dovrà preventivamente presentare al datore di lavoro una dichiarazione in cui attesta di avere diritto all’agevolazione, indicando il codice fiscale del o dei figli fiscalmente a carico. In assenza di tale dichiarazione il datore di lavoro non potrà applicare l’agevolazione.
La condizione di figlio fiscalmente a carico deve essere verificata con riferimento al 31 dicembre di ogni anno.
Trattandosi di un’agevolazione spettante per il solo anno d’imposta 2023, occorre verificare il superamento o meno del limite reddituale alla data del 31 dicembre 2023.
L’agevolazione è riconosciuta in misura intera a ogni genitore, titolare di reddito di lavoro dipendente e/o assimilato, anche in presenza di un unico figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi.
I datori di lavoro riconosceranno l’agevolazione, previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie, laddove presenti.
Al riguardo, l’Agenzia precisa che il beneficio, poiché riguarda l’intero periodo d’imposta 2023, può essere riconosciuto anche prima che il datore di lavoro provveda alla suddetta informativa, a condizione che la stessa avvenga entro la chiusura del medesimo periodo d’imposta.
Il regime dell’articolo 40 del Decreto Lavoro, limitato all’anno d’imposta 2023, rappresenta un’agevolazione ulteriore, diversa e autonoma, rispetto al bonus carburante di cui all’articolo 1, comma 1, del D.L. n. 5/2023, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 23/2023.
Ne consegue che, al fine di fruire dell’esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati nel periodo d’imposta 2023 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere un valore di euro 200 per uno o più buoni benzina e un valore di euro 3.000 per l’insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina), nonché per le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
Qualora il valore dei beni o dei servizi forniti, nonché delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle bollette, risulti complessivamente superiore al limite in oggetto, l’intero valore rientra nell’imponibile fiscale e contributivo.

 

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