Trattamento fiscale dei benefit nell’ambito di un piano welfare con obiettivi

Trattamento fiscale dei benefit nell’ambito di un piano di welfare con obiettivi

Un piano di welfare che premia i lavoratori al raggiungimento di uno specifico obiettivo economico di fatturato, dettagliatamente descritto in un regolamento aziendale, con una graduazione dell’erogazione dei benefit in base alla Retribuzione Annuale Lorda, è coerente con il regime di favore previsto dalle disposizioni contenute nei commi 2 e 3 dell’art. 51 del Tuir.
Mentre non è in linea con le sopra citate disposizioni una ripartizione delle misure di welfare effettuata in base alle presenze/assenze dei lavoratori in azienda oppure una erogazione in sostituzione di somme costituenti retribuzione fissa o variabile dei lavoratori.
Inoltre, i benefit erogati in esecuzione di un regolamento aziendale, attuativo di un piano welfare rivolto ai soli lavoratori che abbiano deciso di non percepire un premio in denaro, assumano rilevanza reddituale in ragione del loro valore normale, ovvero in base alle ordinarie regole dettate per la determinazione del reddito di lavoro dipendente.
Ciò è quanto viene evidenziato sul tema del trattamento fiscale dei benefit da parte dell’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 55/E del 25 settembre 2020.

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