Il trasferimento di azienda, modalità operative

Il trasferimento di azienda è una qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un’attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conservi nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base dei quali il trasferimento è attuato, compresi usufrutto e affitto d’azienda.

Il trasferimento, dunque, può derivare da una qualsiasi operazione societaria straordinaria non assumendo rilevanza, ai predetti fini, la tipologia negoziale o il provvedimento sulla base dei quali lo stesso viene attuato.
Il trasferimento, pertanto, può essere conseguenza di cessione, fusione (per incorporazione o con creazione di una nuova società), scissione, usufrutto, affitto d’azienda, successione ereditaria.
Le disposizioni relative al trasferimento d’azienda si applicano anche nell’ipotesi di trasferimento di parte dell’azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un’attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento.

Ricordiamo che il trasferimento d’azienda non interrompe la continuità del rapporto di lavoro del lavoratore ceduto con la conseguenza che lo stesso conserva tutti i diritti già maturati presso il cedente al momento della cessione dell’azienda (diritto di anzianità, diritto ad eventuali scatti retributivi, diritti connessi alla qualifica e alle mansioni svolte). Tuttavia, nonostante la conservazione dei diritti dei lavoratori, le condizioni e le modalità della prestazione lavorativa possono mutare, anche “in pejus”, a seconda del CCNL applicabile presso il cessionario.

Ferma restando la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della normativa dei licenziamenti, il trasferimento d’azienda non costituisce da solo un giustificato motivo di licenziamento. Se nei tre mesi successivi al trasferimento d’azienda le condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica, il lavoratore può dare le dimissioni per giusta causa.
A tale riguardo, la “sostanziale modifica” deve realizzarsi a svantaggio del lavoratore: in altri termini, le dimissioni per giusta causa devono trovare fondamento nel fatto che il trasferimento d’azienda abbia comportato un complessivo peggioramento delle condizioni di lavoro del dipendente.

Prima di attuare il trasferimento di azienda (o di ramo), il cedente ed il cessionario sono tenuti ad eseguire una preventiva procedura di informazione e di consultazione sindacale.
Tale procedura deve essere effettuata qualora il trasferimento abbia ad oggetto aziende occupanti complessivamente più di 15 lavoratori ovvero una parte dell’azienda, anche se i lavoratori trasferiti sono meno di 15.

Il dato occupazionale deve essere verificato al momento del trasferimento facendo riferimento, si ritiene, all’impresa cedente nel suo complesso e non alla singola unità produttiva, anche nel caso in cui il trasferimento riguardi solo un ramo d’azienda.
Ai predetti fini vanno computati operai, impiegati, quadri e dirigenti, anche con contratto a termine, ed i lavoratori part-time in proporzione all’orario svolto. Non vengono, invece, computati gli apprendisti, i lavoratori assunti con contratto di reinserimento, i soci lavoratori delle cooperative che non ne siano dipendenti.
Gli obblighi di informazione gravano sia sul cedente sia sul cessionario e consistono nell’invio, ognuno per proprio conto, di una comunicazione scritta almeno 25 giorni prima che sia perfezionato l’atto da cui deriva il trasferimento o che sia raggiunta un’intesa vincolante tra le parti, se precedente:

  • alle rispettive rappresentanze sindacali unitarie (RSU) ovvero a quelle aziendali (RSA) costituite nelle unite produttive interessate;
  • ai sindacati di categoria che hanno stipulato il contratto collettivo applicato all’impresa interessata dal trasferimento.

In mancanza delle predette rappresentanze sindacali, la comunicazione deve essere effettuata ai sindacati di categoria che risultino comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale e tale obbligo può essere assolto dal cedente e dal cessionario tramite l’associazione sindacale alla quale aderiscono o conferiscono mandato.
L’informazione deve riguardare:

  • la data prevista o la data proposta del trasferimento;
  • i motivi del trasferimento d’azienda programmato;
  • le sue conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori;
  • le eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi.

Laddove tali informazioni risultino incomplete e non dettagliate, si configura l’inottemperanza agli obblighi legali con la conseguente qualificazione della condotta datoriale come antisindacale.

B. Entro 7 giorni dal ricevimento dell’informativa sul trasferimento di azienda, le rappresentanze sindacali o i sindacati di categoria possono richiedere per iscritto al cedente e al cessionario un incontro al fine di effettuare un esame congiunto della situazione.
In tale evenienza, nei successivi 7 giorni, il cedente e il cessionario sono tenuti ad avviare tale esame con i sindacati.
Se nei 10 giorni successivi all’inizio delle consultazioni non viene raggiunto alcun accordo, l’esame s’intende esaurito.
L’incontro ha carattere informativo e non implica l’obbligo di raggiungere un’intesa.

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