Stesura definitiva del CCNL Turismo Fipe: intesa tra le parti

CCNL Turismo Fipe, sottoscrizione definitiva delle parti

Per i dipendenti dalle aziende dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo, in data 17 luglio 2018, Fipe, Angem, Legacoop Produzione e servizi, Federlavoro e Servizi Confcooperative, Agci Servizi con Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil hanno sottoscritto la stesura definitiva del CCNL 8 febbraio 2018.

Le Parti hanno sottoscritto la stesura definitiva del CCNL, il cui testo ufficiale si compone di XIII titoli, 271 articoli e 14 allegati. Si segnala che in tale sede sono state apportate alcune integrazioni in materia di:

  • retribuzione dei lavoratori extra e di surroga;
  • trattenuta pasto;
  • lavoro a tempo parziale;
  • previdenza complementare.

RETRIBUZIONE LAVORATORI EXTRA

In sede di stesura definitiva del CCNL sono stati definiti gli importi di retribuzione spettante ai lavoratori extra e di surroga non solo relativi al 1° gennaio 2018, già forniti con l’accordo dell’8 febbraio 2018, ma anche alle successive scadenze (art. 164 CCNL). Pertanto, in mancanza della determinazione della retribuzione del personale extra e di surroga da parte della contrattazione integrativa territoriale, il compenso orario omnicomprensivo lordo rapportato ad un servizio minimo di 4 ore viene fissato nelle seguenti misure:

Livelli e Importi orari CCNL Turismo Fipe

 

Dal 1.1.2018

 

Dal 1.1.2019

 

Dal 1.2.2020

 

Dal 1.3.2021

 

Dal 1.12.2021

 

4

 

13,80

 

14,09

 

14,38

 

14,59

 

14,88

 

5

 

13,15

 

13,42

 

13,69

 

13,89

 

14,16

 

6S

 

12,58

 

12,84

 

13,10

 

13,30

 

13,56

 

6

 

12,42

 

12,68

 

12,94

 

13,13

 

13,39

 

711,6311,8712,1112,2912,53

 

Si ricorda che il personale extra assunto negli stabilimenti balneari per prestazioni temporanee, per rinforzi o sostituzioni, ha diritto alla retribuzione maggiorata del 20%.

TRATTENUTA PASTO

Nell’Allegato C del testo ufficiale del CCNL relativo alla convenzione per la somministrazione del vitto si dispone che, nell’ipotesi di fruizione della somministrazione dei pasti dai rispettivi datori di lavoro fornitori, i lavoratori devono corrispondere il prezzo relativo al singolo pasto che, fermo restando quanto previsto a livello aziendale o territoriale, risulta pari a 0,85 euro.

Viene confermato l’incremento del prezzo del vitto (da trattenere in busta paga al lavoratore) in atto nelle varie province o nelle aziende nelle seguenti misure:

  • euro 0,20 a pasto a partire dal 1° gennaio 2018;
  • euro 0,20 a pasto a partire dal 1° gennaio 2019;
  • euro 0,20 a pasto a partire dal 1° gennaio 2020;
  • euro 0,20 a pasto a partire dal 1° gennaio 2021.

In sede di stesura del CCNL è stato precisato che per i lavoratori a tempo parziale inferiori o pari a 15 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale (art. 78, comma 2, lett. a) del CCNL), l’aumento stabilito dal 1° gennaio 2019 troverà applicazione, al più tardi, dal rinnovo del CCNL in esame.

LAVORO A TEMPO PARZIALE

Nell’ambito delle misure contrattuali a tutela della genitorialità (artt. 199 ss. del CCNL) è stata introdotta un’ulteriore ipotesi di ricorso al lavoro part-time da parte di genitori che devono assistere, nell’inserimento scolastico, figli con problematiche di apprendimento quali la dislessia (art. 206 CCNL).

Infatti, in presenza di problemi di salute del figlio che comportino difficoltà di apprendimento ex Legge n. 170/2010, a seguito di certificazione DSA o DSP da parte del servizio sanitario pubblico o di comunicazione intervenuta da parte degli istituti scolastici,

  • nell’ipotesi di richiesta della lavoratrice madre o, in alternativa, del lavoratore padre,
  • sono concessi turni di lavoro agevolati o, alternativamente, la possibilità della trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, nell’ambito del 5% della forza occupata nell’unità produttiva.

La determinazione delle modalità di fruizione di tali agevolazioni è demandata a livello aziendale o comunque tenendo in considerazione le esigenze organizzative dell’azienda e dei genitori.

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

In occasione della stesura definitiva, in data 17 luglio 2018 è stata sottoscritta apposita dichiarazione tra le parti stipulanti il CCNL, con cui si conviene che:

  • per i soci e lavoratori dipendenti delle aziende cooperative aderenti a LEGACOOP, CONFCOOPERATIVE e AGCI (cui si applicano il CCNL in esame), restano inalterate le attuali adesioni ai fondi di previdenza in essere;
  • per i soci e lavoratori dipendenti delle stesse che ancora non hanno formalizzato una scelta, si terrà conto anche dei fondi di previdenza costituiti dalle associazioni di rappresentanza del mondo cooperativo e le OO.SS.

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