Rimborsi forfetari delle spese per i dipendenti in smart working

Concorrono al reddito i rimborsi forfetari delle spese per i dipendenti in smart working

L’Agenzia delle Entrate, con interpello n. 328 dell’11 maggio c.a., ha fornito chiarimenti in merito all’assoggettabilità a ritenute fiscali e previdenziali delle somme, individuate in maniera forfetaria, erogate per rimborsare i propri dipendenti delle spese sostenute per eseguire la propria prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile (connessione internet, corrente elettrica, ecc.).
L’Agenzia ribadisce che l’articolo 51, comma 1, del Tuir, prevede che tutte le somme che il datore di lavoro corrisponde al lavoratore, anche a titolo di rimborso spese, costituiscono per quest’ultimo reddito di lavoro dipendente.
In sede di determinazione del reddito di lavoro dipendente, le spese sostenute dal lavoratore e rimborsate in modo forfetario sono escluse dalla base imponibile solo nell’ipotesi in cui il legislatore abbia previsto un criterio volto a determinarne la quota che, dovendosi ritenere riferibile all’uso nell’interesse del datore di lavoro, può essere esclusa dall’imposizione (es. utilizzo promiscuo di autovetture).
In assenza di un criterio definito dal legislatore per la determinazione della quota esclusa da tassazione, i costi a carico del dipendente nell’esclusivo interesse del datore di lavoro devono essere individuati sulla base di elementi oggettivi, documentalmente accertabili, per evitare che il relativo rimborso concorra alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.
Pertanto, nel caso in esame, le somme rimborsate dalla società ai propri dipendenti che svolgono la loro attività lavorativa in “smart working” sulla base di un criterio forfetario, non supportato da elementi e parametri oggettivi, non possono essere escluse, in assenza di una precisa disposizione di legge al riguardo, dalla determinazione del reddito di lavoro dipendente.
Al fine di non far concorrere il rimborso spese alla determinazione del reddito di lavoro dipendente occorrerebbe adottare un criterio analitico che permetta di determinare per ciascuna tipologia di spesa (quali ad esempio l’energia elettrica, la connessione internet, ecc.), la quota di costi risparmiati dalla Società che, invece, sono stati sostenuti dal dipendente, in maniera tale da poter considerare la stessa quota (in valore assoluto) di costi rimborsati a tutti i dipendenti riferibile a consumi sostenuti nell’interesse esclusivo del datore di lavoro.

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